Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20212 - pubb. 17/07/2018

Comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione senza la trasmissione del testo integrale della decisione

Cassazione civile, sez. III, 06 Marzo 2018, n. 5172. Est. De Stefano.


Esecuzione forzata - Competenza - Opposizioni agli atti esecutivi - Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 45 disp. att. c.p.c. - Raggiungimento dello scopo - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie



In tema di opposizione agli atti esecutivi, la nullità della comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione - avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la pronuncia di incompetenza del giudice dell'esecuzione, perché tardivamente proposta oltre venti giorni dopo la comunicazione, a mezzo p.e.c., del dispositivo dell'ordinanza). (massima ufficiale)


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