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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20202 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. VI, 22 Marzo 2017, n. 7392. Est. Bisogni.

Prededuzione - Art. 111 l.fall. - Crediti sorti in occasione o in funzione del fallimento - Utilità per la massa - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Credito del subappaltatore - Pagamento come condizione di procedibilità del pagamento all'appaltatore fallito - Soddisfacimento in sede di riparto - Configurabilità


Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 l.fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e, dunque, risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Ne consegue che il credito del subappaltatore della società appaltatrice poi fallita può essere ammesso in prededuzione solo se ed in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento della committente P.A., la quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006. (massima ufficiale)

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