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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20192 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Agosto 2017. Pres., est. Nappi.

Art. 61 l.fall. – Fideiussione e diritto di regresso tra coobbligati falliti – Necessità della previa soddisfazione del creditore – Credito di regresso – Ammissione con riserva – Condizioni


In tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2 , l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso. (massima ufficiale)

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