ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20189 - pubb. 11/01/2018.

.


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 Agosto 2017, n. 19701. Est. Enrica D'Antonio.

Azione per credito di lavoro maturato tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e la risoluzione del rapporto - Soggetto debitore - Individuazione - Amministrazione straordinaria - Fondamento


Il credito lavorativo maturato tra la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro e la data di risoluzione del rapporto non grava sul datore medesimo e, quindi, sul Fondo di garanzia gestito dall'Inps, bensì sull'amministrazione straordinaria, e può essere soddisfatto in prededuzione, quindi con precedenza rispetto a tutti i crediti concorsuali, rientrando tra i crediti che si caratterizzano per essere funzionalmente collegati all'attività di amministrazione e di liquidazione del patrimonio del fallito, poiché sorti a seguito di atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

Il testo integrale