Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20185 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 2017, n. 19754. Est. Ceniccola.


Contratto preliminare di compravendita - Facoltà di recesso del curatore - Limiti temporali - Esecuzione volontaria o passaggio in giudicato di sentenza ex art. 2932 c.c. - Esercizio in grado di appello nel relativo giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Natura giuridica - Diritto potestativo di carattere sostanziale - Scelta discrezionale del curatore - Libertà di forma - Fondamento.



In tema di fallimento, la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, comma 4, l.fall., può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e dunque anche nel giudizio di appello: il limite alla proponibilità delle eccezioni in senso proprio, previsto dall'art. 345 c.p.c., non assume infatti rilevanza rispetto al compimento dell'atto in esame, il quale costituisce esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale e manifestazione di una scelta discrezionale spettante al curatore, che opera direttamente sul contratto e può essere effettuata anche in sede stragiudiziale senza vincoli di forma. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale