Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20180 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19941. Est. Ferro.


Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato - Termine per la proposizione - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Fondamento



Il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall'art. 36 bis l. fall., alla sospensione feriale ex art. 3 della l. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale; detto termine, inoltre, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria – di regola – ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data. (massima ufficiale)


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