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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20173 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20191. Est. Ferro.

Giudizio di verificazione - Rivendica di immobili e impianti - Riserva atipica - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze

Rivendicazione di beni - Onere della prova a carico del terzo rivendicante - Sussistenza - Regole probatorie applicabili - Disciplina di cui all'art. 621 c.p.c. - Portata


In sede di verificazione dello stato passivo, la domanda di rivendica di immobili e impianti non può essere oggetto di ammissione con riserva, posto che quest’ultima, in quanto atipica ed estranea alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 95 l.fall., anche qualora sia disposta dal giudice, va considerata come non apposta, dovendosi intendere il provvedimento giudiziale come di accoglimento pieno del diritto fatto valere. (massima ufficiale)

In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 l.fall., l'onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui medesimi beni, trovando applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 621 c.p.c., che sebbene si riferisca espressamente soltanto alla prova per testimoni, trova applicazione anche alla prova presuntiva, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 c.c. (massima ufficiale)

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