Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20155 - pubb. 12/07/2018

Accertamento del credito devoluto alla giurisdizione di altro giudice, istanza di sospensione ed effetti della interruzione del processo

Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 2018, n. 7547. Est. Dolmetta.


Fallimento - Accertamento del passivo - Accertamento del credito devoluto alla giurisdizione di altro giudice - Sospensione dell'accertamento del passivo - Inammissibilità

Fallimento - Dichiarazione di interruzione dei giudizi pendenti - Riassunzione del processo - Necessità - Esclusione



Nelle ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione di altro giudice, non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all'esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento; deve dunque ritenersi inammissibile la richiesta di sospensione dell'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma della L. Fall., art. 43, comma 3, va interpretata nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dagli artt. 299 c.p.c. e ss., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

1.- R.R. ricorre per cassazione nei confronti del fallimento della s.r.l. (*), articolando quattro motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Padova in data 22 marzo 2012.

Nei confronti del ricorso resiste il (*), che ha depositato apposito controricorso.

R.R. ha pure depositato memoria.

2.- La vicenda portata all'esame di questa Corte fa riferimento a una domanda tardiva di insinuazione al passivo del (*), presentata dall'attuale ricorrente L. Fall., ex art. 93 e ss., articolata secondo più prospettive e legata a una fattispecie di contratto preliminare di compravendita immobiliare a suo tempo posto in essere tra la società poi fallita, quale promittente venditore, e l'attuale ricorrente, quale promittente compratore.

Nel contesto di tale domanda, R.R. ha "in via preliminare" chiesto di "sospendersi il giudizio di ammissione tardiva al passivo per pregiudizialità" ex art. 295 c.p.c.. Lo stesso ha assunto, in proposito, che le decisioni relative all'ammissione medesima erano "dipendenti" dalla risoluzione di una controversia giudiziaria da lui avviata prima della dichiarazione di fallimento - con domanda di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. e seguita trascrizione ex art. 2652 c.c., n. 2 -; e che tale controversia si trovava pendente avanti alla Corte di Appello di Venezia in ragione dell'impugnazione proposta dal (*) avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Padova n. 1867/2009, che aveva accolto la detta domanda ex art. 2932 c.c., nonchè quella risarcitoria pure proposta dall'attuale ricorrente.

"In via di merito" R.R. ha essenzialmente chiesto - per l'ipotesi in cui il richiamato procedimento giudiziario si concluda, "con sentenza passata in giudicato", con il riconoscimento del diritto di "vedersi definitivamente trasferito l'immobile oggetto del preliminare" - l'ammissione al chirografo per credito risarcitorio per inadempimento della società di poi fallita. Per la gradata ipotesi opposta (di mancato riconoscimento di tale trasferimento), ha chiesto l'ammissione in prededuzione, in subordine al chirografo, del credito restitutorio per le somme versate a titolo di caparra e di acconto sul prezzo versato per l'acquisto dell'immobile.

3.- Confermando la dichiarazione di inammissibilità formulata dal giudice delegato, il Tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione così proposta da R.R. sulla base di un articolato ragionamento. Che viene a dipanarsi lungo la serie di passaggi qui di seguito richiamati.

L'"opponente non ha inteso sottoporre" - così si rileva - "la verifica dell'esistenza dei crediti di cui ha chiesto l'insinuazione allo stato passivo", posto che ha dichiarato che "ogni decisione" in materia "dipende dalla risoluzione della controversia tra il R.R. e il fallimento (*) s.r.l. attualmente pendente avanti alla Corte di Appello di Venezia".

"I casi di ammissione con riserva sono solo quelli previsti dalla legge e, in particolare, dalla L. Fall., art. 96, comma 3, tra cui non rientra la fattispecie in esame": la "sentenza di primo grado è stata emessa... successivamente alla dichiarazione del (*)". "Ai fini della dimostrazione della compatibilità della richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. con la procedura fallimentare, il R. richiama giurisprudenza di merito e di legittimità relativa a ipotesi in cui nella vigente disciplina è viceversa prevista l'ammissione con riserva".

Ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, altresì, la dichiarazione di fallimento "determina l'interruzione di diritto dei processi in essere", "con conseguente estinzione ex art. 305 per mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine di sei mesi".

In definitiva - così viene a concludere il decreto -, posto che "non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione", "consegue" il "rigetto dell'opposizione".

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo (ricorso, p. 18) assume, in particolare, "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 99, 100, 101, 112 c.p.c. e L. Fall., artt. 93, 95, 96, 98, 99 e 101 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; erronea e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Il secondo motivo (p. 20) lamenta, inoltre, "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 99, 100, 101, 112, 295 c.p.c., nonchè L. Fall., artt. 93, 95, 96, 98, 99 e 101 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; erronea e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Il terzo motivo (p. 26) rileva, ancora, "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 39, 99, 100, 101, 112, 137, 170, 300, 304 e 305 c.p.c., nonchè L. Fall., artt. 43, 93, 96, 98, 99 e 101 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; erronea e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Il quarto motivo (p. 35) contesta ""violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; erronea e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

5.- I primi tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente. Gli stessi vengono, infatti, a manifestarsi come semplici momenti, o parti, di uno svolgimento di sostanza unitaria, che trova il filo di fondo del suo sviluppo nell'intento del ricorrente di mostrare l'inadeguatezza, insufficienza ed erroneità delle ragioni addotte dal decreto del Tribunale padovano per escludere le pretese creditorie che lo stesso aveva avanzato.

Il primo motivo contesta, in particolare, l'affermazione del Tribunale, per cui la domanda di insinuazione proposta dall'attuale ricorrente sarebbe stata fatta sotto la condizione esclusiva di un accertamento della pretesa compiuto dal giudice extrafallimentare (quello, in specie, della controversia avviata prima della dichiarazione di fallimento della (*)), con correlata esclusione di ogni eventuale accertamento da parte del giudice dello stato passivo. In proposito, rileva in via segnata il ricorrente di non avere mai inteso "autolimitare" in questo senso la propria pretesa e che una simile eventualità non emerge nè dal testo, nè dal contesto della domanda in concreto posta in essere.

Il secondo motivo censura in primo luogo la decisione del Tribunale di ritenere la sospensione ex art. 295 c.p.c. istituto non compatibile con il procedimento di opposizione allo stato passivo; e assume altresì che, comunque, tale ritenuta incompatibilità non potrebbe essere considerata, di per sè stessa, ragione idonea a escludere le pretese del ricorrente dalla partecipazione allo stato passivo di (*).

Il terzo motivo di ricorso rileva, a sua volta, la scorrettezza della decisione "incidentale" del decreto impugnato di ritenere l'estinzione dell'azione ex art. 2932 c.c. in ragione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore. E segnala che in ogni caso l'eventualità di una simile estinzione non avrebbe mai potuto determinare l'esclusione della domanda di insinuazione formulata dal ricorrente con riguardo alla richiesta di restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo di caparra e di acconto prezzo per il trasferimento dell'immobile.

6.- I tre motivi di ricorso meritano di essere accolti, nei limiti e nei termini qui in appresso indicati.

Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte - va osservato prima di tutto -, il "giudice del merito, nell'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, senza fermarsi al tenore letterale" delle espressioni utilizzate (cfr. Cass., 19 ottobre 2015, n. 21078; tra le più recenti si veda pure Cass., 31 luglio 2017, n. 19002).

A tale criterio informante non si è peraltro conformato il decreto del Tribunale di Padova, che non è andato oltre il piano delle parole espresse dal ricorrente in sede di atto di opposizione all'esclusione, dando altresì peso esclusivo a formule di tratto a ben vedere più evocativo, che realmente impegnativo.

Più in particolare, la motivazione della pronuncia impugnata non ha proprio preso in considerazione le precisazioni svolte a chiarimento dall'attuale ricorrente nel corso del giudizio di opposizione, come per l'appunto intese a rendere certi che la richiesta di sospensione della procedura di verifica solo si anteponeva a quella di accertamento intrafallimentare, senza andare a escluderla (discorrendo, in proposito, di "accertamento incidenter tantum").

Soprattutto, la detta pronuncia non ha tenuto conto della peculiarità e della gravità che - nel contesto specifico di una domanda di insinuazione al passivo fallimentare - viene a possedere un'ipotetica dichiarazione di radicale rinuncia a un accertamento intrafallimentare delle proprie pretese. Sia in sè, sia pure a fronte della constatazione che, in cambio della rinuncia, nessun vantaggio potrebbe rinvenire al soggetto che l'effettua: al punto da doversi interrogare, in effetti, sulla reale sussistenza di un eventuale interesse a porre in essere una rinuncia di simile tenore e portata.

7.- La richiesta di sospendere ex art. 295 c.p.c. la procedura di verifica fallimentare sino al definitivo accertamento delle pretese del ricorrente da parte del giudice extrafallimentare non può, peraltro, avere pregio. Su questo peculiare punto la soluzione adottata dalla pronuncia impugnata appare corretta.

La stessa segue, in effetti, l'orientamento da tempo assunto in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte. Tale orientamento fa leva, in via segnata, sulla regola generale della c.d. specialità ed esclusività del rito di accertamento del passivo disposta nella procedura fallimentare, che non contempla deroghe in punto di sospensione processuale (v., da ultimo, Cass., 1 marzo 2017, n. 5255; nonchè, più indietro nel tempo, Cass., SS. UU., 12 novembre 2004, n. 21499).

8.- Alla rilevata non conformità dell'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. con la struttura del procedimento di verifica fallimentare non può seguire, peraltro, un'automatica esclusione dallo stato passivo delle pretese avanzate nella domanda sviluppata da R.R..

La sussistente circostanza di un giudizio pendente al momento della dichiarazione di fallimento di una parte dello stesso non potrebbe mai rivoltarsi, invero, contro la parte che è rimasta in bonis. E tanto meno ciò potrebbe avvenire quando - com'è accaduto nel caso in esame - il fallimento abbia proposto appello contro la sentenza nelle more emessa non limitandosi a chiedere la dichiarazione di nullità di quest'ultima (per via dell'interruzione processuale conseguente al dichiarato fallimento della relativa parte), ma altresì formulando richieste "nel merito": quale, in specie, quella di "accertarsi e dichiararsi lo scioglimento del contratto preliminare" relativo all'immobile cui fa riferimento il detto giudizio.

9.- Ciò posto, occorre adesso dare adeguato rilievo alla circostanza, non contestata, che Roberto R. ha (introdotto e) trascritto la domanda giudiziale di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. prima della sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. (*) (cfr. sopra, n. 2 secondo capoverso).

A tal proposito, va riscontrato che la giurisprudenza di questa Corte di recente è venuta a occuparsi di un fattispecie che si manifesta per più versi simile a quella qui in analisi, come in via segnata esaminata dalla pronuncia di Cass., 29 febbraio 2016, n. 3953. Questa ha in specie osservato quanto qui di seguito riportato.

"La questione attinente all'efficacia della trascrizione della domanda proposta prima della dichiarazione di fallimento - domanda nella specie afferente l'accertamento della simulazione di una vendita e la pronuncia di risoluzione di un dissimulato preliminare di permuta - è stata variamente affrontata da questa Corte in passato". "Essa trova oggi affidabile presidio nel principio per cui, quando la domanda è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte della procedura: tanto che, in generale, il curatore del fallimento non può avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dalla L. Fall., art. 72 quanto al preliminare (v. Cass. SS.UU., n. 12705 - 04, da ultimo ribadita da Cass. SS.UU., n. 18131 - 15). "Invero, la domanda giudiziale è idonea, ove trascritta, a far retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell'eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili ancorchè non abbia partecipato al processo (art. 2684 c.c. e art. 2690 c.c., n. 2). E tale opponibilità sussiste, a norma della L. Fall., art. 45, pure nei confronti del fallimento, ove sia stato dichiarato dopo quella trascrizione, fatta salva ogni questione sulla validità, efficacia e revocabilità del contratto (v. già Sez. 1, n. 4915, n. 3537 - 77, n. 2184- 69)". "In altre parole, l'istanza di risoluzione di un contratto (di compravendita o di permuta) per inadempimento dell'acquirente non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto qualora la risoluzione risulti "quesita" prima della sentenza dichiarativa del fallimento stesso attraverso la trascrizione della relativa domanda (v. Sez. 1, n. 12396-98)".

10.- Il Collegio ritiene di condividere questa impostazione anche con riferimento alla domanda giudiziale trascritta di trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., presentandosi la stessa di tratto omologo a quella di risoluzione di un preliminare di permuta.

E in proposito ritiene pure di richiamare il principio espresso dalla sentenza di Cass. SS. UU., 16 maggio 2008, n. 12371, per cui "nelle ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti", o a quella di altro giudice, "non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all'esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento" (cfr., altresì, la recente pronuncia di Cass., 31 luglio 2017, n. 19107).

11.- Diversamente va ritenuto per le richieste restitutorie e risarcitorie pure formulate, secondo varie prospettive, dalla domanda da R.R..

Come ha rilevato la già richiamata pronuncia di Cass., n. 3953/2016, queste domande, "avendo a oggetto una pretesa necessariamente soggetta alla regola del concorso (L. Fall., art. 52)" non possono "sopravvivere, in sede ordinaria, alla dichiarazione di fallimento", risultando così senz'altro assoggettate alla comune verifica di natura fallimentare.

12.- Non può ritenersi corretta, infine, l'affermazione dell'impugnato decreto del Tribunale padovano - per cui ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3 la dichiarazione di fallimento "determina l'interruzione di diritto dei processi in essere", "con conseguente estinzione ex art. 305 per mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine di sei mesi" (cfr. sopra, nel n. 3 parte finale) - che è oggetto del terzo motivo svolto dal ricorrente.

Secondo quanto è oggi acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, la norma della L. Fall., art. 43, comma 3, va interpretata nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dagli artt. 299 c.p.c. e ss., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata (cfr. Cass., 1 marzo 2017, n. 5288; Cass., 1 marzo 2017, n. 5289; Cass., 1 marzo 2017, n. 5290).

13.- Il quarto motivo di ricorso, che risulta relativo alla materia delle spese processuali del giudizio di merito, risulta assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi.

14.- In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento dell'ultimo. Di conseguenza, va cassato l'impugnato decreto e la controversia rinviata al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018.