Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20133 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018. .


Opzione put a prezzo prefissato – Diritto di recesso occulto – Insussistenza



Neppure giova affermare che, in tal modo, il socio godrebbe di un diritto di recesso non contemplato dalla legge: invero, le cautele di cui il legislatore ha da sempre circondato questo diritto, tanto da ammetterlo solo in casi determinati e sempre previo calcolo vigilato delle somme liquidate al recedente, mirano a proteggere il patrimonio sociale, non quello di un altro socio. Il diritto di recesso è stato ampliato anche nelle S.p.A. mediante l’art. 2437-sexies cod. civ. introduttivo della fattispecie delle azioni riscattabili, aventi parimenti l’effetto dell’uscita del socio dalla società, tramite le quali è ben possibile operare al fine del reperimento di finanza per la società in modo che al “socio temporaneo” sia attribuita la possibilità di dismettere la partecipazione ad un tempo prestabilito. Se lo strumento delle azioni riscattabili può assolvere alla funzione di finanziare la società, l’opzione put può perseguire quella di finanziamento del socio, ma sempre ai fini di incentivazione dell’impresa economica collettiva. La gamma delle variabili ammesse per atteggiare la posizione dell’azionista comporta che egli non sia più indefettibilmente astretto dal conferimento, non ripetibile se non dopo la liquidazione della società; tanto meno, dunque, appare immeritevole un patto tra soci che quell’exit assicuri. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)