Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20128 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018. .


Divieto patto leonino – Società semplice – Società per azioni – Valutazione – Contratto di società – Causa tipica – Cooperazione all’attività economica e condivisione degli esiti – Applicabilità art. 2265 in quanto norma transtipica



L’art. 2265 è dettato in tema di società semplice e si collega alla particolare situazione delle società personali in cui ogni socio di regola gestisce la società e risponde in via illimitata e personale delle obbligazioni dell’ente. Nondimeno, il Collegio condivide l’orientamento maggioritario, il quale reputa l’art. 2265 cod. civ. una norma transtipica. Se la societas è l’unione di più patrimoni, al fine del raggiungimento dello scopo comune di suddividere i risultati dell’intrapresa economica, si pone in contrasto con questa causa tipica la esclusione di uno o più soci da quei risultati. Il conferimento di capitale non collegato allo scopo di cooperare all’attività economica cui è volta l’impresa societaria condividendone gli esiti, pur se eventualmente ad altri fini, è stigmatizzato dal legislatore con la comminatoria della nullità per il patto che abbia un simile risultato, in via diretta (art. 1418 cod. civ.) o indiretta (art. 1344 cod. civ.). Ciò equivale a sostenere che il legislatore ha ammesso unicamente il contratto tipico di società al cui modello causale i soci non possono apportare deroghe idonee a snaturarne la funzione di contratto associativo. La ratio del divieto del patto leonino risiede nel preservare la purezza della causa societatis. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)