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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2011 - pubb. 12/02/2010.

Impossibilità di funzionamento dell’assemblea, partecipazione paritetica dei soci, fattispecie


Tribunale di Prato, 17 Dicembre 2009. Est. Genovese.

Società – Cause di scioglimento – Inattività e impossibilità di funzionamento dell’assemblea – Deliberazioni necessarie dell’assemblea straordinaria – Rilevanza – Deliberazioni dell’assemblea straordinaria – Irrilevanza.

Società – Cause di scioglimento – Inattività e impossibilità di funzionamento dell’assemblea – Mancata approvazione del bilancio – Valutazione del contesto generale – Partecipazione paritetica dei soci – Fattispecie.


Le ipotesi di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, codice civile, costituite dalla inattività e dalla impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si riferiscono alle cd. deliberazioni necessarie proprie dell’assemblea ordinaria e non a quelle dell’assemblea straordinaria, quali quelle relative alla ri-capitalizzazione della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento di una società, non è tanto rilevante le quante volte il bilancio non sia stato approvato dall’assemblea, quanto il contesto generale – da valutarsi caso per caso – nel quale il blocco del funzionamento degli organi del sodalizio si sia verificato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la causa di scioglimento fosse individuabile in una situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro, che ha provocato la ripetuta inutile convocazione del cda e dell’assemblea, la presentazione di due distinti progetti di bilancio, la risoluzione degli accordi parasociali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


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