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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20030 - pubb. 11/01/2018.

Responsabilità dei sindaci: insufficienza dell'attivo fallimentare e nesso di causalità con il comportamento omissivo


Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 1980. Est. Caturani.

Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori - Presupposto - Commisurazione del danno nell'insufficienza dell'attivo fallimentare - Responsabilità dei sindaci - Operatività - Limiti


La responsabilità dei sindaci di una società, a norma dell'art 2407 secondo comma c.c., in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, postula l'inosservanza da parte dei sindaci medesimi dei doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, nonché un rapporto di causalità fra tale inosservanza ed il danno. Ne consegue, in ipotesi di fallimento della società, e di conseguente commisurazione del danno nell'insufficienza dell'attivo fallimentare (differenza fra il passivo e l'attivo), che quella responsabilità opera nei limiti in cui detta insufficienza sia legata da nesso di causalità con l'indicato comportamento omissivo dei sindaci. (massima ufficiale)