Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19987 - pubb. 20/06/2018

Separazione coniugi: i provvedimenti del giudice istruttore di modifica o di revoca di quelli presidenziali non sono reclamabili

Cassazione civile, sez. VI, 10 Maggio 2018, n. 11279. Est. Maria Acierno.


Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Intervento P.M. - Provvedimenti - Modificabilita' - Provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c. di revoca o modifica di quelli presidenziali - Reclamabilità - Esclusione - Fondamento



Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Con ordinanza del 07.10.2015 il giudice istruttore del Tribunale di Imperia, nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi S.G.M. e N.G., ha revocato l'ordinanza presidenziale rispetto al contributo di mantenimento posto a carico del primo in favore della seconda.

N.G. ha pertanto proposto reclamo avverso suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d'appello di Genova, che ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, rilevando che avverso le ordinanze del giudice istruttore è ammesso unicamente il reclamo al Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., comma 2, oppure la richiesta di revoca o modifica da proporsi allo stesso giudice istruttore. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione N.G. sulla base di un unico motivo, accompagnato da memoria. Resiste con controricorso S.G.M..

Deduce la ricorrente che nella specie non si trattava di un'impugnazione di un'ordinanza del giudice istruttore, ma di un reclamo proposto alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c., nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c., instaurato dallo S. per la modifica delle condizioni della separazione. Infatti, la rubrica in epigrafe del ricorso riportava espressamente il riferimento all'art. 710 c.p.c., pertanto si sarebbe dovuta necessariamente seguire la ritualità da questa disposizione prevista.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 709 c.p.c., "i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui dell'art. 708, comma 3, possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore". Secondo Cass. n. 15416 del 04/07/2014 "nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709 c.p.c., u.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poichè è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giusizio a cognizione piena" (Rv. 632557-01).

Nella specie il reclamo dinanzi alla Corte d'appello ha avuto ad oggetto l'ordinanza del 07.10.2015, emessa dal giudice istruttore, con cui veniva revocato il contributo di mantenimento stabilito dall'ordinanza presidenziale. Correttamente, pertanto, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, essendo il riferimento all'art. 710 c.p.c., riportato nell'epigrafe del ricorso dello S., frutto di un mero errore materiale.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2018.