Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19966 - pubb. 11/01/2018

Violazione del dovere di controllo dei sindaci per operazioni non riportate nella contabilità e finanziamenti a società collegate

Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2007, n. 18728. Est. Ceccherini.


Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Amministrazione - Finanziamenti a società collegate - Legittimità - Interesse di gruppo - Rilevanza - Condizioni e limiti - Obbligo di controllo sull'amministrazione - Violazione dei doveri - Contabilità irregolare - Finanziamenti a società collegate - Fattispecie



In tema di responsabilità solidale dei sindaci di società per azioni, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 cod. civ., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita.

(Nella fattispecie la S.C. ha confermato la statuizione di condanna dei giudici di merito affermando che anche la tenuta di una contabilità occulta non esime i sindaci dai doveri di controllo quando vi sia discrepanza della contabilità ufficiale con i dati reali sulla gestione secondo un allarme offerto dalla gravità delle operazioni e che, inoltre, non è invocabile un'automatica liceità dei finanziamenti a favore delle società collegate, se non risultano i vantaggi per la società amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sè dell'operazione interna al gruppo d'imprese). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

Svolgimento del processo

IL Fall. So.Co.F.Imm. S. S.p.A. promosse un'azione di responsabilità sociale nei confronti del precedente amministratore unico della società, ing. I.R., e dei sindaci, P.F., P.M. e N.M.

Espose che la società, dichiarata fallita il 19 dicembre 1991, con un capitale sociale iniziale 600.000.000, aveva per oggetto sociale L'intermediazione finanziaria e la gestione dei depositi dei clienti; che nel 1969 aveva subito perdite superiori al capitale, non interamente ripianate nonostante la dichiarata ricostituzione del capitale sociale al minimo; che tra 1989 e 1991 la società aveva praticato, con i clienti, dei contratti cosiddetti di mandato a riporto su azioni di società collegate o controllate, ad un tasso predeterminato medio del 15,5%, contratti poi non eseguiti; che i depositi erano stati invece utilizzati concedendo a società collegate dei finanziamenti, senza garanzie di rimborso, ad un interesse non remunerativo. Di tanto dovevano rispondere l'amministratore unico, per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, e in particolare di quello della conservazione del patrimonio sociale, e in solido con lui i sindaci, che non avevano vigilato sull'amministrazione e sulla tenuta delle scritture contabili della società.

Con sentenza 28 gennaio 2000, il tribunale di Napoli accertò la responsabilità dei convenuti per i danni cagionati alla società, e condannò a tale titolo tutti, in solido, al pagamento di L. 15.000.000.000, e il solo I. al pagamento dell'ulteriore somma di L. 54.910.621.026.

Proposero appello sia i sindaci, in via principale e sia l'ing. I., in via incidentale. Quest'ultimo fu poi dichiarato personalmente fallito, e il interrotto, fu riassunto, senza che il fallimento I. riproponesse l'appello incidentale.

Con sentenza 21 novembre 2002, la Corte, dichiarato abbandonato l'appello incidentale, respinse quello principale dei sindaci. La Corte considerò che la perdita del 1989 era stata ripianata - in forza della Delib. assembleare 14 luglio 1989 - solo con l'azzeramento capitale sociale (L. 600.000.000), e la ricostituzione del capitale al minimo legale (200.000.000), ma era rimasta non coperta la perdita ulteriore - rispetto al capitale iniziale - di L. 82.964.799. Non poteva convenirsi con quanto osservato nelle note tecniche depositate dalle parti appellanti, circa l'intervenuto versamento di L. 282.964.799, invece che 200.000.000, dai soci in conto ricostituzione capitale, perchè i documenti richiamati non avevano valore ufficiale (trattandosi di un informale bilancio di verifica 17 maggio 1990), non riscontrato dal bilancio d'esercizio approvato poi dall'assemblea.

Quanto alla responsabilità dei sindaci, questi dovevano accorgersi delle irregolarità delle operazioni di "riporto" e finanziamento, sia perchè sproporzionate al capitale sociale apparente e in realtà inesistente, sia perchè in violazione dei contratti con i clienti e dei criteri minimi di prudenza, tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui erano fatte.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i sindaci, con atto notificato il 28 luglio 2003, per due motivi.

I fallimenti So.Co.F.Imm. S. s.p.a. e I. hanno depositato controricorso notificato il 15 ottobre 2003.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 2707 c.c. e vizi motivazione. I sindaci, in carica fino al 1990, non potevano conoscere le irregolarità della gestione dell'amministratore unico, perchè inerenti ad operazioni non riportate nella contabilità della società, ma solo in un'occulta contabilità parallela. Non si potrebbe pertanto confrontare il bilancio chiuso al 31 dicembre 1990 con il bilancio fallimentare. Non poteva poi assumersi l'esistenza di un conflitto d'interessi in capo all'amministratore unico, per i finanziamenti concessi alle società collegate, perchè le operazioni in questione rientravano in una logica di gruppo, e doveva tenersi conto della convenienza economica delle operazioni medesime, avuto riguardo alla razionalizzazione e al coordinamento dei rispettivi progetti.

Il motivo è infondato, vero è che il giudice di merito ha sottolineato la macroscopica discrepanza tra i dati della contabilità ufficiale e quelli di una contabilità parallela, o in ogni caso quelli reali, circostanza rilevante direttamente solo per l'accertamento dell'irregolare gestione nella sua oggettività. Della mancata rilevazione di questa discrepanza, tuttavia, si è fatto carico ai sindaci, per il fatto che questi si sarebbero dovuti accorgerà dell'irregolare gestione della società, e conseguentemente disporre dei controlli più approfonditi anche attraverso richieste di chiarimenti all'amministratore unico, se avessero verifica-to le operazioni di "riporto" e finanziamento, che erano sproporzionate al capitale sociale, ed erano svolte in violazione dei contratti con i clienti, nonchè dei criteri minimi di prudenza, tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui erano fatte, in precedenza, infatti, la sentenza aveva riferito che le operazione di finanziamento, per importi assai considerevoli, erano state fatte a favore di società collegate a tassi d'interesse non remunerativi (rispetto a quelli accordati ai clienti che depositavano le somme da investire), e senza alcuna garanzia.

Nè può condividersi l'affermazione dei ricorrenti, che le operazioni di finanziamento in questione dovrebbero ritenersi lecite sol perchè rientravano in una logica di gruppo d'imprese. Il tema dell'esistenza di collegamenti tra la società amministrata e le società finanziate e stato proposto senza un'esposizione adeguata degli elementi di fatto che ne sono alla base, sicchè non è pertinente il richiamo dei ricorrenti alla fattispecie particolare regolata da Cass. 26 agosto 1998 n. 8472, nella quale i soci della società di persone, che aveva concesso una garanzia, avevano il controllo della società di capitale beneficiata dall'operazione. In ogni caso, qui non si allega che la società fosse controllata da altre società, e che l'amministratore si fosse sottomesso alla logica di gruppo elaborata altrove, nè si indicano i vantaggi compensativi che la società amministrata avrebbe tratto da operazioni che obiettivamente la depauperavano. Avendo accertato che i finanziamenti concessi dall'amministratore unico ad altre società erano state causa di dissesto finanziario per la società amministrata, a causa della non remuneratività dei tassi e dell'assenza di garanzie, la circostanza che le società beneficiate dalle operazioni fossero collegate non poteva valere ad escludere la responsabilità dell'amministratore, avendo questa corte costantemente affermato il principio che in tema di gruppi di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, o addirittura pregiudichino la società operante (da ultimo, Cass. 4 agosto 2006 n. 17696; v. anche Cass. 11 marzo 1996 n. 2001; 13 febbraio 1992 n. 1759; 8 maggio 1991 n. 5123).

Il giudizio della corte d'appello, che nella fattispecie vi fossero elementi manifesti di irregolarità della gestione, che i sindaci avrebbero dovuto rilevare, e che essi erano venuti meno ai loro compiti istituzionali, in tal modo contribuendo alla verificazione del danno subito dalla società, appare pertanto immune dalle censure mosse con il mezzo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciano la violazione degli artt. 2447, 2448 n. 4 c.c. e vizi di motivazione connessi. Si osserva criticamente che il ripianamento integrale della perdita, documentato dalle note tecniche depositate nel giudizio di merito ed ingiustamente svalutate dalla corte d'appello, non poteva essere contraddetto dal bilancerò approvato successivamente, come si pretende nell'impugnata sentenza, proprio perchè in quest'ultimo la perdita, essendo stata coperta, non poteva figurare.

Anche questo motivo è infondato, non sussistendo, nella motivazione dell'impugnata sentenza, l'illogicità denunciata. Poichè all'assemblea straordinaria del 14 luglio 1989 era stato disposto l'azzeramento del capitale sociale di L. 600.000.000, e la sua ricostituzione nella misura minima di L. 200.000.000, senza il ripianamento dell'ulteriore perdita di Euro 82.964.799, che rendeva insufficiente il nuovo capitale sottoscritto nella misura minima legale, è indubbio che a quella data si era verificata una causa legale di scioglimento della società, ex artt. 2447, 2448 n. 4 c.c.

Si assume però che, nel sottoscrivere le quote del nuovo capitale ricostituito, i soci avrebbero coperto con versamenti aggiuntivi - proporzionali alle quote - anche la perdita residua. Questo fatto, da un lato, non contraddice l'irregolarità della gestione sociale nel periodo intermedio tra la data di verificazione della causa di scioglimento della società, e quella dei versamenti a copertura della perdita non considerata dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. D'altro lato, e con riguardo alla prova che ne è stata data in giudizio e che la corte territoriale ha ritenuto insufficiente, è esatto quanto è stato affermato nel l'impugnata sentenza, e, cioè, che il versamento in questione, se effettivamente avvenuto, doveva risultare dal bilancio successivamente approvato.

Ciò, in effetti, non già nella parte destinata allo stato patrimoniale (con riguardo al quale, esclusivamente, vale l'argomento critico speso con il mezzo d'impugnazione in esame), ma certamente nel conto dei profitti e delle perdite secondo la disciplina vigente ratione temporis (art. 2425 bis c.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dal D.L. 9 aprile 1991, n. 127, art. 8; vale a dire, nel testo introdotto dal D.L. 8 aprile 1974, n. 95, art. 11, come modificato dalla Legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216, art. 1,: il capoverso della disposizione, al n. 12, contemplava i proventi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive). Il versamento medesimo, inoltre, doveva risultare anche dalla relazione dell'amministratore (in conformità con le prescrizioni dell'art. 2429 bis c.c., nel testo aggiunto al codice civile dall'art. 12 del predetto d.l. n. 127/1991, con le modificazioni della già citata Legge di conversione n. 95 del 1974:

il capoverso della disposizione, al n. 3, prescriveva l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo); e ciò, tanto più che l'insufficiente deliberazione assunta all'assemblea straordinaria tenuta per la ricapitalizzazione della società, lasciando sussistere uno scoperto contabile, poneva un problema di continuità dei due bilanci (1989 e 1990) che non poteva essere eluso. Si deve inoltre ricordare che, a norma della stessa disposizione da ultimo citata, nella relazione dovevano essere indicati i fatti di rilievo (tra i quali rientrava indubbiamente la copertura di una perdita del capitale) anche se verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (cioè dopo il 31 dicembre 1990).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 18.100,00, di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007.