Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19965 - pubb. 16/06/2018

Azione di responsabilità contrattuale e descrizione del danno in forma meramente sintetica e meccanicistica

Tribunale Roma, 22 Gennaio 2018. Est. Romano.


Azione di responsabilità contrattuale – Onere di allegazione e di prova – Condotta e pregiudizio – Descrizione sintetica – Quid pluris



In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass., 3 dicembre 2015, n. 24632; Cass., 10 ottobre 2007, n. 21140; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale il soggetto che agisce con l’azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, non solo delle condotte poste in essere dall’amministratore, ma anche dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto).

La tutela risarcitoria non può essere volta al mero ripristino della legalità violata, ma impone che sussista un pregiudizio economicamente determinabile; ne consegue che l'accoglimento di tale domanda esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

La descrizione di un danno in forma meramente sintetica e meccanicistica, già sul piano assertivo, implica la violazione del dovere processuale di allegare e ricostruire, in modo preciso, il danno e di descriverne (e di provarne) il collegamento eziologico con la condotta assunta come atto di mala gestio imputabile all’amministratore. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


Il testo integrale


 


Testo Integrale