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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19941 - pubb. 13/06/2018.

Licenziamento di natura ritorsiva, ragione del licenziamento ed onere della prova


Tribunale di Trento, 27 Aprile 2018. Est. Benini.

Licenziamento – Ritorsività e rappresaglia – Ragione esclusiva – Nesso di causalità ed onere della prova


Si considera di natura ritorsiva il licenziamento che costituisca l’ingiusta ed arbitraria reazione, quale unica ragione (e non soltanto quale ragione determinante) del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa.

Per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo occorre specificamente dimostrare che l’intento discriminatorio o di rappresaglia ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e quindi ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo ed è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l’asserito intento di rappresaglia.

Il motivo illecito conduce alla nullità (cfr. artt. 1324 e 1345 c.c.) del licenziamento allorquando il provvedimento espulsivo sia stato determinato “esclusivamente” da esso e pertanto non è ravvisabile nel caso in cui, assieme a tale motivo illecito concorra, nella determinazione del licenziamento, anche un motivo lecito. E’ stato affermato a tale riguardo dalla Cassazione che “poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito” (cfr. Cass. n. 4543 del 1999).

L'onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio o di rappresaglia, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. 15.11.2000 n. 14753) - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però del fatto che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni che peraltro, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere "gravi, precise e concordanti".

Tra le presunzioni, riveste un ruolo rilevante la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento. Ne consegue che, nel momento in cui dovesse emergere che il licenziamento è sorretto da un giustificato motivo oggettivo, questa circostanza costituirebbe una riprova dell’inesistenza dell’intento di rappresaglia. Secondo quanto dispone l’art. 5 della legge n. 604/66, incombe sul datore di lavoro di dare la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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