Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19934 - pubb. 13/06/2018

L'elenco dei creditori del concordato preventivo non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2018, n. 11197. Est. Pazzi.


Fallimento - Proposta di concordato preventivo - Credito incluso nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. - Successivo fallimento dell’imprenditore - Confessione stragiudiziale - Esclusione



In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Che:

1. a seguito della mancata omologa della proposta di concordato presentata dalla società F.lli (*) s.a.s. e della successiva dichiarazione di fallimento della medesima società il G.D. rigettava l'istanza di insinuazione al passivo avanzata dal fallimento (*) s.n.c., il cui voto era risultato determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza dei creditori consenzienti in sede concordataria, ritenendo non adeguatamente dimostrata l'esistenza del credito.

2. Il Tribunale di Teramo respingeva poi l'opposizione proposta dal fallimento (*) s.n.c. sia perchè le fatture e le scritture contabili del creditore istante erano inidonee a costituire prova del credito, sia perchè gli atti promananti dagli organi della procedura di concordato non avevano la valenza ricognitiva pretesa dall'opponente, dato che l'eventuale provvedimento di omologa determinava un vincolo sulla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta ma non creava alcun giudicato su esistenza, entità o rango dei crediti medesimi; nessun valore di accertamento doveva poi essere attribuito all'inclusione del credito nell'elenco di cui alla L.Fall., art. 161, comma 2, lett. b), il quale, riguardando la sfera dell'imprenditore, non vincolava gli organi della procedura e gli interessi della massa passiva che gli stessi proteggevano.

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia il fallimento (*) s.n.c. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento della società (*) s.a.s., che ha presentato ricorso incidentale allegando un unico profilo di doglianza.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha sollecitato la reiezione del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.

 

che:

3. il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale aveva infatti tralasciato di valutare l'attestazione di sussistenza del credito risultante dal procedimento concordatario e comunque la circostanza che il credito in questione era contenuto nell'elenco depositato dal debitore ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 2, lett. b) ed era stato ammesso al voto dal giudice delegato alla procedura a seguito delle verifiche compiute dal commissario giudiziale.

Oltre a ciò il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il valore probatorio di confessione giudiziale o stragiudiziale o quanto meno di scrittura privata dell'elenco dei creditori sottoscritto dal legale rappresentante di (*) s.a.s. e depositato al momento dell'avvio della procedura concordataria.

Il secondo mezzo di impugnazione lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2730, 2733 e 2735 c.c., la cui corretta applicazione avrebbe necessariamente condotto a ritenere che il creditore istante avesse fornito adeguata prova scritta del proprio credito.

4. Il ricorso incidentale presentato dal fallimento (*) s.a.s. denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014 artt. 5 e 6 e dell'art. 14 c.p.c., poichè il Tribunale, nel liquidare le spese di lite, aveva erroneamente identificato il valore della controversia e il correlato scaglione di riferimento, procedendo a una liquidazione inferiore al minimo edittale.

5. Il primo motivo di ricorso risulta per una parte infondato, per l'altra inammissibile.

Nella sostanza il ricorrente denuncia l'omesso esame ai fini della decisione di una serie di fatti, costituiti: 1) dal contenuto dell'elenco nominativo dei creditori depositato dall'imprenditore ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 2, lett. b); 2) dal contenuto dell'attestazione di sussistenza del credito compiuta L.Fall., ex art. 161, comma 3; 3) dalla verifica dell'esistenza del credito da parte del commissario giudiziale; 4) dal provvedimento di ammissione al voto fatta dal giudice delegato (voto peraltro espresso in termini negativi e risultato determinante ai fini della mancata omologa del concordato della società poi fallita).

L'assunto tuttavia contrasta con il contenuto del provvedimento impugnato, da cui risulta che il primo, il terzo e il quarto fatto allegati dal ricorrente sono stati espressamente esaminati dal collegio dell'impugnazione (a pag. 4, il primo al terzo capoverso, gli altri al penultimo capoverso).

Quanto alla relazione di attestazione parte ricorrente, in violazione delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha del tutto omesso di indicare il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U, 7/4/2014 n. 8053), risultando così inammissibile, sotto tale profilo, la doglianza presentata.

Analogo vizio affligge la seconda parte del motivo di ricorso, laddove si lamenta l'omesso esame del valore probatorio quale confessione giudiziale o stragiudiziale o comunque come scrittura privata dell'elenco dei creditori di cui alla L.Fall., art. 161, comma 2, lett. b), sottoscritto dal legale della società poi fallita all'esito della sfavorevole conclusione del procedimento concordatario; l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda infatti un vizio specifico denunciabile per cassazione riguardante l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest' ultimo profilo (Cass. 8/10/2014 n. 21152; Cass. 14/06/2017 n. 14802).

6. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione come prove dell'esistenza del suo credito l'inserimento dello stesso nell'elenco dei creditori, le fatture prodotte in giudizio e l'eventuale registrazione nelle scritture contabili, in violazione degli artt. 2702, 2704, 2730, 2733 e 2735 c.c.

Ora, posto che la fattura commerciale non ha alcun valore, nemmeno indiziario, in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita e rispetto agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 28/04/2004 n. 8126) e che al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute (Cass. 7/7/2015 n. 14054), non si presta a censure neppure la statuizione del giudice di merito che ha negato che l'elenco di cui alla L.Fall., art. 161, comma 2, lett. b), valga a vincolare le successive decisioni degli organi della procedura e gli interessi che gli stessi proteggono.

In vero, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 10/12/1992 n. 13095; Cass. 2/4/1996 n. 3055; Cass. 8/10/2014 n. 21258); l'elenco in questione dunque non può produrre gli effetti di confessione giudiziale nei confronti del curatore del fallimento della società, perchè questi ultimo è parte processuale diversa dalla società fallita, con la conseguenza che le risultanze del predetto elenco sono liberamente valutabili dal giudice del merito.

Non risulta poi rivedibile in questa sede, attenendo al merito della controversia, la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto tale documento, oltre che non vincolante, implicitamente inidoneo a corroborare gli elementi di prova addotti dal creditore istante, costituiti da fatture e scritture contabili di sua pertinenza, in mancanza degli atti di transazione risalenti agli anni 2007 e 2010 che, secondo le allegazionì della stessa parte istante, avrebbero ridotto il suo credito all'importo per cui è stata chiesta l'insinuazione al passivo.

In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale deve essere respinto.

7. Il ricorso incidentale risulta fondato.

Il valore della lite, pari all'entità del credito di cui si chiedeva l'ammissione al passivo, ammontante a Euro 1.876.505,79, imponeva una liquidazione che si attestasse entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegata alla tariffa attualmente in vigore, mentre la liquidazione operata ne sta ampiamente al di sotto.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in parte qua; le spese poi andranno quantificate con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (e dunque anche dell'opera prestata dal legale per contrastare le richieste istruttorie della controparte), nella misura indicata in dispositivo.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione in Euro 22.000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018.