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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19879 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. III, 14 Giugno 1967. Est. Bartolomei.

Esecuzione fiscale promossa in pendenza del fallimento - Intervento del curatore - Ammissibilità - Finalità


Al fine di salvaguardare la par condicio creditorum e consentito, nella procedura esattoriale promossa dall'esattore in pendenza del fallimento del debitore d'imposta, l'intervento del curatore del fallimento, inteso a far valere i crediti privilegiati e chirografari ammessi nella massa fallimentare, meritevoli di essere soddisfatti o con priorita o nella stessa misura rispetto al credito azionato dall'esattore contro il debitore fallito. (massima ufficiale)