Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19869 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 1974, n. 1012. Est. Pajardi.


Divieto di esecuzioni individuali - Limiti - Istituti esercenti il credito fondiario - Esecuzioni individuali sui beni ipotecati del debitore mutuatario fallito - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del TU n. 646 del 1095 - Manifesta infondatezza



E' manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 42 tu 16 luglio 1905, n 646, che consente agli istituti esercenti il credito fondiario di iniziare e proseguire l'Azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore mutuatario, in relazione all'art 3 della Costituzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato