Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19868 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 1974, n. 1084. Est. Palladino.


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale



Qualora venga eseguito un pignoramento nei confronti di persona dichiarata fallita, nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposta da un terzo, rivendicante la proprieta dei beni pignorati, il curatore del fallimento e contraddittore necessario, siccome nei suoi confronti deve essere emessa qualsiasi pronuncia concernente beni cadenti per legge nel fallimento, ivi compresa quella riguardante la proponibilita e la proseguibilita delle azioni esecutive individuali. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato