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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19857 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 1982, n. 6254. Est. Caturani.

Amministrazione del patrimonio fallimentare - Azione esecutiva individuale esercitata da un istituto esercente il credito fondiario, nonostante il fallimento del mutuatario - Debitore - Sottrazione dei beni pignorati dall'istituto alla custodia ed amministrazione del curatore del fallimento - Esclusione - Conseguenze - Provvedimento di sostituzione del curatore, nella qualità di custode dei beni pignorati, emesso dal giudice dell'esecuzione - Inammissibilità


L'Azione esecutiva individuale eccezionalmente spettante ad un istituto esercente il credito fondiario, ai sensi dell'art. 42 del R.d. 16 luglio 1905 n. 646, nonostante il fallimento del mutuatario-debitore, non determina la sottrazione dei beni pignorati dall'istituto alla custodia ed all'amministrazione del curatore sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le regole proprie della procedura fallimentare, anche se la espropriazione dei beni deve svolgersi per la realizzazione delle pretese creditorie dell'istituto. Permanendo, pertanto, le funzioni di custodia del curatore, questi, poiché conserva le sue originarie attribuzioni, non diviene organo ausiliario del giudice dell'esecuzione, e non può essere quindi dal medesimo sostituito nell'ambito della procedura esecutiva individuale, ai sensi degli art. 66 e 559 cod. proc. civ. (massima ufficiale)