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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19853 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 16 Giugno 1986. Est. Aliberti.

Enti pubblici - Soppressione ed estinzione - Liquidazione degli enti mutualistici soppressi ex legge N. 833 del 1978 - Proposizione dell'azione da parte del creditore di uno di detti enti - Previa presentazione della domanda amministrativa - Necessità - Esclusione


Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi affidata, dal terzo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale) allo speciale ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le Disposizioni degli artt. 8 e 9 di tale legge, contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti S'inseriscono in una procedura amministrativa, tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali. Pertanto, chi si afferma creditore di uno degli enti mutualistici predetti può proporre Azione senza che questa sia condizionata dall'Onere di presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 8 della citata legge n. 1404 del 1956, considerato anche che il riferimento allo speciale ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro, operato dall'art. 77, comma terzo, della citata legge n. 833 del 1978, ha l'intento non di richiamare l'intero corpo normativo della legge del 1956 ma solo d'indicare l'ufficio incaricato di procedere alla liquidazione. (massima ufficiale)