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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19851 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 1987. Est. Rossi.

Concordato fallimentare - Assuntore - Omologazione - Sentenza di omologazione - Effetti - Trasferimento all'assuntore dei beni assoggettati al vincolo di indisponibilità in favore dei creditori - Subordinazione all'esecuzione di determinati obblighi - Ammissibilità - Conseguenze - Reingresso medio tempore del fallito nella titolarità e disponibilità dei beni acquisiti al fallimento - Esclusione - Vincolo di indisponibilità dei beni stessi - Divieto di azioni esecutive individuali - Persistenza


Nel concordato fallimentare con assuntore la sentenza di omologazione attua a favore di quest'ultimo, come corrispettivo dell'accollo dei debiti del fallito, il trasferimento dei beni che sino a quel momento erano assoggettati al vincolo di indisponibilità a favore dei creditori dalla data di apertura del fallimento, sicché, anche se per effetto di valida clausola del concordato detto trasferimento risulti differito sino alla esecuzione da parte dell'assuntore delle prestazioni cui si è obbligato, deve escludersi un reingresso medio tempore del fallito nella titolarità e disponibilità dei beni caduti nel fallimento, con la conseguenza della persistenza del detto vincolo di indisponibilità di essi e del correlativo divieto di azioni esecutive individuali sugli stessi. (massima ufficiale)