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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1985 - pubb. 27/01/2010.

Fallimento, interruzione del processo e termine per la riassunzione


Tribunale di Roma, 10 Febbraio 2009. Est. Benedetta Thellung.

Fallimento – Processo civile – Interruzione – Effetto dell’evento interruttivo – Riassunzione – Decorrenza.


L’art. 43 legge fallimentare, nella nuova formulazione ad opera dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che disciplina l’interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, deve essere interpretato nel senso che l’interruzione opera di diritto dal momento dell’apertura del fallimento e non da quello della dichiarazione che in udienza ne faccia il procuratore. Questione diversa dal fatto interruttivo è però la decorrenza del termine per la riassunzione del processo, termine che, anche in tale fattispecie, si deve ritenere debba decorrere dal momento in cui la parte interessata alla riassunzione venga a conoscenza dell’evento interruttivo. (Nel caso di specie, Il Tribunale ha ritenuto che il termine per la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti decorra dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo ossia dal momento in cui il procuratore dell’imprenditore avvisa il curatore o in occasione della prima udienza utile per iniziativa del procuratore nei cui confronti l’evento si è verificato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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