Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19842 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 1991, n. 2814. Est. Lupo.


Obbligo dell'assicurazione - Veicoli - Veicolo circolante senza copertura assicurativa - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento del proprietario - Confisca obbligatoria del veicolo - Ammissibilità



La confisca obbligatoria del veicolo sorpreso a circolare senza la prescritta copertura assicurativa, ai sensi e dopo il decorso dei termini contemplati dall'art. 21 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, non trova ostacolo nella sopravvenienza di dichiarazione di fallimento del proprietario (rilevante ai diversi fini del credito per la sanzione pecuniaria, da farsi valere nell'ambito della procedura concorsuale), atteso che la confisca medesima non è parificabile ad un'azione esecutiva agli effetti dell'art. 51 della legge fallimentare, ma configura un provvedimento ablatorio, inerente al bene in sè (e validamente adottabile nei confronti del fallito anziché del curatore). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
" Francesco FAVARA Consigliere
" Alessandro ANGARANO "
" Vincenzo BALDASSARRE "
" Ernesto LUPO Rel. "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

LA PREFETTURA DI BENEVENTO, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

Ricorrente

contro

LA CURATELA DEL FALLIMENTO A CARICO DI VIGLIONE FERDINANDO, in persona del curatore avv. Ferdinando Di Cerbo, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 258, presso lo studio Berardi, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola di Donato, giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Pretore di Benevento in data 25.11.-4.12.1986;
udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19.1.1990 - la relazione della causa svolta dal Cons. Lupo Dr. Ernesto;
udito l'avv. Mario Berardi per delega;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Golia, che a concluso per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25 febbraio 1984 un autocarro di proprietà di Ferdinando Viglione era sorpreso a circolare senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, onde esso era sequestrato a norma dell'art. 13, terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689. Il 1 febbraio 1985 era notificata al Viglione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per la detta violazione. Poiché tale sanzione non veniva pagata nel termine di trenta giorni decorrente dal 1 febbraio 1985, il 14 aprile 1986 era emessa dal prefetto di Benevento ordinanza di confisca, ai sensi dell'art. 21, primo comma della legge n. 689-81.
Avverso detta ordinanza di confisca proponeva opposizione la curatela del fallimento di Ferdinando Viglione, che era stato dichiarato con sentenza del 29 agosto 1985, trascritta presso il P.R.A. il 26 marzo 1986.
Costituitasi la prefettura, il pretore di Benevento, con sentenza depositata il 4 dicembre 1986, accoglieva la opposizione, rilevando:
che la prefettura era stata informata dall'esistenza della procedura concorsuale in epoca antecedente alla confisca; che alla data di quest'ultima il Viglione era già stato privato della disponibilità dei suoi beni, che la misura ablatoria era quindi radicalmente nulla per essere stata emessa nei confronti del Viglione personalmente e non nei confronti della curatela, come nulla era la relativa notifica; che era irrilevante la circostanza che fosse scaduto - all'epoca del fallimento - il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria; che, infine, la confisca rappresenta una sorta di azione esecutiva individuale vietata dall'art. 51 legge fallim. Avverso la sentenza del pretore, la prefettura di Benevento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo. Resiste il fallimento Viglione con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso la prefettura deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 51 legge fallim., nonché vizi di motivazione, sostenendo che la confisca non è una misura esecutiva, ma è un provvedimento ablatorio rispetto al quale è irrilevante la pendenza della procedura fallimentare, instauratasi dopo che era trascorso il termine fissato per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il motivo di ricorso è fondato. Va premesso che, come si desume da quanto si è detto in narrativa, la dichiarazione di fallimento del Viglione è intervenuta dopo che era decorso il termine (fissato con la ordinanza-ingiunzione del prefetto) per il pagamento della sanzione pecuniaria, fatto che, se è accompagnato dal pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi, ha l'effetto di impedire la confisca del veicolo, altrimenti resa obbligatoria dal disposto del primo comma dell'art. 21 della legge n. 689-81.
Decorso inutilmente detto termine, il veicolo del Viglione è divenuto assoggettabile alla confisca obbligatoria; ed è irrilevante che nel periodo precedente alla emanazione del provvedimento di confisca, sia intervenuto il fallimento del proprietario del veicolo. Tale fallimento, se ha privato il Viglione della possibilità di pagare la sanzione pecuniaria, non ha determinato alcun effetto sulla confiscabilità del veicolo, posto che la scadenza del termine (in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento) ha reso ormai necessaria ed inevitabile la confisca ex art. 21, primo comma della legge n. 689-81.
Contrariamente alla tesi sostenuta nel controricorso, va chiarito che la emanazione della confisca con fa venire meno la sanzione pecuniaria inflitta con l'ordinanza-ingiunzione, il cui obbligo di pagamento permane anche dopo che sia stata disposta la confisca del veicolo. Su tale obbligazione pecuniaria incide il fallimento del debitore, nel senso che il relativo credito va esercitato secondo le forme previste dalla procedura fallimentare.
L'emanazione della confisca, invece, non può in alcun modo essere parificata ad una azione esecutiva, onde è errato il richiamo che la sentenza impugnata fa all'art. 51 legge fallim.. Come esattamente osserva il ricorrente, la confisca costituisce, piuttosto, un provvedimento ablatorio che opera direttamente sul bene, facendone acquisire la proprietà alla pubblica Amministrazione a titolo originario, alla stregua di un'espropriazione per pubblica utilità. La perdita, da parte del fallito, dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni non esclude pertanto l'assoggettabilità degli stessi alla misura ablatoria.
Consegue che non esiste alcuna nullità per il fatto che il provvedimento di confisca sia stato disposto nei confronti del Viglione di persona (anziché della curatela fallimentare), posto che la misura ablatoria inerisce al bene in sè e non alla persona del Viglione, che nel provvedimento assume rilievo solo come proprietario.
Nulla potrebbe essere solo la notifica dell'ordinanza di confisca, effettuata al Viglione e non alla curatela, ma la opposizione proposta da quest'ultima ha comunque avuto una efficacia sanante di ogni invalidità relativa alla notifica stessa.
In conclusione, errata è la sentenza impugnata che ha affermato l'illegittimità dall'ordinanza di confisca. Tale sentenza va perciò cassata e la causa va rinviata al pretore di Avellino, che deciderà nuovamente sulla opposizione e si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al pretore di Avellino, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 19 gennaio 1990.