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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1984 - pubb. 30/01/2007.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 1989, n. 1050. Est. Maltese.

Concordato preventivo – Procedimenti Cautelari – Sequestro – Convalida – In genere – Ammissione del debitore al concordato preventivo – Pronunzia di convalida del sequestro – Inefficacia.


Con riguardo a controversia promossa per sentire accertare un credito pecuniario e condannare il convenuto al suo pagamento, nonché per ottenere la convalida dell'ottenuto sequestro conservativo, l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni e l'omologazione del medesimo comportano, ove la pretesa attrice sia riconosciuta in Sede concordataria con gli accessori maturati fino alla data della richiesta di concordato, il venir meno della proponibilità della domanda, considerato che il concordato non consente l'attribuzione di interessi oltre i limiti fissati dall'art. 55 della legge fallimentare (richiamato dal successivo art. 169), estingue le posizioni debitorie attraverso la liquidazione dei beni ceduti (od il pagamento della prevista percentuale) ed inoltre renderebbe "inutiliter data" la pronuncia di convalida del sequestro, stante la sua non convertibilità in pignoramento su beni destinati ad essere consegnati al liquidatore liberi da vincoli posteriori a detta istanza.

Massimario, art. 168 l. fall.