Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19838 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 1992, n. 8975. Est. Bibolini.


Beni costituiti in pegno presso un monte dei pegni disciplinato dalla legge n. 745 del 1938 e dal R.D. n. 1279 del 1939 - Disciplina ex art. 53 legge fall. - Inapplicabilità



Una legge speciale può essere derogata solo da altra legge speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un oggetto più ampio, comprensivo di quello della precedente. Pertanto, ai beni costituiti in pegno da un soggetto, poi fallito, presso un monte dei pegni, retto dalla disciplina della legge 10 maggio 1938 n. 745 e del r.d. 25 maggio 1939 n. 1279, non è applicabile l'art. 53 legge fall., nemmeno nel caso in cui il fallimento sia portatore delle relative polizze, atteso che la disciplina del pegno delineata dalla legge speciale successiva (quella fallimentare), non comprende la materia del pegno speciale accordato ai monti di pegno, per il quale sono previste particolarità di natura sostanziale, intimamente connesse alle modalità di esecuzione e non attuabili con le modalità liquidative del fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro FALCONE Presidente
" Antonio SENSALE Consigliere
" Salvatore NARDINO "
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
" Antonio CATALANO "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

BANCA DEL MONTE DI S. AGATA monte di credito su pegno, con sede in Catania, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Niccolò Salanitro e Franco Rinsisvalle La Vaccara, elett. dom. in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'avv. Domenico D'Amato, per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DI MUSARELLA VINCENZO, in persona del curatore avv. Salvatore Asero Milazzo, autorizzato dal Giudice Delegato con provvedimento del 5-5-87, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Giuseppe Ragusa Maggiore, elett. dom. in Roma via Anapo n. 29 presso lo studio dell'avv. Dario Di Gravio, per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 12-2-1987;
Udita la relazione svolta dal cons. Gian Carlo Bibolini;
Udito il P.M. Dr. Giovanni Lo Cascio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 29-9-1986 il giudice delegato al fallimento di Vincenzo Musarella su istanza del curatore emetteva un decreto, a norma degli artt. 25 e 53 L.F., con cui ordinava alla Banca del Monte S. Agata, di astenersi al compiere atti di disposizione in ordine a gioielli e preziosi costituiti in pegno dal fallito o comunque detenuti dalla stessa a qualsiasi titolo e di consegnare al curatore tutta la documentazione (in copia) concernente i rapporti a qualsiasi titolo intrattenuti con il fallito Musarella.
Avverso detto decreto la banca proponeva reclamo ex art. 26 L.F., censurandolo in fatto, in quanto la costituzione in pegno si asseriva essere avvenuta, non dal fallito, ma da terza persona (sig.ra Musarella Anna Maria), la quale alla data del 13-4-1984 era portatrice delle polizze; censurava, inoltre, il provvedimento in diritto richiamando la disciplina della Legge speciale n. 745-38 relativo ai monti di pegno, in relazione alla quale, individuandosi un'ipotesi di credito "in incertam personam", il soggetto contrapposto al Monte, nel corso del rapporto, non è colui che ha costituito il pegno, ma il portatore della polizza di pegno; inoltre la situazione creditoria del Monte differirebbe da quella di un ordinario creditore garantito da pegno, in quanto il suo diritto di soddisfazione, in caso di mancato pagamento e di riscatto da parte del portatore della polizza, era limitato al valore del bene costituito in garanzia, senza alcuna possibilità di azione ulteriore nei confronti del debitore originario o di altri, in caso di persistente incapienza; in relazione a questa situazione, al Monte competeva un diritto di ritenzione (art. 11 della citata legge speciale) opponibile anche al fallimento dell'originario debitore;
aggiungeva, inoltre, che le polizze erano scadute il 15-1-1986 e, non essendo state ne' rinnovate ne' riscattate (in base all'art. 13 della Legge speciale), si era consolidato il diritto del Monte di vendere all'asta.
Il Tribunale di Catania, con decreto in data 12-2-1987 rigettava il reclamo, rilevando, in fatto, che il curatore aveva dimostrato, con la produzione di due copie, che quanto meno due polizze erano state costituite dal fallito; ritenendo, in diritto, che la disciplina dell'art. 53 L.F. non era derogato dalla L. 10-5-1938 n.745, mentre risulterebbe irrilevante la natura del credito in
incertam personam, e ciò in quanto la banca sarebbe stata informata tempestivamente dell'avvenuta dichiarazione di fallimento de debitore, con lettera del 26-9-1986.
Avverso detto decreto proponeva ricorso per Cassazione la Banca del Monte S. Agata, deducendo 4 motivi; si costituiva con controricorso, integrato da memoria, la curatela fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 111 Cost., 360 n. 3 c.p.c., L. 10 maggio 1938 n. 74, comma quinto; 532 L.F.), censurando il decreto del Tribunale di Catania, nel punto in cui, ritenendo che la Legge fallimentare non subisca deroga ad opera della legge speciale relativa ai Monti di pegno, ha implicitamente ritenuto che alla prima (nel tempo) legge speciale (la N. 745-38), fosse succeduta altra legge speciale (quella fallimentare) che avrebbe derogato alla prima, imponendo l'applicazione della disciplina dell'art. 53 L.F.. Sostiene il Monte l'erroneità dell'impostazione, in quanto la deroga ad una legge speciale potrebbe avvenire solo ad opera di altra legge speciale avente lo stesso oggetto; nella specie, invece, la legge fallimentare regola invia generale la materia del pegno, materia che invece è disciplinata in via particolare dalla legge speciale sui Monti di pegno. Ritiene significativo, in proposito, che la disciplina creditizia è stata emanata nella vigenza del Codice di Commercio del 1882 (regolante anche la materia fallimentare) e la sua portata applicativa è stata prevista senza limiti, neppure di diritto fallimentare. Con il secondo mezzo la Banca del Monte succitata deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 111 Cost.; 360 n. 5 c.p.c.; art. 25 L.F.), lamentando che il Tribunale non aveva motivato affatto in relazione alla costituzione in pegno da parte di un terzo.
Con il terzo mezzo la Banca deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 111 Cost., 360 n. 3 c.p.c.; 10 e ss. L. 10 maggio 1938 n. 745; art. 53 L.F.) ponendo in rilievo che la disciplina della legge speciale indicata, di cui si sostiene l'applicabilità in relazione al primo motivo, è incompatibile con quella dell'art. 53 L.F. indicata, ne' è con essa coordinabile, e ciò in quanto:
a) il valore del bene deve garantire l'integrale recupero del credito e di accessori, tanto che, se le cose poste in vendita non trovano acquirenti a prezzo sufficiente a coprire il credito, le stesse debbono essere aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito e degli accessori;
b) poiché le polizze sono al portatore, solo il portatore della polizza può riscattare i beni; conseguentemente, solo il portatore della polizza ha diritto alla consegna dei beni, previo peraltro pagamento del credito e degli accessori.
Questo vincolo è tanto forte che neppure l'autorità giudiziaria può sequestrare il bene, ancorché sia provento di reato, senza che risultino soddisfatte le ragioni del banco (art. 11 L. n. 745-38 e art. 47 R.G. n. 1279-39).
Con il quarto mezzo di cassazione la banca deduce la violazione di norme di diritto e conseguente nullità del decreto e del procedimento (art. 111 Cost.; 25 L.F.; 360 n. 2 e 3 c.p.c.), sostenendo che il provvedimento del giudice delegato è inesistente, non essendo potere del giudice delegato di emettere provvedimenti che incidano su posizioni soggettive di terzi diversi dal fallito. È opportuna l'analisi congiunta dei mezzi di cassazione ora ricordati, che affrontano, sotto diversi punti di vista, il medesimo problema, e cioè l'applicabilità della disciplina dell'art. 43 L.F. ai beni costituiti in pegno presso un Monte pegni retto dalla disciplina della L. 10 maggio 1938 n. 745 e del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, ciò sia quando emerga che i beni siano costituiti in pegno dal fallito il quale non sia, però, portatore attuale della polizza al momento della procedura concorsuale, sia quando il fallito sia portatore della stessa, acquisita poi dall'amministrazione fallimentare.
Nella specie, ed in fatto, il Tribunale ha accertato "che almeno due polizze, prodotte in fotocopia, sono state costituite personalmente dal fallito", senza peraltro estendere espressamente l'accertamento al fatto che il fallito stesso fosse portatore di dette due polizze, sul presupposto che fosse irrilevante la natura "di credito in incertam personam" attribuibile alla situazione giuridica del Monte e ciò in quanto la banca era stata informata tempestivamente (con lettera del 26-9-1986) del fallimento del debitore. Secondo, quindi, la prospettazione della situazione svolta dal Tribunale di Catania, esulerebbe, ovviamente, dalla situazione dedotta in controversia ogni ipotesi di costituzione in pegno di beni da parte di terzi (da ciò la puntualizzazione che nella specie due pegni erano stati costituiti personalmente dal fallito), con polizze non attualmente nella disponibilità del fallito e per esso della curatela fallimentare. Rientrerebbe, per contro, nella disciplina dell'art. 53 L.F. ogni situazione di costituzione in pegno da parte del soggetto, poi fallito, e ciò a prescindere dal fatto che il fallimento sia, o no, attuale portatore della relativa polizza, non ritenendosi derogata la disciplina dell'ordinamento fallimentare nel settore delle norme speciali dell'ordinamento dei monti di credito su pegno.
Per risolvere la questione, non pare possa esaminarsi astrattamente, ed a priori, la compatibilità, o no, di due regimi speciali, senza analizzare, da un lato, la funzione della disciplina dell'art. 53 L.F. e, dall'altro, il regime particolare dei monti di credito su pegno, per valutarne la compatibilità, o no, sotto il profilo strutturale e funzionale, in quanto un'ipotetica compatibilità tra i due regimi risolverebbe in radice il problema. Si deve, inoltre, tenere presente che la questione è stata suscitata non dall'attuale volontà dell'ufficio fallimentare di acquisire i beni sottoposti a pegno (nessuna delle scelte possibili secondo le alternative poste dall'art. 53 L.F. risulta essere stata fatta nella specie dagli organi della procedura concorsuale), ma sotto il profilo di un provvedimento cautelativo ed urgente, emesso a norma dell'art. 25 comma primo n. 2 L.F., che si giustifica in quanto volto alla conservazione del patrimonio del fallito e diretto ad inibire atti di disposizione sui beni patrimoniali del fallito alla banca agente in base della disciplina speciale della citata L. n. 745-38 e del R.D. n. 1229-39.
Così inquadrato il tema della decisione, quale emerge dal dibattito tra le parti, si deve rilevare che l'art. 53 L.F. prevede tre ipotesi alternative (autorizzazione alla vendita ad opera del creditore pignoratizio ovvero munito di privilegio processuale di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c.; possibilità di vendita da parte del curatore, previa acquisizione da parte della procedura senza, che lo spossessamento del creditore faccia venire meno il titolo di prelazione del credito facoltà di riscatto da parte della curatela) fondate tutte su due presupposti essenziali:
a) la titolarità del bene oggetto del pegno da parte del fallito, del cui patrimonio sia componente al momento di inizio della procedura concorsuale;
b) la verifica del credito pignoratizio o munito del titolo di prelazione speciale indicato.
Si tratta di due presupposti di necessaria contestualità, che portano automaticamente ad escludere dalla disciplina in esame i crediti verso il fallito fruenti di pegno su beni appartenenti a terzi. Poiché il bene del terzo-datore di ipoteca e non assoggettato a fallimento, esula dal patrimonio del debitore fallito, sarebbe carente nell'ipotesi il presupposto primo poter potersi dare luogo a vendita esecutiva fallimentare, in alternativa alla vendita da parte del creditore pignoratizio. È ovvio, infatti, che per potere ipotizzare il regime dell'art. 53, comma primo e secondo, L.F., caratterizzato dalla possibile vendita da parte dell'ufficio fallimentare, è necessario che sussista il presupposto essenziale della vendita fallimentare e, cioè, l'appartenenza del bene al patrimonio del fallito o la sua acquisizione alle possibilità satisfattive della concorsualità sistematizzata mediante i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Il bene sottoposto a pegno che si appartenga al terzo (nell'ipotesi del terzo datore di pegno), ovvero che essendo in possesso del terzo la curatela non dimostri appartenere al patrimonio del fallito, è quindi per ciò che non può, di conseguenza, porsi in alternativa ad altre forme esecutive le quali possano, in quanto tali, avere autonomo svolgimento.
In considerazione del secondo presupposto indiato in premessa, poi, possono rientrare nella fattispecie dell'art. 53, comma primo e secondo, L.F., i crediti diretti verso il fallito (è l'ipotesi normale del credito concorsuale che diviene concorrente attraverso il procedimento di verificazione) e, secondo apprezzata opinione di dottrina, il credito verso un terzo garantito con pegno su un bene del fallito (è l'ipotesi del fallito-terzo datore di pegno per debito altrui).
Esula, pertanto, dalla fattispecie il credito attualmente verso terzi (ancorché sorto verso il fallito e seguito da un fenomeno di circolazione della situazione giuridica passiva), e per di più su beni che, pur appartenenti al fallito al momento della costituzione del pegno, non si appartengano più al patrimonio del fallito nel momento determinante del concorso (art. 52, comma primo, L.F.). Quand'anche, infatti, il credito fosse sorto nei confronti del fallito, il trasferimento ad altri soggetti e della situazione debitoria, e della titolarità del bene dato in pegno, farebbe venire meno entrambi i presupposti di applicabilità della disciplina dell'art. 53 L.F., secondo le ipotesi alternative in esso regolate. Tutta la disciplina dell'articolo ora indicato si articola su un'armonizzazione bilanciata e graduale sia delle esigenze liquidative e satisfattive della procedura esecutiva fallimentare secondo la regola del concorso, retta dal principio della par condicio creditorum, sia del diritto di ritenzione con efficacia "in rem" che assiste il credito pignoratizio o con privilegio processuale, armonizzazione risolta nel senso dell'attrazione di tutta la situazione complessa nell'ambito del regime autorizzativo dell'Ufficio fallimentare, secondo un ventaglio tassativo di ipotesi alternative normativamente disciplinato.
Si tratta, ora, di valutare quale sia il regime del credito assistito da pegno a favore del Monte di credito su pegno, secondo le disposizioni della normativa speciale già ricordata. La specialità del regime del pegno ex L. n. 745-38 ha sia aspetti di carattere sostanziale, sia di natura processuale. Innanzi tutto il pegno è incorporato in una polizza che ha tutte le indicazioni essenziali per la validità del titolo di prelazione (art. 10 L. n. 745-38), polizza non avente mera funzione documentale, essendo emessa all'ordine (art. 10, comma secondo, Legge speciale) e che conferisce al portatore sia il diritto di riscatto (acquisizione dei beni costituiti in pegno previa soddisfazione del credito del monte in linea capitale più accessori) esercitabile anche prima della scadenza del mutuo (art. 41 R.D. n. 1279-39) e fino a che i beni non siano aggiudicati a terzi (art. 42 R.D. citato), sia il valore dell'eccedenza del ricavo d'asta (art. 14 L. n. 745-38), una volta soddisfatto integralmente il credito del Monte. La polizza, quindi, costituisce un titolo, incorporante la situazione giuridica passiva e la garanzia reale connessa, atto a circolare al portatore e che legittima il portatore stesso all'acquisizione dei beni previo riscatto.
A questo punto appare evidente che, finché non venga presentata la polizza, la banca non è neppure in grado di sapere chi sia il suo attuale debitore, ne' chi abbia la legittimazione a disporre dei beni oggetto della garanzia.
Riportando questa situazione alla struttura fallimentare, diventa chiaro che, qualora il fallimento non sia portatore della polizza, sono carenti entrambi i presupposti, già indicati, per l'operatività dell'art. 53 L.F..
Non vi è certezza, infatti, del fatto che la banca sia creditrice verso il fallito, volta che la situazione giuridica, sorta verso un soggetto e trasferibile, dal lato passivo per circolazione del titolo al portatore, a terzi al di fuori della disponibilità e della conoscenza della banca, è esercitabile in ipotesi solo nei confronti dell'attuale portatore, a parte il rilievo che la banca non ha nessun interesse all'individuazione del portatore fruendo essa, in caso di incapienza del pegno, della garanzia sussidiaria e totale del perito (come si vedrà); non vi è certezza, per la medesima ragione, che il bene oggetto del pegno sia ancora componente del patrimonio del fallito, ovvero si appartenga a terzi che ne abbiano l'attuale disponibilità mediante l'esercizio del riscatto in virtù del possesso legittimo della polizza.
Nè appare coerente citare, come situazione analoga cui uniformare l'indirizzo interpretativo, la sentenza di questa Corte 18-10-1955 n. 3257 secondo cui nel fallimento del possessore della sola fede di deposito è applicabile l'art. 53 L.F. in deroga alla disciplina dell'art. 1796 c.c., pur essendo la nota di pegno in possesso di terzi. L'indirizzo giurisprudenziale citato, infatti, è esattamente in linea con il criterio interpretativo dell'art. 53 L.F. indicato nel postulato di premessa. La fede di deposito, invero, è il titolo rappresentativo delle merci depositate ai magazzini generali, ed il suo possesso da parte del fallito è dimostrativo del fatto che i beni depositati, ancorché costituiti in pegno secondo i dati della nota di pegno, fanno ancora parte del patrimonio del fallito (I presupposto di operatività dell'art. 53 L.F.); il fatto che la nota di pegno, poi, sia in possesso di un terzo, ha l'esatto significato di dimostrare che un terzo è creditore pignoratizio nei confronti del possessore della fede di deposito, e cioè del fallito secondo l'ipotesi prospettata (II presupposto di operatività dell'art. 53 L.F.).
Nel caso, invece, di polizza di un monte di pegni, un unico documento è dimostrativo sia della disponibilità dei beni dati in pegno al Monte, sia della situazione debitoria con conseguente titolarità del diritto di riscatto, per cui dal fatto che la polizza non sia attualmente nel possesso del fallito (e per esso degli organi della procedura) evidenzia un'essenziale carenza di prova sia sulla attuale titolarità dei beni, sia sul soggetto passivo attuale del rapporto originario con il Monte, ancorché il rapporto originario sia stato instaurato dal fallito stesso.
Contrariamente, quindi, a quanto accertato ed affermato dalla Corte di Catania, non è sufficiente, per affermare l'applicabilità della disciplina dell'art. 53 L.F., l'accertamento che il prestito venne ricevuto dal fallito il quale diede in pegno dei beni, così come è errato affermare la non influenza del fatto che la situazione creditoria, in virtù della possibile circolazione al portatore della polizza, sussista "in incertam personam".
A conclusioni non difformi, peraltro, si dovrebbe addivenire quand'anche il fallimento non si limitasse ad affermare l'originaria costituzione del pegno da parte del fallito, ma si legittimasse quale attuale portatore della polizza, ove si tenga conto:
a) della diversità del regime di diritto sostanziale tra il pegno del Monte e la disciplina generale del pegno che, per espressa disposizione di legge (art. 2758 c.c.), non deroga al primo;
b) dell'intima connessione tra il regime sostanziale del pegno speciale a favore del Monte e le modalità procedurali speciali per la soddisfazione del credito mediante la liquidazione dell'oggetto del pegno, in caso di mancato esercizio del riscatto. Ed invero, il credito del Monte non solo è garantito dal pegno, ma fruisce dell'ulteriore garanzia del perito che abbia inizialmente fatto il giudizio di stima dei beni, al quale è stato ragguagliata l'entità e la durata del prestito, nei limiti fissati dalla legge speciale. L'art. 12, comma primo e secondo, L. n. 745-38 prevede espressamente la garanzia del perito il quale, al fine, deve prestare cauzione (art. 12 comma 3 della legge) e deve assicurare l'integrale recupero del prestito, degli interessi e degli accessori nella vendita all'asta.
L'operatività di questa ulteriore garanzia è condizionata e subordinata a determinate modalità procedurali, a tutela del perito-garante, e cioè:
1) la sollecitudine della vendita all'asta, non appena maturati i 30 giorni dalla scadenza del mutuo senza che avvenga ne' il riscatto nè il rinnovo (art. 13 L. n. 745-38); diversamente mutamenti di valore di mercato dei beni al di fuori della prevedibilità del perito, che è ragguagliata al tempo massimo di un anno del mutuo, farebbero venire meno la garanzia suddetta;
2) il prezzo base di incanto, che deve essere ragguagliato alla somma capitale di cui è creditore il Banco, oltre ad interessi ed accessori, prezzo che non deve essere diminuito per due incanti successivi (art. 50, comma secondo, R.D., n. 1279-39);
3) dopo due incanti negativi al prezzo indicato sub 2), aggiudicazione dei beni, per l'importo del prestito, maggiorato degli interessi e degli accessori, al perito il quale deve versare, entro due giorni, il prezzo predetto al Monte (art. 15 L. n. 745-38). Il potere, quindi, conferito al Monte di procedere direttamente, e tramite i propri organi, ad incanto dell'oggetto del pegno, non ha la sola funzione di sollecita soddisfazione del creditore prelatizio, come nell'ipotesi dell'art. 2797 c.c. (situazione questa che ricade inevitabilmente nella disciplina dell'art. 53 L.F.), ma quella, del tutto speciale alla fattispecie, di attivare la responsabilità dello stimatore che, previa aggiudicazione del bene ad un prezzo prefissato, è tenuto a soddisfare integralmente il credito del Banco. D'altronde, questa responsabilità non può attivarsi se non seguendo quelle modalità specifiche e normativamente previste, che differiscono da quelle normalmente attuabili in una procedura concorsuale, secondo la disciplina dell'art. 105 L.F.. Orbene, poiché il principio della par condicio creditorum si realizza, nella disparità dei trattamenti che trovino fonte nella legge, anche mediante l'attuazione delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) e l'esecuzione fallimentare, che di detto principio è massima espressione ed attuazione, non deve snaturare nè ledere le legittime cause di prelazione; poiché, inoltre, la causa legittima di prelazione che assiste il Monte ha particolarità sostanziali intimamente connesse alle modalità procedurali di esecuzione previste dalla legge speciale, non resta che ritenere che, pur in presenza di un fallimento portatore di polizza, le modalità realizzative in via esecutiva concorsuale, perché incompatibili con le forme liquidative tipiche del fallimento che, se applicate, priverebbero il Monte di una speciale modalità satisfattiva (attuando la garanzia del perito) che esula dalla disciplina generale del pegno, e che attiene alla disciplina speciale del pegno a favore dei Monti.
Così, l'inapplicabilità dell'art. 53 L.F. al caso di specie, passa attraverso l'applicazione del disposto dell'art. 51 L.F. dove, pur disponendosi il divieto di inizio e di prosecuzione di azioni esecutive individuali, si fanno salve le diverse disposizioni di legge. È pur vero che detta "salvezza", quale disposizione speciale rispetto al principio dell'universalità oggettiva del fallimento, è stata restrittivamente interpretata con riferimento ai casi in cui le singole leggi speciali abbiano previsto espressamente l'autonoma esperibilità dell'azione esecutiva anche in pendenza di fallimento;
lo stesso criterio però, deve essere applicato quando il sistema di esecuzione della legge speciale è intimamente connesso al riconoscimento di un diritto sostanziale, non diversamente attuabile con le modalità liquidative del fallimento, con le quali sia incompatibile e, che se attuate, pregiudicherebbero la causa legittima di prelazione secondo le previsioni di legge. In quest'ambito può trovare applicazione un principio generale di ermeneutica secondo cui la deroga ad una legge speciale precedente (nella specie la normativa sui Monti di pegno) può avvenire solo ad opera di altra legge speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un oggetto più ampio nel quale venga compreso quello della precedente legge speciale. Nella specie, la legge successiva (la c.d. Legge Fallimentare) delinea un ordinamento speciale nel quale ha disciplina la materia del pegno, ma non è comprensiva, per le osservazioni svolte, del pegno speciale accordato agli istituti che esercitano il mutuo su pegno, secondo i caratteri della legge speciale richiamata.
L'unica affinità, in definitiva, esistente tra la disciplina della L. n. 745-38 e quella dell'art. 53 L.F., è la possibilità di esercizio del riscatto del bene oggetto di pegno da parte della curatela portatrice della polizza, ma ciò non in base alle facoltà alternative previste dalla legge fallimentare, ma secondo le modalità attuative della legge speciale sui Monti di credito su pegno.
D'altronde, il carattere estremamente speciale del pegno in esame, trova espressione nella disposizione dell'art. 11 della L. n. 745-38 correlata all'art. 47 R.D. n. 1279-39, secondo cui "chiunque, per qualsiasi titolo abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date e prestito, degli interessi ed accessori" ancorché si tratti del proprietario derubato di detti beni, con inibitoria anche al giudice penale di ordinare la restituzione dei beni al proprietario se non previo adempimento del credito del Monte.
I mezzi di cassazione presi in esame, di conseguenza, debbono trovare accoglimento, ed il giudice del rinvio si uniformerà al principio di diritto sopra espresso, per cui, sia che il fallimento non sia in possesso delle polizze rilasciate dal Monte di credito su pegno, sia che, invece, di dette polizze sia in possesso, non è comunque applicabile la disciplina dell'art. 53 L.F.. La novità della questione, consente la compensazione delle spese della presente fase.

 

P.Q.M.


La Corte, accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania; compensa le spese della presente fase processuale.
Roma 15-5-1991.