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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19806 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 14 Marzo 2018. .

Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Rinuncia alla partecipazione - Rifiuto del recedente di prestare il proprio consenso al perfezionamento della cessione della quota - Illegittimità


L'impossibilità di applicare analogicamente la disciplina in materia di società per azioni e quindi di attribuire agli amministratori il potere di disporre della partecipazione del recedente e perfezionare, anche sotto l'aspetto formale e pubblicitario, l'acquisto della medesima da parte degli altri soci non significa però che il recedente possa legittimamente rifiutare di prestare il proprio consenso al perfezionamento della cessione della quota; se così fosse, il procedimento di liquidazione verrebbe ad essere subordinato alla volontà ed alla discrezionalità del recedente, mentre quest'ultimo non vanta alcuna pretesa in ordine alle modalità di svolgimento delle diverse fasi della liquidazione, che risultano, quanto al loro cadenzarsi, invece integralmente rimesse alla attività degli amministratori.

In realtà, si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l'intenzione di recedere, accetta, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge e, quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione possa essere acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggetti, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell'eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito. In tale contesto la comunicazione che gli amministratori dovranno effettuare nei confronti di tutti i soci circa l'avvenuta dichiarazione di recesso avrà l'effetto di portare a conoscenza di questi ultimi la situazione di potenziale "soggezione" del recedente, cui univocamente corrisponde la loro facoltà di acquistare la partecipazione.

La comunicazione degli amministratori dovrà essere effettuata successivamente allo spirare del termine previsto per il recesso e dopo l'espletamento di quella fase preliminare che è dedicata alla verifica dei presupposti del recesso e della legittimazione a recedere e, soprattutto, dopo la determinazione del valore della partecipazione accettata, anche implicitamente dal recedente; d'altra parte dovrà essere assegnato ai soci un termine per l'esercizio del diritto di acquisto oggettivamente congruo.

I soci che intendono esercitare il diritto di acquisto dovranno, poi, comunicare la propria intenzione nel termine suddetto secondo le modalità previste nell'atto costitutivo; nel silenzio di quest'ultimo, la comunicazione dovrà essere indirizzata agli amministratori, in base al principio per cui essi rappresentano i soggetti cui è attribuito il compito di avviare e portare a termine il procedimento di liquidazione della quota. A loro volta, gli amministratori saranno tenuti a comunicare al socio recedente le dichiarazione dei soci che hanno esercitato il relativo diritto, invitandolo ad addivenire al perfezionamento dell'atto di trasferimento che, evidentemente, dovrà essere redatto nella forma idonea ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese; l'inadempimento dell'obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa da parte del recedente legittimerà gli altri soci all'esperimento dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c.

In questo ordine di concetti, allorché si proceda al rimborso mediante acquisto da parte degli altri soci o di un terzo, non essendo pensabile che il recedente possa a ciò opporsi, si deve ritenere che la mancata attribuzione agli amministratori di società a responsabilità limitata di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente generi un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c., a carico del recedente il quale, avendo dichiarato inequivocabilmente la propria volontà di abbandonare la società, ha dato ormai causa al sorgere di un corrispondente vincolo nei confronti di quest'ultima.

Tuttavia, il socio recedente dovrà partecipare in proprio all'atto di trasferimento della partecipazione sociale in favore degli altri soci (o del terzo) i quali, peraltro, provvederanno a corrispondergli il corrispettivo di tale cessione nella misura determinata dagli amministratori ai sensi del terzo comma dell'art. 2473 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)