Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19787 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 23 Ottobre 1993, n. 10558. Est. Proto.


Fallimento - Divieto di esecuzioni individuali - In genere - Sequestro giudiziario non ancora convalidato - Fallimento del possessore dei beni sequestrati - Conseguenze - Sequestro - Inefficacia - Ammissibilità



Il sequestro giudiziario concesso prima dell'apertura della procedura fallimentare del possessore dei beni assoggettati, e non ancora convalidato neppure con sentenza di primo grado, perde la sua efficacia al momento della dichiarazione di fallimento, restando la tutela cautelare del terzo assicurata nell'ambito della procedura fallimentare dallo speciale procedimento previsto dall'art. 103 della legge fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Enzo BENEFORTI Presidente
" Francesco FAVARA Consigliere
" Michele CANTILLO "
" Pellegrino SENOFONTE "
" Vincenzo PROTO REL. "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Sul ricorso proposto da MARINUCCI PALERMO ERCOLINO e DI PALMA PASQUALINA elettivamente domiciliati in Roma, Via Nicotera n 5 presso l'avv. Camillo Cirillo, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Cianci giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

CURATELA del FALLIMENTO della s.d.f. TARTAGLIA MARIO E CICERALE LILIANA CARMELA in persona del curatore NAVAZIO DANTE;
FALLIMENTO di TARTAGLIA AGRICOLA S.r.l. in persona del curatore SOLIMANDO RICCARDO;
VADACCHINO AURELIO (cui il ricorso non risulta notificato);
il ricorso risulta notificato anche a Fresa Antonietta quale erede di VADACCHINO AURELIO, in data 21.6.1990.

Intimati

avverso la sentenza n. 368/89 della Corte d'appello di Bari dep. il 12.5.1989;
È presente per il ricorrente l'avv. Cianco;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 marzo 1993 dal Consigliere relatore dr. Proto;
La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Di Salvo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL RICORSO

Il signor Ercolino Marinucci Palermo con
ricorso in data 14 ottobre 1982 al presidente del Tribunale di Foggia - premesso che, insieme con la moglie Pasqualina Di Palma, aveva "rilasciato" in favore del sig. Mario Tartaglia, con atto notarile del 10 settembre 1982, "un regolamento cambiario" di 39 effetti per lire 395.912.000; che aveva garantito il pagamento dei titoli con ipoteca e col rilascio di procure irrevocabili per l'incasso di vari crediti; e che, a causa delle gravi inadempienze del Tartaglia, intendeva agire per la risoluzione dell'atto notarile e per la revoca delle procure - chiese il sequestro giudiziario delle cambiali e delle procure stesse.
Ottenuta l'autorizzazione ed eseguito il sequestro, i due coniugi convennero davanti al Tribunale di Foggia il Tartaglia per il giudizio di convalida. Nel merito chiesero (fra l'altro) la risoluzione del contratto stipulato il 10 settembre 1982 e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituì resistendo alle domande. Deceduto il Tartaglia, il giudizio fu riassunto (prima) nei confronti dei suoi eredi (che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario) e, dopo la dichiarazione di fallimento del defunto e della moglie Cicerale e la conseguente interruzione del procedimento, nei confronti della curatela fallimentare della società di fatto Mario Tartaglia e Liliana Cicerale, del curatore del fallimento della società Tartaglia Agricola, nonché del sig. Aurelio Vadacchino. La curatela del fallimento Tartaglia Cicerale, costituitasi, eccepì l'improseguibilità del sequestro giudiziario e lo spostamento della relativa competenza al giudice fallimentare.
Il Tribunale dichiarò l'improcedibilità dell'azione e l'inefficacia del sequestro giudiziario.
I due coniugi proposero impugnazione avverso questa pronuncia, che fu confermata dalla Corte d'appello di Bari con sentenza depositata il 12 maggio 1989. La Corte osservò: a) che il sequestro giudiziario, non essendo ancora intervenuta una sentenza di convalida, era incompatibile con la dichiarazione di fallimento; b) che l'improcedibilità del giudizio di merito derivava dalle norme (artt. 93 seg. l. fall.) che prevedono un rito particolare per l'esercizio dell'azione risarcitoria proposta dai coniugi. Il Marinucci e la Di Palma hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della corte barese, in base a due motivi. Gli intimati non si sono costituiti, ne' hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si denuncia violazione dell'art. 9 c.p.c. e dell'art. 24 l. fall.; nonché violazione delle norme sulla competenza ed omessa motivazione. I ricorrenti sostengono che la Corte d'appello - affermando la improcedibilità del giudizio di merito - non abbia considerato che la competenza doveva rimanere del tribunale, già chiamato a giudicare dell'azione proposta contro il Tartaglia, non potendo essere dato rilievo alla figura della c.d. sezione fallimentare, non costituente un organo speciale con competenze separate.
Il motivo non ha pregio.
La sentenza impugnata ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio di merito riassunto dal Marinucci Palermo e dalla Di Palma nei confronti della curatela fallimentare, rilevando che la domanda che i due coniugi intendevano far valere verso il fallimento doveva necessariamente seguire il "rito" speciale previsto dagli artt. 93 e seguenti l. fall. per la verifica del crediti.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la Corte cioè dopo aver qualificato la domanda proposta come "azione risarcitoria fondata sul presupposto dell'invalidità dell' atto 10 settembre 1982" - ha ritenuto che la pretesa creditoria degli istanti, essendo basata su un titolo anteriore all'apertura della procedura concorsuale e da far valere nell'ambito del fallimento, non poteva essere sottratta alle regole procedimentali stabilite dalla legge speciale per l'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, la cui prima fase si svolge, inderogabilmente (cfr. capo V, titolo II, R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267), davanti al giudice delegato.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 51
e 95 l. fall. e si deduce l'erroneità della tesi dell'incompatibilità tra sequestro giudiziario e fallimento. I ricorrenti sostengono, infatti, che nel sequestro giudiziario non v'è ragione per ipotizzare un trattamento speciale a favore del fallimento, posto che si tratta di stabilire, attraverso il giudizio già iniziato prima dell'apertura della procedura, se il bene assoggettato alla misura cautelare debba o non essere inserito nella massa attiva. Il motivo non ha fondamento.
La questione che la censura prospetta - se il sequestro giudiziario concesso prima dell'apertura della procedura fallimentare (e non ancora convalidato, neppure con sentenza di primo grado) resti travolto dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento - e stata risolta dalla decisione impugnata, in conformità al recente orientamento di questa Corte (Cass. 14 aprile 1988, n. 2960), riaffermato successivamente (Cass. 26 febbraio 1992, n. 2346), nel senso che, a differenza del sequestro conservativo, il sequestro giudiziario perde efficacia qualora il giudizio di convalida sia ancora in corso in primo grado al momento della dichiarazione di fallimento; ma non quando, a quella data, esso sia già stato convalidato.
Questo indirizzo, basato sulla diretta applicazione delle disposizioni richiamate (artt. 93-102) dall' art. 103 l. fall. per le domande di rivendicazione, di restituzione e di separazione di cose mobili, merita (pur con le opportune puntualizzazioni), di essere ribadito, in base ad una serie di considerazioni, che possono essere così riassunte.

a. Nell'applicazione giurisprudenziale il fallimento costituisce, in linea di principio, un sistema speciale e sufficientemente completo che tende ad assicurare per finalità pubblicistiche la riunione di tutte le controversie davanti al giudice delegato, secondo le regole procedimentali previste dalla legge fallimentare. In questo sistema la tutela dei terzi si attua, dunque, tendenzialmente, salvo diversa disposizione, secondo gli strumenti apprestati dalla legge nell'ambito della procedura concorsuale.

b. Una volta chiarito (cfr. Cass. 14 aprile 1988, cit.), che non vi sono ragioni sistematiche che rendano il sequestro giudiziario incompatibile col fallimento (essendo il primo preordinato ad assicurare il successo della futura esecuzione; che non costituisce lo scopo del fallimento, ma un suo limite esterno), e che l'art. 51 l. fall. e insuscettibile di applicazione analogica nel sequestro giudiziario (stante l'inesistenza dell' eadem ratio), la soluzione del problema non può prescindere dalle disposizioni della legge fallimentare che risultino applicabili alla fattispecie.

c. Soccorre, dunque, lo speciale procedimento previsto dall'art. 103 l. fall., che appare idoneo ad assicurare (pur nell'ambito della procedura fallimentare) la tutela cautelare del terzo. Questi, infatti, secondo la citata disposizione, ove voglia rivendicare cose mobili possedute dal fallito ha l'onere di proporre la relativa domanda al giudice delegato, il quale può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate (art. 103, comma terzo), se la domanda è tardiva; qualora, invece, la domanda sia proposta tempestivamente, il bene resta in custodia degli organi fallimentari sino alla definizione dell'eventuale controversia, operando in tal caso - secondo l'orientamento preferibile, coerente al sistema - la sospensione ex lege della vendita (cfr. Cass. 20 febbraio 1987, n. 419).

d. Dallo stesso procedimento previsto dall'art. 103 deriva (in virtù del richiamo contenuto in questa disposizione all'art. 95, penultimo comma, l. fall.) che, quando il sequestro giudiziario sia stato convalidato con sentenza non ancora passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per escludere efficacia alle relative statuizioni nei confronti della massa. Si spiega, pertanto, perché in questa ipotesi il sequestro giudiziario, pendente al momento della dichiarazione di fallimento, non rimane caducato e prosegua, eventualmente, in sede ordinaria.

e. Nel quadro procedimentale sopra delineato la tutela endofallimentare non può essere estesa al sequestro giudiziario immobiliare. Per un verso, infatti, la disciplina dettata dall'art. 103 è limitata espressamente ai beni mobili; e, per altro verso, l'applicazione di quel procedimento sarebbe contraria ai principi posti dalla stessa legge fallimentare, che per le azioni reali immobiliari richiama (art. 24) le norme ordinarie di competenza, e ribadisce lo stesso criterio per le espropriazioni in corso al momento della dichiarazione di fallimento (art. 107 l. fall).

3. In conclusione, sia il primo che il secondo motivo non possono trovare accoglimento ed il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.
Non consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, in quanto gli intimati non si sono costituiti, ne' hanno svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nessun provvedimento per le spese relative a questa fase del giudizio.
Così deciso il 31 marzo 1993, in Roma, nella camera di consiglio del prima sezione civile.