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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19776 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 1997. Est. Rovelli.

Fallimento - Effetti per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - Sequestro - Improponibilità - Giudizio di convalida - Improseguibilità


In presenza dell'art. 51 legge fall. diretto ad impedire azioni esecutive individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento, il sequestro, in quanto determina a favore del creditore sequestrante un vincolo d'indisponibilità sui beni sequestrati in funzione strumentale dell'azione esecutiva individuale, non è neppure ipotizzabile nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito, per l'impossibilità concettuale di concepire in presenza del fallimento, che, in forza dell'art. 52 legge fall. apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia il vincolo di indisponibilità relativo sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa dei creditori, su beni che fanno parte del compendio fallimentare. La caducazione del sequestro conservativo per effetto della dichiarazione di fallimento rende improseguibile il giudizio di convalida. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Antonio CATALANO - Consigliere -
Dott. Luigi ROVELLI Rel. - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
BONADUCE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 74, presso l'avvocato QUATTRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO COSENTINO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO della s.d.f. DE PASQUALE FILIPPO;.

- intimato -

avverso la sentenza n. 86/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 26/01/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/97 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi ROVELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 25 luglio 1990 il Presidente del Tribunale di Bari concedeva a Bonaduce Pietro, che ne aveva fatto richiesta, sequestro conservativo anche presso terzi, sui beni mobili, immobili e crediti appartenenti a De Pasquale Filippo, fino alla concorrenza di L. 190.000.000. Nel suo ricorso il Bonaduce evidenziava che il De Pasquale era stato dichiarato fallito con sentenza del 30 giugno - 1º luglio 1980 e che dopo tale data lo stesso De Pasquale - chiaramente incapace - aveva emesso e gli aveva girato titoli di credito per L. 189.164.340 sicché temendo che andassero disperse le garanzie patrimoniali del proprio credito, costituite dalle somme che sarebbero residuate dal riparto dell'attivo fallimentare, sollecitava la concessione della misura cautelare. Con successivo atto di citazione del 3 settembre 1990 il Bonaduce rendeva noto alla curatela del fallimento il decreto autorizzativo del sequestro, precisava di avere eseguito la misura cautelare il 23 agosto 1990 mediante trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari, e conveniva il fallimento davanti al Tribunale di Bari per la convalida del sequestro e per la condanna del De Pasquale a versargli la somma di L. 189.164.340 oltre interessi legali e danno da svalutazione.
Resisteva alla domanda il fallimento convenuto che nel costituirsi in giudizio deduceva la nullità della misura cautelare ex art. 51 l. fall. e chiedeva che tale nullità fosse dichiarata con conseguente
ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro.
Con sentenza n. 2841 del 29 aprile 1992 il Tribunale adito dichiarava la nullità del sequestro conservativo e la improcedibilità della domanda di convalida, ordinava al Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione del sequestro, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di merito proposta nei confronti del De Pasquale e condannava il Bonaduce alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia interponeva appello il soccombente che censurava la decisione sotto un duplice profilo: perché l'art. 51 della l. fall. si riferisce unicamente alle azioni esecutive e non anche a quelle cautelari, che, finalizzate a garantire il soddisfacimento del credito, sfuggono alla logica di tale disposizione; perché l'azione di convalida era pur sempre condizionata sospensivamente al ritorno in bonis del fallito. Per cui chiedeva la riforma totale della impugnata sentenza con il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Contrastava tale impugnazione il fallimento che chiedeva la conferma della decisione e la condanna del Bonaduce al risarcimento dei danni causati con la sua condotta temeraria, ex art. 96 c.p.c., vinte le ulteriori spese di causa.
La Corte barese, con sentenza depositata il 26.1.1995, rigettava l'appello rilevando che il divieto sancito dall'art. 51 L.F. concerne sia le azioni esecutive che quelle cautelari. Avverso detta sentenza il Bonaduce proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La Curatela intimata non svolgeva attività processuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proprio ricorso, deducendo con espressione generica, violazione di legge, il Bonaduce assume che la strumentalità dell'azione cautelare rispetto a quella esecutiva non può valere ad escludere l'esperibilità delle prime, non contemplate all'art. 51 L.F., nei confronti del fallimento.
Il ricorso (da ritenere ammissibile in quanto, ancorché non contenga espressa indicazione della norma di legge che assume violata, consente l'individuazione della regula iuris ritenuta errata) appare destituito fondamento.
Ed infatti, determinando il sequestro conservativo come suo effetto tipico, un vincolo di indisponibilità (art. 2906 c.c.) destinato ad avvantaggiare soltanto il creditore sequestrante, non può un siffatto vincolo (non che sopravvivere) essere posto in essere dopo che, con la dichiarazione di fallimento, è sorto un vincolo di indisponibilità destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, in forza dell'art. 52 della legge fallimentare. Anche con riferimento a fattispecie di sequestri non ancora convalidati al momento della dichiarazione di fallimento (nella ipotizzata mancanza di atti di disposizione sui beni sequestrati nelle more tra il sequestro e la dichiarazione di fallimento) la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13.11.1965 n. 2369;
7.8.1950 n. 2426) ha affermata l'improseguibilità stessa del giudizio di convalida, dato che, in presenza di una norma diretta ad impedire azioni esecutive individuali, "il sequestro, cessando di spiegare a vantaggio dei creditori istanti quegli effetti che ormai risulterebbero in contrasto con la par condicio, rimane nondimeno assorbito nella cosiddetta sequestrazione generale dei beni del debitore".
La creazione di un vincolo di indisponibilità sui beni sequestrati, a favore del creditore sequestrante in funzione strumentale all'esercizio in azione esecutiva individuale, non è dunque neppure ipotizzabile nei confronti del fallimento (che, in forza dell'art. 52, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito), per l'impossibilità concettuale di concepire in presenza del fallimento sia il vincolo di indisponibilità relativo, sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa dei creditori, su beni che fanno parte del compendio fallimentare.
Non v'è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 12.3.1997.