Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19772 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 1998, n. 7704. Est. Losavio.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Crediti di massa e crediti inerenti alla gestione commissariale - Azioni esecutive individuali - Divieto - Assoggettamento alla procedura esecutiva collettiva - Necessità



In tema di amministrazione straordinaria, anche i crediti cosiddetti di massa e quelli inerenti alla gestione commissariale, benché soddisfatti in prededuzione, sono assoggettati alla procedura esecutiva collettiva, con divieto di azioni esecutive individuali, posto che, secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare (estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria)' tutti i crediti che debbono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente devono essere fatti valere e accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso e attesa altresì l'esigenza di concentrazione in un unico foro di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, esigenza affermata in via generale dall'art. 6 legge n. 95 del 1979, norma che esplica, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, un funzione equivalente a quella svolta dall'art. 24 legge fallimentare in relazione al fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
PAN ELECTRIC MEDITERRANEA SpA in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO CIMINO, FERRERI PAOLO EMILIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

TIES - SOCIETÀ ELETTRONICA ITALIANA Srl, in concordato preventivo, in persona dell'Ammistratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, presso l'avvocato A. DEL BIANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANI BIAGIO M., giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2502/93 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/11/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/97 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; in subordine il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Pan Electric Mediterranea - in amministrazione straordinaria - proponeva opposizione al decreto pronunciato dal Presidente del Tribunale di Milano il 14 marzo 1986 che, su ricorso della società a r.l. Ties, società elettronica italiana, le ingiungeva di pagare lire 17.851.274 a saldo di una fornitura di merci: deduceva a motivo la incompetenza del giudice adito, dovendo la domanda essere proposta al presidente del Tribunale di Novara che aveva accertato lo stato di insolvenza della società debitrice e in ogni caso la improponibilità della domanda per non essere stato promosso l'accertamento del credito nella sede amministrativa. Resisteva all'opposizione la società creditrice e il Tribunale con sentenza 15 febbraio 1990 respingeva l'opposizione, condannando la società opponente al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c.. Impugnata dalla s.p.a. Pan Electric Mediterranea, la pronuncia era confermata (salvo che per il capo relativo al risarcimento del danno) con sentenza 26 novembre 1993 dalla Corte di appello di Milano, la quale ha motivato sul senso: che la fornitura in questione era stata richiesta dall'amministrazione straordinaria e il debito non era contestato; che in simili casi non si rende necessaria la fase amministrativa demandata al Commissario, essendo illogico fargli verificare un debito che egli stesso ha assunto e non disconosce;
che la decisione del Tribunale è in linea con i principi che regolano le procedure concorsuali, secondo cui è ammessa la tutela giurisdizionale ordinaria in sede cognitiva ("in quanto il divieto posto ai creditori attiene alle azioni individuali esecutive: art. 51 l.f."); che perciò nella fase cognitiva la competenza non appartiene funzionalmente al giudice che ha accertato lo stato di insolvenza (o che ha dichiarato il fallimento).
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Pan Electric Mediterranea con tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la società a r.l. T.I.E.S. - Società elettronica italiana -, in concordato preventivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Costituendosi con controricorso, la società T.I.E.S. ha, preliminarmente, eccepito la inammissibilità del ricorso - per decadenza dalla impugnazione -, per essere stato il ricorso stesso notificato (il 4 gennaio 1995) oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (26 novembre 1993), presso il procuratore costituito nel giudizio di appello. Tale eccezione - rileva il Collegio - è palesemente infondata giacché, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 742/1969 e quando la parte si sia avvalsa di tale sospensione per la proposizione dell'impugnazione, l'atto relativo deve essere notificato in uno dei luoghi indicati nel primo comma dell'art. 330 c.p.c. (presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio) e non personalmente - a norma degli artt. 137 e seguenti - come invece è previsto nell'ultimo comma dello stesso art. 330.
2. Con il primo motivo del ricorso, la s.p.a. Pan Electric Mediterranea deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito nella legge 95/1979), 52, 93 e ss., 111, 201 e 209 legge fallimentare e lamenta che la Corte di merito abbia disatteso il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale la situazione di temporanea improponibilità della domanda di accertamento di crediti nei confronti di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria si verifica anche con riferimento ai crediti sorti per atti compiuti dal Commissario dopo la ammissione alla procedura, giacché la prededucibilità di tali crediti non consente di farli valere con le forme ordinarie, restando applicabili le regole sulla formazione del passivo fallimentare in base al richiamo dell'art. 1 d.l. 26/1979. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art.6 d.l. 26/1979, con riguardo all'art. 360 n. 2 c.p.c., e ribadisce la eccezione di incompetenza già sollevata a sostegno della opposizione, richiamando il principio della concentrazione in un unico foro (il Tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza dell'impresa) di tutti gli episodi contenziosi che si innestano sul tronco del procedimento di amministrazione straordinaria. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia vizio di motivazione - per illogicità e insufficienza - là dove, in particolare, la Corte di merito fa discendere dalla natura asserita discrezionale del potere decisionale del commissario la esclusione della necessità di accertamento in sede concorsuale dei crediti fondati sulla gestione commissariale; ovvero esclude la previa verifica in sede amministrativa per la sola ragione che il commissario non ha nella specie contestato la sussistenza del debito, quando semmai la mancata contestazione potrebbe rendere superfluo ogni accertamento - e pur in sede concorsuale - ma non mai legittimare il diretto ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria. Infine si porrebbe in palese contrasto con il precetto dell'art. 52 l.f. l'affermazione della Corte di merito secondo cui, per i principi che regolano la procedura concorsuale, sarebbe ammissibile la tutela giurisdizionale ordinaria "nella fase cognitiva", poiché il divieto di cui all'art. 51 l.f. "attiene alle azioni individuali esecutive".
I tre motivi così formulati integrano, a ben vedere, una unitaria censura di violazione del disposto normativo che regola i modi di accertamento dei crediti fondati su atti di amministrazione del commissario nella procedura di cui al d.l. 26/1979 (e anche i rilievi critici di cui al terzo motivo denunciano un vizio in iudicando, essendo rivolti non già alla motivazione di un apprezzamento di fatto, ma agli argomenti dalla Corte di merito sviluppati e posti a sostegno della adottata soluzione in diritto). Ebbene, la prospettata censura di un errore di diritto è, con le precisazioni di cui si dirà, fondata.
3. La decisione impugnata aderisce a un indirizzo minoritario nella giurisprudenza di questa Corte che si è manifestato dapprima con la sentenza - sezione lavoro - n. 6513 del 4 novembre 1983 e, quindi, con la sentenza - sezione prima - n. 2034 del 19 febbraio 1993, alla quale una più recente pronuncia - sezione lavoro - n. 2362 del 18 marzo 1997 si limita a fare esplicito richiamo, adottandone la soluzione, senza dare atto del contrasto con il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche con ripetute decisioni delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite di questa Corte erano state chiamate, infatti, a dirimere una questione prospettata come attinente alla giurisdizione perché riferita al rapporto tra la fase amministrativa di verifica dei crediti nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria e quella consecutiva di tutela giurisdizionale dei diritti di credito che non abbiano trovato riconoscimento nello stato passivo formato dal Commissario. E con riferimento tanto alla liquidazione coatta amministrativa (Cass., ss.uu., nn. 3034, 2484, 2483 del 1988; 5818, 5817, 5816 e 4347 del 1985), quanto alla amministrazione straordinaria (Cass., ss.uu., nn. 1538, 1537 e 459 del 1987; e 1043 del 1982), è stato affermato il principio che i crediti vantati verso l'impresa, siano sorti prima e dopo l'inizio della procedura, e dunque pure quelli inerenti alla gestione commissariale che godono del trattamento di prededuzione a norma dell'art. 111 l.f., sono assoggettati alla previa indefettibile verifica in sede amministrativa, demandata al commissario; con la conseguenza che, finché tale vaglio non sia stato compiuto, la domanda di accertamento dei crediti davanti alla autorità giudiziaria è improponibile (talune meno recenti pronunce concludevano per la dichiarazione del difetto di giurisdizione, mentre le altre, più correttamente, hanno rilevato che la situazione di temporanea improponibilità non incide sulla spettanza del potere giurisdizionale, ma esclusivamente sulla modalità del suo esercizio e perciò hanno affermato che le questioni attinenti all'osservanza del divieto di promuovere l'accertamento giurisdizionale, nel difetto di quel presupposto processuale specifico, non sono deducibili con il regolamento di giurisdizione).
Alle indicazioni delle Sezioni Unite si è attenuta la prima sezione di questa Corte con le decisioni - in tema di amministrazione straordinaria - nn. 2912 del 1996, 9888 e 3432 del 1994, 2035 e 1923 del 1993, che, dalla considerazione dei sistematici richiami operati dall'art. 201 l.f. alla seconda sezione de capo III del titolo II della stessa legge (le norme dall'art. 51 all'art. 63 che regolano gli effetti del fallimento per i creditori), dall'art. 209 agli artt. da 98 a 103 (in tema di formazione dello stato passivo) e dall'art. 212 all'art. 111 (in tema di ripartizione dell'attivo) hanno ricavato la conferma che anche i crediti c.d. di massa e inerenti alla gestione commissariale, benché soddisfatti in prededuzione, sono assoggettati alla procedura esecutiva collettiva con divieto della azione esecutiva individuale, secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare, estensibile anche alla procedura di cui alla legge 95/1979, che tutti i crediti che debbono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente debbono essere fatti valere e accertati nel rispetto delle norme che ne disciplinano il concorso. Per i debiti c.d. di massa non si giustifica, infatti, una diversa disciplina, giacché, pur se assunti dagli organi subentrati all'imprenditore insolvente, essi sono tuttavia, a lui imputabili e trovano, al pari dei crediti preesistenti, soddisfazione nel suo unitario patrimonio, nell'ambito del quale con riguardo alla attività di gestione del commissario non è configurabile una massa attiva separata con speciale vincolo di destinazione.
Ebbene, la sentenza Cass. 2034/1993, che dissente da questo indirizzo e cui esplicitamente si richiama la decisione qui impugnata, muove da due premesse generali in diritto non condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Poiché nei rinvii alla disciplina generale del fallimento operati dalla legge 95/1979 non è compreso il disposto dell'art. 24 l.f., al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa (identificato a norma dell'art. 195 l.f., richiamato dall'art. 1, comma 5, legge 95/1979) dovrebbe negarsi il ruolo unificante nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria analogo a quello che, invece, gli artt. 23 e 24 l.f. assegnano al Tribunale fallimentare e perciò dovrebbe escludersi che nella competenza del Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa rimangano attratti gli episodi di contenzioso originati dalla procedura. Ma è vero invece, come ha osservato Cass. n. 5812 del 1994, che l'art. 6 della stessa legge 95/1979 esplica con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria una funzione analoga e anzi "equivalente" a quella dell'art. 24 l.f. per il fallimento, valendo anche per quella procedura la esigenza di concentrazione in un unico foro di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, cioè di tutti gli episodi giudiziari che si innestano sul tronco del procedimento amministrativo della speciale procedura. Sicché, sotto questo profilo, poiché la sottoposizione a verifica pur dei crediti di massa (dipendenti da atti di gestione del commissario) produce immediatamente l'effetto di una (temporanea) improponibilità dell'azione di accertamento giurisdizionale dei relativi diritti, ma comporta poi l'incardinamento della eventuale consecutiva fase contenziosa davanti al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, in questa prospettiva la opinione maggioritaria cui aderisce questo Collegio corrisponde alla esigenza di concentrazione del contenzioso della procedura affermata in via generale dall'art. 6 legge 95/1979. Quanto poi alla seconda premessa affermata da Cass. 2034/1993, secondo cui pure nell'ambito del fallimento l'accertamento dei crediti di massa sfuggirebbe alla verifica nella sede concorsuale, è vero al contrario che la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte riconosce che la pretesa relativa a tali crediti debba essere fatta valere nelle forme del procedimento concorsuale, giacché l'ampiezza della formulazione del primo comma dell'art. 52 l.f. ("ogni credito [...] deve essere accertato secondo le norme stabilite nel capo V ...") non consente di escludere dalla regola generalissima i crediti sorti dopo l'inizio della procedura, tuttavia riferibili al fallito che dei debiti relativi risponde con il suo patrimonio pur se assunti dagli organi fallimentari a lui subentrati nell'amministrazione.
Se, dunque, nella previsione dell'art. 52 l.f. rientrano per certo i debiti di massa e nel doppio richiamo dell'art. 1, comma 6, legge 95/1979 e dell'art. 201 l.f. è compreso lo stesso art. 52, non si ravvisano ragioni interne alla procedura di amministrazione straordinaria che impongano, per incompatibilità funzionale, la deviazione dalla regola del concorso quanto ai crediti che hanno titolo nella gestione commissariale, vigendo la esigenza della concentrazione dell'accertamento di tutti i crediti (antecedenti e successivi alla ammissione alla procedura) nell'ambito - dapprima - di una comune fase amministrativa e dell'eventuale consecutivo sviluppo giurisdizionale davanti al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza. Soluzione questa che si armonizza con la regola di cui all'art. 111 l.f. (e da essa ricava un non secondario argomento di conferma), secondo la quale la fase satisfattiva è comune a tutti i crediti e in quell'ambito unitario ai crediti che hanno titolo nella amministrazione della procedura è assegnato il primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
Accolto dunque - per le ragioni fin qui esposte - il ricorso, la sentenza impugnata (che ha negato la improponibilità dell'azione di accertamento del credito vantato verso l'amministrazione straordinaria e diretta all'adempimento coattivo, confermando la pronuncia di condanna) deve essere cassata. E poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa ben può essere, a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione che i commissari della amministrazione straordinaria della Pan Electric Mediterranea s.p.a. hanno proposto contro il decreto di ingiunzione (pronunciato dal Presidente del Tribunale di Milano il 14 marzo 1986 su ricorso della società a r.l. T.I.E.S.), sollevando la questione preliminare di rito della temporanea improponibilità dell'azione di accertamento nel credito sul difetto del necessario presupposto processuale costituito dalla previa verifica amministrativa nell'ambito della procedura.
Nel contrasto registrato nella stessa giurisprudenza di legittimità ravvisa il Collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione al decreto di ingiunzione del Presidente del Tribunale di Milano 14 marzo 1986 proposta dai commissari della amministrazione straordinaria della s.p.a. Pan Electric Mediterranea. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 19 dicembre 1997.