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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19770 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Luglio 1999. Est. Panebianco.

Procedura di espropriazione individuale in corso al momento della dichiarazione di fallimento - Intervento del curatore in sede di opposizione agli atti esecutivi al fine di richiederne l'interruzione - Dopo il provvedimento di assegnazione delle somme - Effetti - Improcedibilità della esecuzione individuale ex art. 51 legge fall. - Sussistenza


In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, la procedura esecutiva non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, non essendo a tal fine sufficiente il provvedimento di assegnazione che, disposto solo "pro solvendo" a norma dell'art. 553 cod. proc. civ., non importa l'immediata liberazione dei debitori; peraltro, anche la pendenza del giudizio di opposizione, sia pure agli atti esecutivi, non consente di considerare esaurito il procedimento di esecuzione, ripercuotendosi la relativa decisione proprio in tale procedimento attraverso la verifica della regolarità dei singoli atti oggetto dell'opposizione, con la conseguenza che, in caso di dichiarazione di fallimento del debitore, l'intervento del curatore che chiede, anche in sede di opposizione e pur dopo il provvedimento di assegnazione, l'interruzione della procedura di espropriazione individuale, comporta l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 51 legge fall. ed il suo assorbimento in quella collettiva. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO MUTUASALUS IRPINA Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso l'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MAGLIO ROSARIA, STANCO MICHELE, DE LUCA MICHELE, PASCUCCIO ROCCO, NIGRO ANGELO, NIGRO MICHELE, CAPRARELLA FILIPPO ANTONIO, BERGAMO FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRASONE 8/12, presso l'avvocato C. FORGIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VODOLA RAFFAELLO GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

TORELLA GIUSEPPE, MARTINO FIORENTINA, LOSANNO DOMENICO, SALICANDRO ANTONIO, GEMMA GIOVANNI LUCIANO, DE MEO PIETRO, BANCA POPOLARE MERIDIONALE Scrl;

- intimati -

avverso la sentenza n. 32/96 della Pretura di ARIANO IRPINO, Sezione distaccata di GROTTAMINARDA, depositata il 10/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 543 e segg. C.P.C. il Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda - assegnava a Maglio Rosaria, Stanco Michele, De Luca Michele., Pascuccio Rocco, Torella Giuseppe, Martino Fiorentina, Losanno Domenico, Nigro Angelo, Nigro Michele, Caprarella Filippo Antonio, Bergamo Filippo, Sallicandro Antonio, Gemma Giovanni Luciano e De Meo Pietro le somme loro dovute dalla Mutuasalus Irpina s.r.l. e depositate presso la Banca Popolare Meridionale con sede in Grottaminarda, ordinandone a detto istituto di credito, in qualità di terzo pignorato, il pagamento oltre alle spese dovute dalla società.
Avverso tale ordinanza, notificata il 10.1.1996,la Mutuasalus Irpina s.r.l. proponeva opposizione deducendo la nullità della dichiarazione del terzo in quanto resa da persona priva della rappresentanza legale e sprovvista di idonea procura speciale nonché l'invalidità del provvedimento di assegnazione in quanto il giudice dell'esecuzione non aveva provveduto alla graduazione dei crediti azionati.
Si costituivano le controparti le quali chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva anche la Banca Popolare Meridionale che chiedeva la propria estromissione dal giudizio, quale terzo pignorato. Con sentenza del 7.6-10.6.1996 il Pretore rigettava l'opposizione.
Dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca, quale terzo pignorato, rilevava il Pretore che, rivestendo all'epoca il soggetto che aveva reso la dichiarazione di terzo di cui all'art. 547 C.P.C. la qualifica di direttore generale, il medesimo deve essere riconosciuto titolare del potere rappresentativo per analogia con gli amministratori, con la conseguenza che la sua dichiarazione deve ritenersi resa nella pienezza dei suoi poteri, pur in assenza di specifica delega.
Sosteneva altresi che, essendo egli intervenuto, anche in altri processi esecutivi riuniti, munito di formale delega, deve ritenersi che la dichiarazione resa quale delegato formale produca i suoi effetti con riferimento a tutte le procedure riunite. Riteneva infine che non sussisteva un interesse ad agire da parte della società ad ottenere una graduazione dei crediti, potendo un tale interesse essere riconosciuto esclusivamente ai creditori procedenti.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il Fallimento della Mutuasalus Irpina s.r.l., deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria. Resistono con controricorso Caprarella Filippo Antonio, Nigro Angelo, Nigro Michele, Bergamo Filippo, Maglio Rosaria, De Luca Michele, Stanco Michele e Pascuccio Rocco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, dedotta dai controricorrenti sul presupposto che la sentenza impugnata sia appellabile. Trattandosi infatti di sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 C.P.C. e dovendosi comunque qualificare come . tale l'opposizione proposta in primo grado in quanto riguardante la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione (pretesa nullità della dichiarazione di terzo e mancata graduazione dei crediti), risulta espressamente esclusa, ai sensi del successivo art. 618 commi 1 e 2 C.P.C., la sua appellabilità, con la conseguenza che deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 comma 2 Cost. Con il primo motivo di ricorso il Fallimento Mutuasalus Irpina s.r.l. denuncia violazione dell'art. 51 L.F.. Lamenta che l'azione esecutiva non sia stata interrotta nonostante sia intervenuto in giudizio chiedendo che venisse dichiarata, a seguito del fallimento della società, l'improcedibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 51 L.F., applicabile al giudizio di opposizione agli atti esecutivi in quanto l'esecuzione non si conclude con l'assegnazione, che viene disposta "pro solvendo" ai sensi dell'art. 553 C.P.C., ma con l'effettivo pagamento delle somme che ancora non erano state incassate a seguito del sequestro giudiziario disposto dal Presidente del Tribunale.
La censura è fondata.
Risulta dagli atti, la cui lettura è certamente consentita in questa sede di legittimità in presenza del dedotto vizio processuale, e comunque non è contestato dalle controparti, che effettivamente il Fallimento era intervenuto nel giudizio di opposizione, chiedendo che ne venisse dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 51 L.F..
Di tale intervento però l'impugnata sentenza non fa alcuna menzione.
La tesi dell'applicabilità dell'art. 51 L.F. è contestata dai controricorrenti i quali sostengono che al momento della dichiarazione di fallimento la procedura esecutiva doveva ritenersi ormai conclusa a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme ai creditori.
Tale assunto non può essere condiviso per due ordini di ragioni, ciascuno sufficiente a giustificarne l'infondatezza. Sotto un primo profilo si osserva infatti che, sino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, la procedura esecutiva non può considerarsi definita ai fini in esame, non essendo sufficiente il mero provvedimento di assegnazione che, pur determinando il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al suo creditore, non importa l'immediata liberazione del debitore medesimo in quanto disposto solo salvo buon fine, come prevede l'art. 553 comma 1 C.P.C.. La diversa interpretazione sostenuta dai controricorrenti non si concilierebbe del resto con la previsione dell'art. 44 comma 1 L.F., in base al quale tutti i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, non potendo d'altra parte giustificarsi una diversa conclusione per il solo fatto che l'assegnazione delle somme fosse stata già disposta dal giudice dell'esecuzione.
Quanto all'ulteriore profilo, non v'è dubbio che la stessa pendenza del giudizio di opposizione, sia pure agli atti esecutivi, non consente di considerare esaurito il procedimento di esecuzione, ripercuotendosi la decisione proprio su tale procedimento attraverso la verifica della regolarità dei singoli atti, oggetto dell'opposizione.
È evidente pertanto che l'intervento, anche in sede di opposizione, del curatore fallimentare, il quale richieda l'interruzione della procedura di espropriazione individuale, comporta l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 51 L.F. ed il suo assorbimento in quella collettiva fallimentare. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri due, riguardanti la riproposizione dei motivi dedotti prima del fallimento dalla Mutuasalus Irpina s.r.l. con l'atto di opposizione.
L'impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con il conseguente rinvio al Pretore circondariale di Ariano Irpino, quale giudice dell'esecuzione, in persona di altro magistrato, che si uniformerà al principio accolto. Si ritiene equo comunque compensare totalmente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli
altri due. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia al Pretore circondariale di Ariano Irpino, quale giudice dell'esecuzione, in persona di altro magistrato. Compensa totalmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999