Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19767 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 17 Gennaio 2001, n. 553. Est. Di Amato.


Liquidazione coatta amministrativa - Effetti per i creditori - Crediti prededucibili - Assoggettamento alla procedura esecutiva collettiva - Necessità - Conseguenze relativamente ai crediti esclusi o pretermessi dallo stato passivo



Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare; pertanto, come nella procedura fallimentare, i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emanato a favore di perito che aveva operato per conto del liquidatore). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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