Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19721 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007. .


Liquidazione coatta amministrativa - Subentro del commissario liquidatore nel giudizio promosso ex art. 2393 cod. civ. dal commissario straordinario - Proposizione in prima udienza di trattazione di domanda ex art. 2394 cod. civ. - Domanda nuova - Inammissibilità



Il commissario liquidatore di un istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa che subentra all'amministrazione straordinaria del medesimo ente nel giudizio relativo all'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali promossa ex art. 2393 cod. civ., non può, in prima udienza di trattazione, richiedere che venga accertata la responsabilità degli amministratori anche ai sensi dell'art. 2394 cod. civ. a tutela dei creditori sociali, integrando tale domanda una "mutatio libelli" inammissibile, in considerazione della diversità delle due azioni di responsabilità, l'una regolata dall'art. 2393 cod. civ. di natura contrattuale, fondata sull'inadempimento dei doveri imposti agli organi sociali dalla legge o dall'atto costitutivo, l'altra, disciplinata dall'art. 2394 cod. civ. di natura extracontrattuale, priva di carattere surrogatorio e dotata di un autonomo regime giuridico dell'onere della prova e della prescrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)