Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19720 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007. .


Società in amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità promossa nei confronti dei "disciolti" organi sociali ex art. 72, quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993 dal commissario straordinario - Limitazione agli organi in carica al momento dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria - Esclusione - Estensione dell'azione agli organi sociali non più in carica - Ammissibilità



In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 72 quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)