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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19714 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. III, 06 Marzo 2002, n. 3194. Est. Lupo.

Danno da circolazione stradale - Impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa - Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. emessa nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata - Rinuncia alla pronuncia della sentenza da parte del commissario liquidatore - Ammissibilità - Fondamento


L'ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ., emanata nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è destinata a produrre effetti anche nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio, stante il diritto dell'assicurato e dell'impresa designata di rivalersi contro di esso; ne consegue che il commissario liquidatore - quantunque non destinatario dell'ordine giudiziale di pagamento, operando nei suoi confronti l'ordinanza emessa a chiusura dell'istruzione soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito, e quindi non "parte intimata" in senso tecnico - è legittimato, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme agli artt. 3 e 24 Cost., ad effettuare, al pari delle parti intimate, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 - quater, al fine di proporre appello contro l'ordinanza anticipatoria, trasformata, "quoad effectum", in sentenza impugnabile. (massima ufficiale)

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