ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19706 - pubb. 11/01/2018.

.


Cassazione civile, sez. III, 26 Giugno 2007, n. 14738. Est. Di Nanni.

Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Portata - Pignoramento presso terzi - Sopravvenuta apertura del concordato - Conseguenze - Obbligo di pagare - Insussistenza - Opposizione del terzo pignorato al precetto - Necessità - Fattispecie relativa a pignoramento di credito tributario


In tema di concordato preventivo , il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., comporta che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concorsuale; pertanto ove, prima di tale momento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione presso terzi avente ad oggetto un credito tributario, l'Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, che sia stata portata a conoscenza del concordato, non deve sottostare al precetto intimatole dal creditore assegnatario delle somme, ma, essendo venuto meno il presupposto dell'esecuzione individuale, deve opporsi all'atto di precetto ex art. 615 cod. proc. civ., allegando il venir meno dell'obbligo di pagare. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che aveva condannato l'Amministrazione finanziaria a rimborsare alla società debitrice la somma che aveva pagato al creditore di quest'ultima, il quale aveva portato a termine, dopo il concordato, la procedura di pignoramento presso terzi). (massima ufficiale)

Il testo integrale