Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19693 - pubb. 18/05/2018

Ammissibile il reinserimento nelle liste ad esaurimento del docente 'depennato'

Tribunale Cassino, 26 Marzo 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.


Pubblico impiego – Insegnamento – Graduatorie ad esaurimento – precedente cancellazione – Reinserimento – Ammissibilità



Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti. Se da un lato il legislatore si è premurato di garantire a coloro che avevano già intrapreso un apposito percorso di studi l’inserimento nella graduatoria medesima, in applicazione del principio dell’affidamento, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati. Non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme “una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione”, appare evidente la perdurante vigenza della precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti ex novo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno 20XX al numero XXX, decisa alla pubblica udienza del 26 marzo 2018, vertente

TRA

XXXXXXXXXX, (Cod. Fisc. XXXXXX) rappresentata e difesa dagli avv.ti XXXXX e XXXX ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in XXXXXX,

RICORRENTE

CONTRO

MIUR, in persona del Ministro legale rappr. p.t., ,

MIUR, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappr. p.t.,

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

RESISTENTI

Oggetto: Reinserimento graduatorie ad esaurimento (GAE)

Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle riportate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente in data XXXXX, la ricorrente, insegnante di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso C520, Tecnica dei servizi e pratica operativa (attuale B019) grazie al titolo abilitante conseguito in data XXXXX presso l’Università degli Studi di XXXXXX, con votazione 100/100, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino, deducendo di aver prestato servizio in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato per almeno tre anni e di aver frequentato il percorso abilitativo speciale (il PAS) di interesse; di appartenere, in base al disposto del D.M. 235/2014, ad una delle categorie di docenti ai quali era stato precluso l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, come pure la partecipazione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui al c. 98 della Legge 107/2015; di non aver potuto presentare domanda di partecipazione, attraverso il sistema telematico Polisweb – istanze on line, in quanto il sistema consentiva l’accesso solo agli appartenenti alle categorie previste dalla Legge n. 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015; che, con D.D.G. n. 767/2015 e con D.M. n. 325/15, e dapprima con il D.M.235/14 ed il reg. Miur n. 81/2013, il Ministero dell’Istruzione prevedeva l’aggiornamento di tali Graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/2017, escludendo l’inserimento di nuovi aspiranti e prevedendo, appunto, solo la possibilità di aggiornare, peraltro in via telematica, il punteggio di chi fosse già inserito; di aver pertanto presentato domanda cartacea di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 107/2015 in relazione alla classe di concorso C/520 – Tecnica dei servizi e pratica operativa (attuale B019) a mezzo di racc. A.R. del 16.05.2014 inviata all’Ufficio Scolastico di XXXX, nonché -in data 13.08.2015- anche al Ministero dell’Istruzione con sede a Roma e, da ultimo, nei confronti del Ministero competente, anche con raccomandata del 07.07.2016; di non essere stata comunque inserita e di non aver avuto, quindi, la possibilità di essere assunta di ruolo in tale classe di concorso in particolare nella provincia di XXXX, nonché, in generale, di essere stata esclusa dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 del governo Renzi. Ciò premesso deduceva l’illegittimità dei DGG n. 767/2015, DM n. 325/15, DM 235/14 ed il reg. Miur n. 81/2011113 e chiedeva il diritto alla presentazione della propria domanda di inserimento nella III fascia delle GAE definitive dell’Ambito Territoriale di XXXX, classe di concorso C520 Tecnica dei servizi e pratica operativa (attuale B019), valida per gli anni scolastici 2014/2017 e successivi 2017/2020, in base alla posizione derivante dal punteggio alla stessa attribuibile in applicazione della tabella di valutazione titoli previsti per la III^ fascia GAE, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari a consentire il suo inserimento nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall’approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o 2017/2020 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale. Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per il Lazio Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di XXXX, il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

Alla prima udienza veniva concesso termine per note.

All’udienza del XXXX, udita la discussione orale delle parti, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è risultato fondato e pertanto va accolto.

Si è verificato sovente negli ultimi anni che alcuni aspiranti delle Graduatorie ad esaurimento siano stati depennati per non aver manifestato nei precedenti aggiornamenti la volontà di permanere in graduatoria. Al riguardo sono stati fatti valere i decreti emanati dal Ministero che presentavano la seguente formula: "A norma dell'art. 1, comma 1bis del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato […]. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Pertanto, coloro che non avevano presentato la domanda entro i termini di scadenza indicati dal Ministero sono stati depennati e, quando al successivo aggiornamento, hanno manifestato la volontà di reinserirsi in graduatoria, la domanda è stata respinta. Molti docenti hanno impugnato tale risposta negativa dall'Amministrazione e si sono rivolti ai tribunali, ottenendo vittorie significative. Ad avviso della maggior parte dei magistrati aditi “L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.” Il tenore della legge 296/06 indurrebbe a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria come la ricorrente S., anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza. In molti casi gli inserimenti sono stati effettuati con riserva, nelle more delle decisioni di merito, decisioni che sono giunte in maniera pressoché univoca (Corte d’Appello L’Aquila, sentenza n. 90 del 28 gennaio 2016, Graduatorie ex permanenti ora “ad esaurimento” del personale scolastico ex l. n. 124/1999. Mancata presentazione della domanda di permanenza nei termini di legge. Cancellazione dalla graduatoria. Giurisdizione. Giurisdizione del giudice ordinario. Sussistenza. Diritto di ottenere il reinserimento da parte di docente depennato. Fondatezza. Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 91 del 28 gennaio 2016.Graduatorie ex permanenti ora “ad esaurimento” del personale scolastico ex l. n. 124/1999. Mancata presentazione della domanda di permanenza nei termini di legge. Cancellazione dalla graduatoria. Giurisdizione. Giurisdizione del giudice ordinario. Sussistenza. Diritto di ottenere il reinserimento da parte di docente depennato). La questione in effetti discende dalla trasformazione delle graduatorie di cui alla l. n.124/1999, da graduatorie permanenti in graduatorie “ad esaurimento”. Con l’entrata in vigore della legge n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), infatti, tali graduatorie si sono trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, prevedendo però una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all’inserimento nelle graduatorie medesime. Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con l. 4 giugno 2004, n. 143) che all’art.1, comma 1- bis, aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire “su domanda dell’interessato”. La mancata presentazione della domanda comportava una cancellazione temporanea dalla graduatoria. Infatti, “A domanda dell’interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.). Con ogni evidenza, nell’ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di “alleggerire” le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati. Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato. La successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie, l’Amministrazione emanava il D.M. n.42/2009 che invece precludeva agli aspiranti già iscritti di ottenere il reinserimento. Veniva pertanto impugnato il suddetto decreto di fronte al Giudice Amministrativo che ne sanciva l’illegittimità in parte qua con sentenze Tar Lazio, sez. III bis, n. 21793 del 30 giugno 2010 e Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014. Al di là delle censure del giudice amministrativo in ordine alla legittimità della cancellazione, la questione veniva esaminata (e risolta) sulla base di quanto previsto dalla normativa in subjecta materia ed in particolare dall’art.1, comma 1-bis l. n.143/2004. Ebbene, la norma in esame consente il reinserimento a domanda dei docenti provvisoriamente cancellati dalla graduatoria. Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti. Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla “blindatura” delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati, infatti si è premurato di garantire a coloro che avevano già intrapreso un apposito percorso di studi l’inserimento nella graduatoria medesima, in applicazione del principio dell’affidamento. Non sarebbe stato logico né ragionevole infatti che molti giovani neolaureati (iscritti ad appositi corsi di specializzazione, con dispendio di energie umane e finanziarie per ottenere l’inserimento nelle graduatorie) si fossero trovati all’improvviso la strada sbarrata da un successivo intervento legislativo. Orbene, a parere dello scrivente non sarebbe plausibile un’interpretazione della norma secondo cui il legislatore avrebbe deciso di tutelare coloro che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all’iscrizione e non coloro che tale diritto vantavano, in virtù di espressa previsione legislativa. Ma il silenzio del legislatore -su una fattispecie già regolata dalla legge- non può essere certamente interpretato come abrogazione della norma, quanto piuttosto volontà di conservazione della disciplina previgente (“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”). Si consideri che la legge finanziaria 2007 – con l’art.1, comma 605- ha regolato una fattispecie (quella dei nuovi ingressi) non sovrapponibile a quella del reinserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo. Infatti, si tratta di istituti sostanzialmente diversi. Il reinserimento non è un nuovo inserimento. Non a caso, il reinserimento viene disposto sulla base del punteggio già maturato (“A domanda dell’interessato (...) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” -cfr. art.1-bis, l. l. n.143/2004 cit.). Con ogni evidenza, non si tratta di un inserimento ex novo, ma del mero ripristino di una situazione già esistente. Non si condivide pertanto l’affermazione- contenuta in una sentenza della Corte d’Appello di Firenze- secondo cui “la sua successiva domanda non potrebbe avere che il senso di un nuovo inserimento”. Come si è visto, il reinserimento disposto col punteggio già maturato è fattispecie del tutto diversa da un inserimento ex novo. Non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme “una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione”, appare evidente la perdurante vigenza della precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti ex novo.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il GOP

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l’effetto ordina ai resistenti e a ciascuno per quanto di sua competenza, di reinserire l’ins. XXXX, con decorrenza dall’approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, nella terza fascia delle Graduatorie a Esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale della Provincia di XXXX, scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso C520 Tecnica dei servizi e pratica operativa (attuale B019), con il punteggio maturato all’atto della cancellazione;

2. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori se dichiaratisi antistatari.

Cassino, 26 marzo 2018

Il Giudice del Lavoro

Dott. Avv. Giuditta Di Cristinzi