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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19692 - pubb. 18/05/2018.

Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. e prova dell’esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila


Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2017. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento - Imprese soggette - Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Credito vantato dalla parte istante - Istruttoria prefallimentare - Prova dell’esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Rilevanza


Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (*) s.r.l.;

- che la pronuncia impugnata ha ritenuto che: a) l'importo dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad Euro 30.000,00, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 9, posto che dall'esercizio del 2015, risultano debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 185.714,24, già quasi per intero transitati dall'esercizio del 2014; b) la società è insolvente, esistendo un attivo di soli Euro 1.598,85, dunque con possibilità nulla di soddisfare i debiti predetti;

- che non svolge difese la procedura;

- che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

Considerato che:

- che il primo motivo, il quale lamenta la violazione della L. Fall., art. 15, comma 9, sostenendo che l'unico credito da considerare è quello vantato dall'istanza di fallimento, pari ad Euro 17.198,29, dunque inferiore al minimo menzionato dalla norma, è manifestamente infondato;

- che, infatti, la L. Fall., art. 15, comma 9, secondo cui "non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila", va interpretato nel senso che la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale non risiede nella circostanza il credito in capo a colui che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma unicamente nel fatto che sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente inferiore ad curo trentamila;

- che il secondo motivo, il quale censura la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 5, sostenendo come dalle scritture contabili si evince la prova dell'assenza dello stato di decozione, è inammissibile: esso, invero, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, intende invece riproporre il giudizio sul fatto;

- che non vi è luogo alla condanna alle spese, non svolgendo difese gli intimati;

- che va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2017.