Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19647 - pubb. 11/05/2018

L’avvocato deve risarcire il cliente cui impedisca l’impugnazione probabilmente vittoriosa

Cassazione civile, sez. III, 20 Marzo 2018, n. 6859. Est. Cigna.


Risarcimento del danno – Responsabilità professionale – Avvocato – Omesso avvertimento, in termini, della possibilità di impugnare – Probabilità di accoglimento dell’impugnazione – Responsabilità – Sussiste



È responsabile dei danni cagionati al cliente l’avvocato il quale avverta il cliente della possibilità di impugnare solo successivamente allo spirare del termine per l’impugnazione, qualora si possa ritenere, sulla scorta di criteri probabilistici, che detta impugnazione avrebbe trovato accoglimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

Rilevato che:

A. propone ricorso per Cassazione, articolato su due motivi, avverso sentenza del Tribunale di Milano, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.

Il Tribunale, in particolare, previa revoca di decreto ingiuntivo emesso in favore del F., aveva dichiarato risolto - per inadempimento di quest'ultimo - il contratto d'opera professionale relativo alla difesa di P.R. in un giudizio dinanzi alla CTR Lombardia conclusosi con sentenza 134/50/05 ed aveva condannando il F. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 52.237,66, oltre interessi legali e spese di lite; nella specie, il Tribunale, per quanto ancora rileva, sulla base delle prove offerte dalla P., aveva dapprima ritenuto fondati gli addebiti mossi da quest'ultima al F.: tra questi, il non avere fornito la dovuta attività di consulenza, e specificamente non avere consigliato in tempo utile alla P. l'unico rimedio esperibile, e cioè la proposizione di ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza 134/50/05; al riguardo il Tribunale aveva precisato che il F. aveva avvertito la P. della possibilità di ricorrere in cassazione solo il 5-12-2006, quando era ormai spirato il termine di impugnazione; di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto provato l'inadempimento colpevole del professionista e, sulla base dei documenti presentati dalla P. nel giudizio tributario, aveva affermato che, ove fosse stato proposto tempestivo ricorso per Cassazione, le ragioni della P. avrebbero trovato accoglimento.

La Corte di Appello ha valutato la ricostruzione dell'appellante F. in contrasto con le risultanze documentali ed ha ritenuto la valutazione prognostica svolta dal Tribunale in ordine all'esito del giudizio di Cassazione in linea con i criteri probabilistici enunciati al riguardo dalla S.C.

Resiste il F. con controricorso.

 

Ritenuto che.

Con il primo motivo di ricorso il F., deducendo - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., si duole che il Tribunale e Corte d'Appello abbiano erroneamente fatto decorrere il termine lungo per impugnare la sentenza della CTR 134/50/2005 dalla data di pubblicazione della stessa (8-11-2005) e non dalla data (8-3-2006) di effettiva conoscenza della stessa da parte di esso F.

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte, invero, "nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.." (Cass. 23323/2013; conf. tra le altre, Cass. 7653/2016 e Cass. 12761/2011; difforme solo Cass. 6048/2013 la cui motivazione viene ritenuta dal collegio non condivisibile); nel caso di specie il F., pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR 134/50/2005, non ha neanche dedotto nè provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità; correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza della CTR. Con il secondo motivo il F., deducendo - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, - nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, sostiene che il Tribunale ha, da un lato, violato l'art. 2697 c.c., in quanto ha ritenuto l'astratta eventualità dell'accoglimento del ricorso in Cassazione equipollente alla dimostrazione in concreto dell'accoglimento, e, dall'altro, "ha reso nulla la sentenza non ponendo alla sua base le prove e le argomentazioni sottopostogli da parte della P., bensì le proprie argomentazioni che hanno supplito alle lacune difensive".

Anche detta censura è infondata.

Il Tribunale, invero, in coerenza con quanto richiesto dalla parte ed in linea con i principi enucleati al riguardo da questa Corte (v. Cass. 2638/2013), ha ritenuto, sulla scorta di criteri probabilistici, che "ove il F. avesse diligentemente operato, la P. sarebbe risultata vittoriosa in Cassazione"; tanto ha affermato in concreto "in ragione dei documenti presentati dalla P. nel giudizio tributario" (documenti specificamente riportati dal Tribunale a pag. 6 della sentenza) e "delle esaurienti e coerenti motivazioni rese dalla Commissione Tributaria regionale nella sentenza" (motivazioni anch'esse espressamente ribadite dal Tribunale sempre a pag. 6).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018.