Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19646 - pubb. 11/05/2018

Per le azioni di nullità degli investimenti in titoli bancari è competente il tribunale ordinario

Cassazione civile, sez. VI, 20 Marzo 2018, n. 6882. Est. Marulli.


Competenza – Sezione specializzata in materia di impresa – Controversia relativa ad acquisto di azioni bancarie – Necessità di inerenza dell’oggetto del giudizio col rapporto societario – Affermazione



Ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturiti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde la pretesa, ma viepiù la fonte di essa, devono trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardare.

[Nella fattispecie, è stata dichiarata la competenza del Tribunale ordinario atteso che la controversia atteneva esclusivamente alla validità di un contratto di investimento e non interferiva, se non occasionalmente, con il rapporto societario.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

1.1. Con il ricorso in atti E.F. Fim s.p.a. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all'ordinanza 11.3.2017 con la quale il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'eccezione dispiegata dalla Veneto Banca s.p.a., ha declinato la propria competenza per materia in favore del Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa o del Tribunale di Trieste Sezione specializzata in materia di impresa in merito alla lite incardinata davanti a sè dalla predetta E.F. Fim avente ad oggetto la nullità o subordinatamente la risoluzione per inadempimento del contratto consistito nell'acquisto e nella sottoscrizione di azioni della banca convenuta.

1.2. Nell'occasione il decidente ha divisato il rilevato difetto di competenza sul presupposto della ritenuta applicazione nella specie del dettato del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, commi 2 e 3, in ragione della considerazione che, in disparte dai motivi dell'operazione realizzata, "l'accoglimento della domanda di nullità proposta dalla società attrice determinerebbe l'estinzione del rapporto societario" e che "la veste formale del rapporto instaurato tra le parti prevale sugli interessi dell'una e dell'altra che stavano a base dell'operazione di acquisto e sottoscrizione delle azioni e non modificano l'oggetto immediato della domanda proposta da F.F Fim".

1.3. Al mezzo così proposto resiste la controparte.

1.4. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell'art. 380 - ter c.p.c.

 

Motivi della decisione

2.1. Ritenuta previamente l'ammissibilità del mezzo dispiegato, giacchè l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte in senso opposto (Cass., Sez. 6-1, 20/09/2013, n. 21668; Cass., Sez. 6-1, 23/05/2014, n. 11448; Cass., Sez. 22/03/2017, n. 7227) non opera, come si è avuta ragione di precisare, in relazione all'ipotesi "in cui, per effetto della particolare distribuzione territoriale prevista dall'art. 4, l'errata individuazione del giudice competente per materia a conoscere della controversia comporti l'instaurazione del giudizio dinanzi ad un tribunale diverso da quello in cui è istituita la sezione specializzata territorialmente competente" (Cass., Sez. 6-1, 27/10/2016, n. 21774), il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento.

2.2. Soccorre in questa direzione il chiaro indirizzo enunciato in relazione ad analoga vicenda da questa Corte allorchè ha ritenuto di sottolineare, a conferma dell'assunto che la competenza della sezione specializzata non è ravvisabile in forza del mero fatto che la controversia sia formalmente riconducibile nell'alveo di quelle relative "a rapporti societari" (D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) e "al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" (D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b), e sul rilievo che nella formulazione complessiva della norma è posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che essa "ha inteso pertanto valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio" (Cass., Sez. 6-1, 4/04/2017, n. 8738).

1.3. Ne discende perciò il principio, come puntualmente ha evidenziato il pubblico ministero, che ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve "essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali", onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario", nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino.

Dunque, poichè non basta a questo fine che la controversia abbia ad oggetto il negozio traslativo di partecipazioni sociali - giacchè, ragionando in questa logica, si sovvertirebbero intuitivamente le finalità perseguite dal legislatore con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa - ma occorre che essa sia "causalmente" connotata dall'inerenza al rapporto di società, va nella specie affermata la competenza per materia del Tribunale di Udine, atteso che la controversia promossa da E.F. Fim nei confronti di Veneto Banca attiene esclusivamente alla validità del contratto di investimento e non interferisce, se non occasionalmente, con il rapporto societario che n'è stata conseguenza.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Udine avanti al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio anche riguardo alle spese del presente procedimento.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1 sezione civile, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018