Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19640 - pubb. 10/05/2018

Fallimento successivo a concordato non risolto e ammissione al passivo del credito nella misura falcidiata

Cassazione civile, sez. VI, 24 Aprile 2018, n. 10105. Est. Lamorgese.


Concordato preventivo - Omologazione - Dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordato - Ammissione al passivo del credito nella misura falcidiata in sede concordataria - Possibile rilievo nomofilattico - Trattazione in pubblica udienza della prima sezione civile



Deve trattarsi in pubblica udienza della prima sezione civile - in quanto di possibile rilievo nomofilattico - la questione se debba essere ammesso al passivo integralmente o nella misura falcidiata in sede concordataria il credito nei confronti di debitore dichiarato fallito senza che sia stato dichiarato risolto il concordato preventivo in precedenza omologato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Franco Siveri


FATTI DI CAUSA

Premesso che il Tribunale di Nola, con decreto del 30 gennaio 2017, ha rigettato il gravame della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara avverso il provvedimento del g.d. che aveva ammesso un proprio credito al passivo del Fallimento Ferpan, dichiarato su istanza del PM, nella limitata misura risultante dall'applicazione della falcidia concordataria, ritenuta vincolante per i creditori in virtù dell'omologazione del concordato preventivo e della mancata risoluzione dello stesso.

Ritenuto che il ricorso per cassazione della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara presenta profili di possibile rilievo nomofilattico.

 

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza della 1 Sezione Civile.

Roma, 22 marzo 2018.