Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19631 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 2018. .


Trust - Azione revocatoria - Legittimazione passiva dei beneficiari - Esclusione - legittimazione del trustee - Sussistenza - Rilevanza della eventuale diversa  previsione dell'atto di conferimento



L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti nel trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Il trustee è legittimato passivamente nell'azione revocatoria in funzione della sua titolarità di poteri di gestione sui beni, mentre i beneficiari non sono titolari di un diritto soggettivo attuale alla corretta amministrazione dei beni, a meno che l'atto di conferimento non stabilisca diversamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)