Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19619 - pubb. 08/05/2018

Il cessionario d’azienda risponde solo dei debiti che emergono dalla contabilità obbligatoria

Cassazione civile, sez. II, 22 Marzo 2018, n. 7166. Est. Oricchio.


Cessione d’azienda – Responsabilità del cessionario



In caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda. Tale elemento, non può essere sostituito dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta dall’acquirente medesimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

Rilevato che:

è stata impugnata dalla New Multitrans S.r.l. in liquidazione la sentenza n. 310/2014 della Corte di Appello di Genova con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della intimata Fallimento (*) S.r.l. in liquidazione.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il Fallimento (*) chiedeva al Tribunale di Genova di pronunciare domanda di condanna della odierna ricorrente società in liquidazione al pagamento in proprio favore della somma di Euro 1.314,048 (quale debito della ceduta Multitrans s.r.l. di cui era cessionaria la medesima odierna parte ricorrente).

L'adito Tribunale, con sentenza n. 3894/2009; accoglieva la domanda.

A seguito di gravame interposto dalla New Multitrans la Corte di appello di Genova, con la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte, confermava l'impugnata sentenza del Tribunale di prima istanza, in particolare prospettando, pur tenendo presente l'orientamento di Cass. n. 23828/2012, una "interpretazione secondo criterio teleologico" dell'art. 2560 c.c., comma 2.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Il P.G. ha concluso così come in atti:

Entrambe la parti in causa hanno depositato memorie.

 

Ritenuto che:

1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2560 c.c., comma 2.

Il motivo è fondato.

Per effetto della corretta applicazione della norma innanzi citata l'acquirente risponde dei debiti solo se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

L'orientamento, invero costante, della giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che, in caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma oggi invocata col motivo e che prevede tale responsabilità, quell'elemento non può essere sostituito dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta dall'acquirente medesimo (per tutte: Cass. 10 novembre 2010, n. 22831).

Orbene tale enunciato principio, in questa sede condiviso e ribadito, costituisce - oltre che naturale applicazione della chiara ratio normativa - univoco riferimento in controversie come quella in esame e dirimente necessario elemento di certezza e stabilità nella decisione delle stesse.

Contro tale aspetto si infrange lo sforzo, svolto dalla sentenza impugnata, di voler giungere ad una "interpretazione estensiva secondo il criterio teleologico" traendo spunto, in modo errato, da altra pronuncia di questa Corte (Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828).

Tale ultima decisione ebbe, invero, ad evidenziare come la disposizione di cui all'art. 2560 c.c. era finalizzata anche allo scopo di " consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debito assunti": da tale affermazione non può, in ogni caso, farsi derivare altra estensiva interpretazione (contraria all'espresso dictum di legge) per cui la responsabilità sussisterebbe anche nel caso in cui risulti che - senza iscrizione dei debiti - il cessionario era "pienamente informato dell'esistenza di un determinato debito".

Questa Corte ritiene, pertanto, che l'impugnata sentenza sia, in punto, errata per violazione di legge.

Il motivo è, quindi, fondato.

2.- Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della gravata decisione e rinvio per la decisione della controversia alla stregua del principio innanzi citato.

 

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2018.