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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19618 - pubb. 08/05/2018.

Risoluzione dei contratti finanziari: se non si prova la malafede della banca, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale


Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2018, n. 3912. Est. Loredana Nazzicone.

Contratti finanziari – Risoluzione per inadempimento dell’intermediario – Ripetizione delle somme versate dal cliente – Interessi – Decorrenza – In assenza di prova della malafede dell’intermediario – Dalla data della domanda giudiziale


Nella ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. il debito dell’accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale.

Anche in questo campo la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parete dell’accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.

In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova della malafede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6830/2014 proposto da:

 

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Lecce con la sentenza del 16 settembre 2013 ha accolto l'impugnazione avverso la decisione del tribunale di primo grado, pronunciando la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto per Euro 28.000,00 di "BTP scadenza 1 luglio 2006" e condannando le parti alle reciproche restituzioni, con interessi dalle rispettive domande.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) la banca fu inadempiente ai propri obblighi informativi, non avendo reso edotto il cliente trattarsi non di un ordinario acquisto di titoli di Stato, ma di un prodotto complesso, che accorpava due distinte obbligazioni, di cui l'una di acquisto dei detti titoli e l'altra di un derivato finanziario, consistente nell'opzione put, collegato all'andamento dei corsi di un paniere di titoli esteri quotati nelle relative borse valori; b) il contratto doveva essere risolto per inadempimento della banca, con i relativi effetti restitutori, oltre interessi dalla domanda; c) non è stata raggiunta la prova di un danno maggiore.

Avverso questa sentenza propone ricorso il C., affidato a due motivi. Resiste l'intimata con controricorso.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

1. - I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., per avere la corte del merito attribuito gli interessi legali dalla domanda e non dal versamento, avendo la corte accertato la mala fede della banca;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, per non avere la corte rispettato il principio ivi posto dell'inversione dell'onere della prova quanto all'esistenza del diritto del cliente di percepire, oltre alla restituzione della somma con gli interessi, anche il risarcimento del danno, che era stato invece dimostrato dal ricorrente.

2. - Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente si duole che la corte del merito, pur avendo reputato la banca inadempiente ai propri obblighi informativi ed avere quindi pronunciato la risoluzione del contratto, gli abbia riconosciuto il diritto a percepire gli interessi sul capitale investito solamente dalla domanda giudiziale, anzichè dalla data in cui l'operazione di acquisto si perfezionò.

Ma l'assunto non ha pregio, avendo la corte del merito fatto corretta applicazione delle norme che governano la materia.

2.1. - Costituisce principio consolidato che, nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, atteso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda (e multis, Cass. 18 maggio 2016, n. 10161; 13 maggio 2016, n. 9934; 30 marzo 2015, n. 6401; 25 febbraio 2014, n. 4436; 8 maggio 2013, n. 10815; 15 giugno 2012, n. 9845; 31 luglio 2009, n. 17848, la quale precisa che la buona fede sussiste anche in presenza di dubbio circa la debenza della somma corrisposta; 2 agosto 2006, n. 17558; 10 marzo 2005, n. 5330; 4 marzo 2005, n. 4745; 14 settembre 2004, n. 18518; 28 gennaio 2004, n. 1581).

Nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., pertanto, in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia all'art. 1282, che all'art. 1224 c.c., il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede.

Si deve, dunque, avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens: con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento (così Cass. 10 marzo 2005, n. 5330).

E la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., si applica anche in presenza di violazione di norma imperativa, dalla quale non consegue automaticamente la mala fede, sicchè chi pretende la diversa decorrenza degli interessi ha l'onere di dimostrare l'altrui mala fede (cfr. Cass., ord. 30 giugno 2015, n. 13424; 31 ottobre 2005, n. 21113) Il principio è stato specificamente enunciato anche con riguardo ai contratti di investimento finanziario allorchè sia stata pronunciata la risoluzione del contratto, precisandosi che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto a decorrere dalla data del versamento, giacchè il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo, impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento: dove, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens produce interessi solo a seguito della proposizione della domanda, gravando quindi su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che questi era in mala fede (da ultimo, v. Cass. 18 maggio 2016, n. 10161).

Occorre, in definitiva, affermare il principio di diritto secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova della malafede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto: pena la vanificazione in nuce del diverso trattamento posto dall'art. 2033 c.c., in quanto, pur ove l'azione di ripetizione di indebito venga esercitata in ragione di un inadempimento della parte accipiente, il principio posto dalla norma non soffre eccezione.

2.2. - Nella specie, non risulta mai allegata, e tanto meno accertata, la mala fede dell'Istituto di credito, tutto al contrario dell'apodittico assunto del ricorrente.

3. - Il secondo motivo è inammissibile, riproponendo alla corte un giudizio sul fatto circa il danno ulteriore lamentato; riguardo al quale, altresì, il ricorso difetta di autosufficienza, non precisando il luogo ed il tempo della precedente affermazione della pretesa e degli elementi costitutivi della misura risarcitoria.

4. - Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018.