Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19542 - pubb. 20/04/2018

Rigetto della autorizzazione alla esecuzione del programma di liquidazione e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1902. Est. Dolmetta.


Fallimento - Autorizzazione alla esecuzione del programma di liquidazione - Domanda di revoca - Rigetto del giudice delegato in sede di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Ragioni



Il decreto con il quale il giudice delegato abbia respinto il reclamo diretto ad ottenere la revoca dell’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori è privo dei caratteri di decisorietà e definitività e pertanto non può essere impugnato mediante il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Elisa Maria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1.- B. [ed altri, ndr] ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, nei confronti del Fallimento (*), articolando sette motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, 27 dicembre 2011 (proc. fall. n. (*).

Con tale pronuncia, il Tribunale ha rigettato, ritenendolo inammissibile, il reclamo proposto dagli attuali ricorrenti contro il provvedimento del giudice delegato alla procedura (*), che ha respinto il ricorso dagli stessi presentato per chiedere la "revoca dell'autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al supplemento del programma di liquidazione, approvato dal comitato dei creditori".

Nei confronti del ricorso così proposto resiste il Fallimento intimato, che ha depositato apposito controricorso, ivi pure sollevando espressa eccezione di inammissibilità del ricorso. Il Fallimento ha anche depositato memoria.

2. - I motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo assume: "ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 11 Cost., comma 7, e art. 360 c.p.c., comma 4".

Il secondo motivo assume: "violazione della L.Fall. art. 36, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.".

Il terzo motivo assume: "carenza assoluta di motivazione sul dies a quo della decorrenza del termine di otto giorni di cui alla L.Fall., art. 36, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Insufficiente motivazione circa il dies a quo della decorrenza del termine di otto giorni di cui alla L.Fall., art. 36, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".

Il quarto motivo assume: "vizio di motivazione - insufficiente e contraddittoria motivazione circa la impugnazione da parte dei ricorrenti ai sensi della L.Fall., art. 36, del supplemento del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".

Il quinto motivo assume: "violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 26, comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

Il sesto motivo assume: "illegittimità costituzionale della L.Fall., art. 26, comma 4, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, e art. 6 CEDU".

Il settimo motivo assume: "illegittimità sia del supplemento al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori il 23 aprile 2010 sia del provvedimento del giudice delegato del 29 aprile 2010 che rende esecutivo il predetto programma in violazione alla L.Fall., art. 72, comma 8, e art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Richiesta di decisione della causa di merito ex art. 384 c.p.c.".

3. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Fallimento resistente risulta così intestata: "inammissibilità in generale del ricorso ed in particolare del motivo n. 1 (Ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, e art. 360 c.p.c., comma 4)".

La stessa si sostanzia nel rilievo che il decreto impugnato - come per l'appunto inerente all'eventuale revoca del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione del programma di liquidazione - risulta sprovvisto di entrambi i requisiti che sono per contro necessari per la rimuovibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.: tanto quello della decisorietà, quanto quello della definitiva.

4. - L'eccezione è fondata.

In quanto relativo alla "revoca" del provvedimento autorizzatorio, che è stato emesso a suo tempo dal giudice delegato, il decreto impugnato non propone effetti decisori che siano definibili come suoi propri.

D'altra parte, all'epoca i ricorrenti non hanno impugnato l'atto autorizzatorio indicato, come sarebbe stato in loro potere ai sensi della norma alla L.Fall., art. 26 e secondo le modalità dalla stessa fissate. Sì che quest'ultimo ha ormai acquisito - come perspicuamente riscontra il decreto impugnato - un "grado di stabilità assimilabile al giudicato". Lo stesso non può pertanto essere rimesso in discussione dai ricorrenti: nè per la via diretta, nè tanto meno per una via indiretta e surrettizia, qual è quella che in concreto sono andati a intraprendere. Com'è del resto reso manifesto, se non altro, dal fatto che le censure svolte dai ricorrenti si appuntano propriamente sui termini contenutistici del programma di liquidazione e del provvedimento autorizzatorio che è andato riguardarlo".

5. - L'inammissibilità del ricorso naturalmente comporta che tutti i singoli motivi predisposti dai ricorrenti debbano ugualmente ritenersi tali e dunque inammissibili.

6. - In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura di Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018.