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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19513 - pubb. 17/04/2018.

Responsabilità esclusiva dell’intermediario per i danni conseguenti a investimenti azzardati


Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2016. .

Contratti finanziari – Investimento azzardato non adeguato al profilo del cliente – Inosservanza degli obblighi informativi – Responsabilità dell’intermediario – Sussiste – Corresponsabilità del cliente – Esclusione


È configurabile la responsabilità dell’intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso.

Qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2002, M. G.M. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Banca Popolare di Novara, chiedendo dichiararsi la nullita' del con-trato di negoziazione, ricezione, trasmissione di ordini di strumenti finanziari, in virtu' del quale aveva effettuato una serie di operazioni di investimento nell'arco temporale tra l'aprile ed il dicembre 2000 con effetti negativi sul suo patrimonio, con conseguente condanna dell'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Tribunale adito rigettava la domanda, con sentenza n. 192/2004.

2. Avverso tale decisione proponeva appello il M., che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2157/2010, depositata il 7 giugno 2010, con la quale il giudice di seconde cure disattendeva la domanda di nullita' del contratto di negoziazione e delle operazioni successivamente poste in essere, per violazione degli obblighi comportamentali imposti all'intermediario finanziario dalla normativa di settore, mentre accoglieva la domanda di risarcimento del danno subito dall'investitore, decurtandone, pero', la liquidazione nella misura dell'80%, pari all'accertato concorso di colpa dello stesso danneggiato.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso M.G.M. nei confronti della Banca Popolare di Novara s.p.a., sulla base di sei motivi.

4. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresi', ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso principale proposto da M.

G.M. ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla banca Popolare di Novara s.p.a., con i quali entrambi i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt.

99 e 112 c.p.c., e art. 2907 c.c., nonche' l'omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poiche' aventi ad oggetto la medesima questione, vanno esaminati congiuntamente.

1.1. Il M. e la Banca popolare di Novara impugnano, invero, da due opposte angolazioni, la decisione di appello, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di nullita' del contratto di investimento in prodotti finanziari, stipulato con l'investitore, ed ha, invece, accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest'ultimo. Il M. denuncia, invero, l'omessa pronuncia nella quale sarebbe incorsa la Corte di Appello laddove, non facendo uso del potere di qualificazione della domanda, non si sarebbe in alcun modo espressa in ordine all'accertamento della responsabilita' contrattuale a carico dell'istituto di credito, per violazione degli obblighi informativi previsti dalle diverse norme in materia di investimenti finanziari mobiliari. Per parte sua, la banca - ricorrente in via incidentale - denuncia il vizio di extrape-tizione nel quale sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, per avere pure in assenza di una domanda di risoluzione del contratto o di accertamento dell'inadempimento dell'istituto di credito, e sebbene la stessa Corte di merito avesse ritenuto la domanda di risarcimento del danno conseguenziale a quella di nullita' disattesa - condannato la esponente al risarcimento dei danni sofferti da M..

1.2. I due motivi sono infondati.

1.2.1. E', difatti, evidente che - avendo lo stesso ricorrente principale riconosciuto nel ricorso (p. 8) di non avere proposto in giudizio la domanda di accertamento dell'inadempimento della banca la dedotta omissione di pronuncia non puo' ritenersi sussistente.

Ma neppure e' ravvisabile l'extrapetizione denunciata dalla Banca Popolare di Novara, atteso che il giudice di seconde cure - dopo avere correttamente disatteso la domanda di nullita' del contratto, in ossequio alle pronunce delle S. U. nn. 26724 e 26725/2007 - ha, dipoi, qualificato, in osservanza della medesima pronuncia succitata, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria del M. come derivanti da responsabilita' contrattuale, provvedendo, quindi, alla liquidazione dei danni subiti dall'investitore. La motivazione della decisione in esame, peraltro, va corretta - ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c. - nella parte in cui la Corte di Appello afferma erroneamente di esaminare la domanda di risarcimento, come conseguenziale a quella di nullita'.

1.2.2. Le censure vanno, pertanto, rigettate.

2. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto agli altri motivi di ricorso principale, l'esame del secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale la Banca Popolare di Novara denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 2, e art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Si duole la banca ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che l'istituto di credito avrebbe piu' volte violato le disposizioni di cui all'art. 28, commi 2 e 3, e art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, avendo, per contro, la esponente adempiuto a tutti gli obblighi di informativa posti a suo carico dalla normativa di settore.

2.2. Il motivo e' infondato.

2.2.1. Questa Corte ha, invero, piu' volte avuto modo - anche di recente - di precisare che, in tema di intermediazione finanziaria, la pluralita' degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2, e art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosita' del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (Cass. 1376/2016). Nella medesima prospettiva si e', peraltro, espressa anche in precedenza la giurisprudenza di legittimita', laddove ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioe' da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, puo' darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010).

2.2.2. A tal fine, si e' - tuttavia - soggiunto che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosita' dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non puo' - di certo - costituire dichiarazione confesso-ria, in quanto e' rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verita' di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione puo', al piu', comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario, sempre che, pero', sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015).

2.2.3. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, la Corte di Appello ha accertato che il M., in data 6 marzo 1998, aveva sottoscritto una prima "scheda profilo cliente", nella quale dichiarava di avere un'esperienza "alta" in investimenti in titoli di Stato, fatta eccezione per "quelli esteri, prodotti derivati, pronti contro termine, titoli azionari ed eccezione di quelli esteri e fondi comuni", ed una propensione di rischio "medioalta" con riferimento ad obiettivi di investimento caratterizzati dalla "coopresenza di redditivita' e di rivalutabilita' con il rischio dell'andamento dei corsi", e si era rifiutato di fornire notizie sulla sua situazione finanziaria. La Corte soggiunge, peraltro, che meno di un mese dopo, ossia in data 1 aprile 1998, il M. aveva sottoscritto una seconda "scheda profilo clienti", con la quale aveva dichiarato alla banca di avere un'esperienza "alta" solo "riguardo ai titoli di Stato, ai prodotti derivati ed ai titoli azionari non esteri", rifiutandosi ancora una volta di fornire notizie in ordine alla propria situazione economica, ed omettendo di compilare le sezioni relative ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio.

Orbene, e' del tutto condivisibile - alla luce dei principi di diritto suesposti - l'assunto della corte di Appello, laddove afferma che l'evidente contrasto tra le dichiarazioni relative alla propensione al rischio fornite dall'investitore a distanza di pochi giorni, il rifiuto di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, il silenzio dal medesimo serbato, nella seconda scheda, in ordine alla sua propensione al rischio ed ai suoi obiettivi di investimento dovevano indurre la banca a considerare non adeguate, sia le poche operazioni aventi ad oggetto titoli azionari, sia - e soprattutto - quelle, piu' numerose, aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, qualificati dalla disposta c.t.u. come a rischio elevato o, addirittura "elevatissimo".

2.2.4. Ma vi e' di piu'. La Corte territoriale ha accertato che la Banca Popolare di Novara non aveva provato in giudizio - come era suo onere, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, - di avere avvertito il cliente, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, circa l'inadeguatezza di tali operazioni e di averle effettuate solo dopo avere ricevuto dal cliente medesimo un ordine scritto di eseguirle egualmente.

E tuttavia, osserva la Corte che perfino nel caso in cui tale ordine in ipotesi - fosse stato impartito dal cliente, la responsabilita' dell'istituto di credito non avrebbe potuto considerarsi esclusa. Ed invero, e' configurabile la responsabilita' dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorche' vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalita' del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facolta', peraltro, di recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi dell'art. 1722 c.c., comma 1, n. 3, e art. 1727 c.c., comma 1, qualora non ravvisi tale adeguatezza (Cass. 7922/2015; 1376/2016).

2.2.5. A fronte di tali considerazioni, e' pertanto evidente che le informazioni fornite, nel caso di specie, dalla banca al cliente contenute nell'art. 11 del Contratto uniforme a termine di opzione su singolo titolo azionario ISO Alfa e nell'art. 15 dell'atto integrativo relativo ai contratti a termine Futures e Options, riportati nei termini essenziali nel ricorso - circa l'andamento fluttuante del valore di mercato del contratto e l'elevato rischio di perdite non quantificabili ed eccedenti l'esborso originario, non possono reputarsi sufficienti nel senso suindicato, essendo riferite, non alla specifica tipologia dei titoli in questione in relazione alla propensione al rischio dell'investitore, bensi', del tutto genericamente, al "valore di mercato del contratto", o ai "contratti futures" ed alle "attivita' finanziarie oggetto delle options". Tale attivita' informativa deve ritenersi tanto piu' inadeguata, tenuto conto delle omissioni informative e dissuasive sopra evidenziate, delle carenze di accertamento in ordine all'effettiva propensione al rischio del cliente, in relazione al rischio addirittura altissimo di alcuni investimenti, ed in assenza di una rinuncia dell'istituto di credito a porre comunque in essere l'operazione, finanche in mancanza del prescritto ordine scritto del cliente.

2.3. Il mezzo in esame va, di conseguenza, disatteso.

3. Il terzo motivo di ricorso incidentale, con il quale la Banca Popolare di Novara s.p.a. - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 3, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - deduce l'inapplicabilita' alla fattispecie concreta del disposto dell'art. 28, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, concernente l'obbligo degli intermediari autorizzati di avvisare il cliente circa eventuali perdite pari o superiori al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni, resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso.

4. Ritornando, quindi, all'esame dei motivi di ricorso principale, va rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, M.G. M. denuncia la violazione e falsa applicazione delle Delibere Consob n. 929 del 3 luglio 1981 e n. 7679 dell'11 gennaio 1994, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Il M. lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto implicitamente abrogate le Deliberazioni CONSOB del 3 luglio 1981, n. 929 e dell'11 gennaio 1994, n. 7679, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998, e del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998. Tali deliberazioni prevedevano, infatti, che gli intermediari autorizzati dovevano astenersi dal dare esecuzione ad ordini di negoziazione di strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura finanziaria.

4.2. La censura e' inammissibile per difetto di interesse.

4.2.1. Il giudice di seconde cure non ha, invero, ritenuto affatto irrilevante o superato tale obbligo di astensione a carico degli operatori finanziari, avendolo, per contro, ancorato (p. 11) al disposto dell'art. 30, comma 2, lettera e) del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, a tenore del quale "Il contratto con l'investitore deve: (....) e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalita' di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant". Per il che l'obbligo in parola avrebbe dovuto essere desumibile dal contratto di negoziazione, ricezione o trasmissione di ordini, nonche' "piu' in generale dal principio di sana e prudente gestione cui gli intermediari avevano l'obbligo di conformarsi in forza dell'art. 21, comma 1, lett. e) del TUIF". Ed infine, il giudice di seconde cure ha, altresi', ravvisato l'obbligo in questione nel disposto dell'art. 29 del Regolamento CONSOB n 11522 del 1998, laddove prevede l'obbligo per gli intermediari di eseguire gli ordini non adeguati alla situazione finanziaria dell'investitore solo dopo avere avvertito quest'ultimo della loro inadeguatezza ed avere ricevuto l'ordine di eseguirli ugualmente.

4.2.2. Alla stregua delle statuizioni summenzionate, rese dalla decisione impugnata, difetta, pertanto, un concreto interesse del M. a far valere la questione oggetto della censura in esame.

A tal fine, va, per vero, considerato che l'interesse ad impugnare (art. 100 cod. proc. civ.) va apprezzato in relazione all'utilita' concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una piu' corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. 15353/2010).

4.3. Il mezzo in esame, in quanto inammissibile, va, pertanto, disatteso.

5. Con il terzo motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. Il ricorrente si duole della violazione, da parte del giudice di appello, del disposto dell'art. 47 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, per avere considerato finanziamenti operati dalla Banca Popolare di Novara al M., rientranti nel disposto della norma succitata, delle normali aperture di credito in conto corrente e la concessione di un mutuo fondiario, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993.

5.2. Il motivo e' inammissibile.

5.2.1. La questione dedotta - come espressamente eccepito dalla resistente (p. 10 del controricorso) - non risulta proposta nel giudizio di appello ne' in quello di primo grado, come si evince dall'esame dell'impugnata sentenza e dall'elencazione dei motivi di gravame del M. in essa contenuti (p. 5), nella quale non v'e' traccia della contestazione costituente oggetto del motivo in esame.

5.2.2. Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e' onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. 3664/2006; 324/2007; 23675/2013).

Nulla di tutto questo risulta dal ricorso del M., per cui la censura, poiche' inammissibile, non puo' trovare accoglimento.

6. Con il quarto motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello, dopo avere ritenuto che la Banca Popolare di Novara aveva posto in essere reiterate e gravi violazioni delle disposizioni in materia di obblighi degli intermediari finanziari, abbia, poi, inopinatamente ravvisato un concorso di colpa del cliente nella rilevante misura dell'80%, per avere il medesimo operato una notevole quantita' di operazioni finanziarie ad alto rischio, sopravvalutando la propria esperienza in materia finanziaria e la propria effettiva propensione al rischio.

6.2. La censura e' fondata.

6.2.1. Va - per vero - osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e' configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosita' dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalita' del secondo che non puo' essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011).

Un concorso di colpa dell'investitore, puo' ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalita' di affidamento dei capitali da investire, cosi' concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei piu' elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attivita' di investimento (Cass. 13259/2009; 18613/2015).

6.2.2. Nel caso di specie, tali peculiari profili di colpa dell'investitore non emergono in alcun modo dagli atti del giudizio, sicche' - non essendo rilevante, come dianzi detto, la mera circostanza del compimento di numerose operazioni ad alto rischio, stante la mancanza della qualita' di investitore professionale in capo al M. - deve reputarsi senz'altro erroneo, e del tutto immotivato, il riconoscimento di un concorso di colpa del medesimo nella piu' che rilevante misura dell'80%.

7. Con il quinto motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

7.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente escluso il danno derivante dall'azzeramento del passivo di conto corrente, a causa del permanere su detto conto di titoli che erano ancora nel portafoglio del cliente.

7.2. Il motivo e' inammissibile.

7.2.1. Va, difatti, osservato, al riguardo, che la Corte di merito ha escluso tale voce di danno, sulla considerazione che trattavasi di perdite non ancora consolidate alla data degli accertamenti compiuti dal c.t.u. (15 giugno 2006), e sostanzialmente rimaste tali, ossia perdite "semplicemente temute dal dr M.".

A fronte di tale affermazione del giudice di seconde cure, il ricorrente ha ripercorso le deduzioni operate nel giudizio di merito, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della disposta c.t.u. - riprodotte in piu' punti della censura - in ordine alla natura tecnica delle operazioni finanziarie per cui e' causa, al loro meccanismo operativo, ed al deprezzamento di detti titoli sul mercato, in sostanza richiedendo una rivisitazione delle valutazioni operate dal giudice di merito alla stregua delle risultanze degli atti di causa, certamente inammissibile in questa sede (Cass. S.U. 24148/2013; Cass. 25608/2013).

7.2.2. La censura, poiche' inammissibile, non puo', di conseguenza, trovare accoglimento.

8. Con il sesto motivo di ricorso M.G.M. denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

8.1. Si duole il M. che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto della condotta inadempiente della banca, proposta dal medesimo in prime cure e riproposta nel giudizio di appello.

8.2. Il motivo e' infondato.

8.2.1. Deve, invero, rilevarsi che la Corte - contrariamente all'assunto del ricorrente - si e' pronunciata su tale domanda (p. 21), laddove, nel disattenderla per difetto di prova, afferma: "non avendo il medesimo dr. M. dato prova sufficiente di danni di altro tipo rispetto a quelli prima considerati".

8.2.2. Il mezzo va, pertanto, rigettato.

9. L'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del quarto motivo di ricorso incidentale con il quale - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. - la Banca Popolare di Novara s.p.a. censura la statuizione sulle spese dei due gradi di merito operata dall'impugnata sentenza.

10. L'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che dovra' procedere a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente in ordine alla questione costituente oggetto della censura accolta, ed attenendosi ai seguenti principi di diritto: "nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e' configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosita' dei titoli acquistati; un concorso di colpa dell'investitore puo' ravvisarsi nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalita' di affidamento dei capitali da investire, cosi' concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei piu' elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attivita' di investimento".

11. Il giudice di rinvio provvedera' spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; accoglie il quarto motivo del ricorso il secondo, terzo e quinto motivo primo motivo del ricorso principale do motivo del ricorso incidentale ed principale; dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvedera' anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2016.