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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19512 - pubb. 17/04/2018.

Revocatoria di somme versate dal mandatario al mandante nel periodo sospetto


Cassazione civile, sez. VI, 08 Febbraio 2018. Est. Di Marzio.

Mandato - Obbligo di rendiconto - Riscossione di somme per conto del mandante - Obbligo di versamento al preponente - Fallimento "medio tempore" del mandatario - Conseguenze - Fattispecie


La riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo, per il primo, di versare tali somme al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto "medio tempore" il fallimento del mandatario, gli eventuali versamenti, da quest'ultimo compiuti in favore del mandante nel cosiddetto "periodo sospetto" di cui all'art. 67, comma 2, l.fall. integrano gli estremi del pagamento di debiti liquidi ed esigibili, revocabile ai sensi dell'articolo cit. (Nella specie, ricondotta l'associazione temporanea di imprese alla figura del mandato collettivo, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, che ha accolto l'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto il pagamento ottenuto coattivamente - mediante esecuzione forzata presso terzi - del debito della società fallita, che, in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese, di cui era parte, aveva riscosso alcune somme dovute all'associazione, ma non aveva versato per intero quanto di pertinenza della società mandante). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

rilevato che:

1. Con sentenza del 16 settembre 2016 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. nei confronti di Ara Assets Recoverv Administration S.r.l. e (*) S.p.A. in liquidazione, già Fallimento (*) S.p.A., contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva accolto la revocatoria proposta dal menzionato Fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, in relazione al pagamento dell'importo di Euro 597.180,77, oltre accessori, conseguito da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. mediante esecuzione forzata, fondata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, presso il terzo Metropolitana Milanese S.p.A., debitore della successivamente fallita (*) S.p.A., la quale, in veste di mandataria di un'associazione temporanea di imprese, aveva incassato somme dovute da Anas S.p.A. e spettanti all'associazione, ma non aveva poi corrisposto per intero l'importo di sua pertinenza alla mandante Impresa Pizzarotti & C. S.p.A..

2. Per la cassazione della sentenza Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria.

Ara Assets Recovery Administration S.r.l. e (*) S.p.A. in liquidazione hanno resistito) con distinti controricorsi di eguale contenuto.

considerato che:

Il primo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1703, 1706 e 1707 c.c. (mancata applicazione, in violazione di legge, delle norme disciplinanti l'istituto giuridico del mandato da cui è regolata la fattispecie dell'A.T.I.)", censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che, fondandosi l'associazione temporanea di imprese su un rapporto di mandato con rappresentanza, nessun pagamento da (*) S.p.A. a Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. poteva ritenersi effettuato, sia pure per il tramite dell'esecuzione forzata intrapresa nei confronti del terzo pignorato, dal momento) che il pagamento effettuato da Anas S.p.A. a (*) S.p.A., in veste di mandataria dell'associazione, era direttamente entrato, per l'importo di sua spettanza, nel patrimonio della mandante.

Il secondo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 67 (con riferimento alla insussistenza della lesione della par condicio creditorum", censurando la sentenza impugnata per aver confermato) l'accoglimento dell'azione revocatoria, quantunque la percezione dell'importo ottenuto) per via di esecuzione forzata nei confronti di Metropolitana Milanese S.p.A. non aveva comportato alcun depauperamento del patrimonio della società poi fallita, non essendo essa proprietaria, per quanto di pertinenza della mandante, della somma di danaro versata da Anas S.p.A. all'associazione temporanea di imprese e, per essa, alla sua mandataria, e profilandosi, altrimenti, una questione di legittimità costituzionale della L. Fall. art. 67, comma 2, in relazione all'art. 646 c.p., per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per evidente disparità di trattamento.

Terzo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 63 (con riferimento alla insussistenza del requisito della scientia decoctionis)", censurando la sentenza impugnata per aver desunto la conoscenza dello stato di insolvenza essenzialmente dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo proposto nei confronti di Metropolitana Milanese.

ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

L'associazione temporanea di imprese, costituita per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche dà luogo, come riconosce la stessa società ricorrente, ad un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza (Cass. 23 gennaio 2012, n. 837; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441).

Ciò detto, è stato anche di recente ribadito che: "Il principio della diretta impugnazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorchè con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate" (Cass. 12 maggio 2016, n. 9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510). Con particolare riguardo la revocatoria fallimentare, poi, è stato parimenti affermato che: "La riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo, per il primo, di versamento delle stesse al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto, medio tempore, il fallimento del mandatario, gli eventuali versamenti da questi compiuti in favore del mandatario nel cosiddetto "periodo sospetto" di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, integrano gli estremi del pagamento di debiti liquidi ed esigibili revocabile ex art. 67 legge citata" (Cass. 7 dicembre 1999, n. 13660).

Il ricorso non offre elementi tali da indurre ad un ripensamento, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Quanto alla questione di costituzionalità della L. Fall., art. 67, essa è prospettata in relazione alla disparità di trattamento subita dal creditore di un debitore in bonis, che, in caso di appropriazione da parte di quest'ultimo, godrebbe della tutela penale di cui all'art. 646 c.p., e il creditore di un debitore fallito, che rimarrebbe esposto alla revocatoria fallimentare: ma, evidentemente, le situazioni in cui versano il debitore in bonis e quello fallito non sono omogenee, sicchè la prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

5.2. - Il secondo motivo è inammissibile.

L'accertamento del giudice del merito in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l'azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 72 giugno 2007, n. 14676).

Nel caso in esame il Giudice del merito ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dalla circostanza che Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., nel depositare il ricorso per ingiunzione nei confronti di Metropolitana Milanese S.p.A., aveva posto a fondamento della istanza di autorizzazione all'esecuzione provvisoria per pericolo di grave pregiudizio nel ritardo proprio la situazione di insolvenza di (*) S.p.A.: motivazione, quest'ultima, del tutto plausibile e, pertanto, come si diceva, incensurabile in questa sede.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018.