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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19495 - pubb. 13/04/2018.

Affitto di azienda e fallimento dell'imprenditore agricolo che svolga attività commerciale


Tribunale di Bolzano, 18 Luglio 2017. Pres., est. Francesca Bortolotti.

Fallimento - Imprenditore agricolo - Affitto dell'azienda - Attività di importazione e rivendita di prodotti


Non può considerarsi imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2135 c.c. il soggetto che, dopo aver affittato a terzi l'azienda agricola, abbia modificato l'attività svolgendo esclusivamente quella di importazione dall'estero di prodotti poi rivenduti all'affittuaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Tribunale di Bolzano

Ufficio fallimentare

riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

Dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente relatore

Dott. ssa Elena Covi Giudice

Dott. Federico Paciolla Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura Nr. RG 92/2016 promossa da

FONDAZIONE ENASARCO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti *;

-ricorrente-

contro

L. S.S. AGRICOLA in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. *;

-resistente-

Oggetto: dichiarazione di fallimento.

In fatto ed in diritto

Con ricorso di data 16.11.2016 la FONDAZIONE ENASARCO presentava istanza di fallimento ex art. 6 LF nei confronti della L. S.S. AGRICOLA, vantando un credito pari ad euro 47.015,49, oltre interessi, spese ed accessori e ritenendo, pertanto, sussistente lo stato di insolvenza della debitrice. La ricorrente inoltre sosteneva, sotto il profilo soggettivo, che la debitrice L. S.S. AGRICOLA fosse soggetta al fallimento, in quanto, pur essendo formalmente una società agricola, svolgeva la propria attività anche a livello commerciale, coltivando fiori in colture protette ed avvalendosi per la vendita della collaborazione di numerosi agenti di commercio; concludeva, quindi, che l’attività connessa commerciale fosse prevalente sull’attività di natura agricola.

Con memoria difensiva dd. 3.3.2017 la L. S.S. AGRICOLA chiedeva il rigetto dell’istanza di fallimento, sostenendo di esercitare esclusivamente un’attività agricola e conseguentemente di non essere soggetto fallibile.

Con memoria di replica la ricorrente FONDAZIONE ENASARCO insisteva nella dichiarazione di fallimento, cui resisteva la debitrice con memoria dd. 27.3.2017.

Il Giudice relatore rimetteva la procedura dinanzi al Tribunale per la decisione.

In data 11.4.2017 il Collegio riteneva necessario rimettere in istruttoria il procedimento al fine di accertare, per mezzo di un CTU contabile, la reale natura della società debitrice, ossia se l’attività connessa di commercio di piantine fosse indipendente o anche solo prevalente rispetto all’attività agricola di coltivazione delle stesse; a tal fine si segnalava che la Suprema Corte (Cass. N. 7238/2016) aveva chiarito come fosse necessario indagare non solo sul carattere d’indipendenza- come invece sostenuto dalla difesa della parte debitrice-, ma anche sul carattere di prevalenza dell’attività connessa su quella principale; a tal fine si evidenziava anche come al giudice in tali casi spettasse un potere istruttorio d’ufficio, giustificato da interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (Cass. Nr. 16614/2016).

Veniva quindi nominato quale CTU il Dott. Michael PALLA, al quale la L. S.S. AGRICOLA affiancava un proprio consulente tecnico di parte nella persona del dott. H. U..

Il CTU depositava, dopo averne dato comunicazione al CTP, la propria relazione, cui il CTP -entro il termine concesso dal giudice- non replicava. Alla stessa replicava, peraltro, la difesa della L. S.S. AGRICOLA, nonostante fossero ancora aperti i termini per il contraddittorio con il CTP. A questo punto il CTU depositava in data 12.7.2017 repliche alle osservazioni formulate dall’Avv. Marelli.

La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.

*****

La L. S.S. AGRICOLA è stata costituita in data 20 novembre 1973 e risulta iscritta nel registro delle imprese di Bolzano in data 2.10.1996. I soci sono L. Valentino (con una quota di euro 280.000), L. Pietro Mario (con una quota di euro 60.000) e L. Andrea (con una quota di euro 60.000).

Scopo esclusivo della società risultava essere l’attività agricola.

La sede legale della società è a Merano, Via *, e fino alla data del 30.04.2014 la stessa disponeva di una sede secondaria a Sabaudia (LT), Via *. La società è proprietaria di vari terreni agricoli, in parte dotati di serre, con annessi fabbricati e pertinenze ubicati in Merano, con un'estensione di terreni di ca. 20.000 m2, e in Sabaudia con un’estensione di terreni rispettivamente di ca. 137.000 m2 e ca. 76.000 m2.

A Merano presso la sede legale veniva svolta l’attività amministrativa e la produzione di piante madri Elite 0 e Elite 1, nonché attività di ricerca, di sviluppo e di analisi. A Sabaudia si trovavano solamente gli stabilimenti produttivi.

La società svolgeva attività fluorovivaistica, definita quale produzione, vendita e messa a dimora delle piante prodotte su terreni coltivati, caratterizzata dall’impiego di tecniche e accorgimenti anche sofisticati. In particolare, si occupava della produzione delle piantine da vaso, che si collocava all’inizio della filiera di coltivazione della piante da vaso a propagazione vegetale; propagazione che si raggiungeva mediante la raccolta di talee da piante madri coltivate sotto specifiche regole fitosanitarie.

Nel 2014 la L. S.S. AGRICOLA occupava in media 194 dipendenti, come risulta dalla visura del Registro Imprese; si avvaleva, inoltre, di undici agenti di commercio per l’estero e di quindici agenti di commercio per il territorio nazionale.

Con delibera dei soci di data 24.11.2014 la società veniva posta in liquidazione.

Con atto a rogito del notaio F. di Bolzano in data 30.12.2014 la L. S.S. AGRICOLA in liquidazione stipulava un “contratto di affitto di fondi rustici con annessi fabbricati” con la L. SOC. AGRICOLA a r.l. Quest’ultima società risulta essere stata costituita il 14.11.2014, iscritta al registro imprese il 1.12.2014; ha la sede amministrativa in Merano, Via Piedimonte, un amministratore unico nella persona del signor Adriano Gobetti, residente in Merano (salve le recentissime modifiche che risultano allo stato in corso al registro imprese); fino a pochi giorni fa (12.7.2017) era detenuta dal socio unico A. UG, società germanica con sede a Monaco, la quale ha poi ceduto un quota minoritaria alla società S. srl con sede in Brunico.

L’oggetto del predetto contratto di affitto in realtà risultava essere l’intera azienda agricola. Infatti, all’art. 3 del citato contratto si legge che: ”Il rapporto di affitto/locazione comprende tutti gli immobili con annessi fabbricati, tutte le relative pertinenze ed accessori connessi, ivi comprese le scorte vive e scorte morte, nonché i macchinari e le attrezzature che attualmente si trovano sugli immobili come da lista che sarà in seguito redatta di comune accordo tra le Parti e che andrà a costituire parte integrante del presente contratto”.

Trattasi pertanto di un vero e proprio affitto d’azienda, non essendo l’affitto con tutta evidenza limitato ad immobili e fondi rustici.

E’ importante evidenziare, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 del predetto contratto d’affitto azienda “tutti i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto e connessi in qualche modo agli immobili, ivi comprese imposte arretrate, gravano esclusivamente sulla parte concedente e la parte affittuaria non ne assume, in riguardo, alcun debito e nessuna responsabilità. In riguardo la parte concedente assume inoltre, per quanto possa occorrere, ampio obbligo di manleva nei confronti della parte affittuaria per eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi tipo ed indole per le quali la parte affittuaria sia chiamata a dover rispondere” (cfr. allegato 9 alla relazione peritale).

Emerge, inoltre, che con separata lettera, sempre dd. 30.12.2014, (cfr. allegato 3 alla relazione peritale) l’affittuaria L. SOC. AGRICOLA a r.l. dichiarava: “esaminata la proposta di cessione di crediti come da Vs. lettera del 30 dicembre 2014 a noi inviata via PEC e da noi ricevuta in data 30 dicembre 2014 Vi comunichiamo con la presente di accettare la proposta di cessione dei crediti ivi formulata, che ci appare congrua (omissis). A scanso di equivoci, si fa presente che la scrivente società ritiene perfezionato l’accordo per la cessione dei crediti nel momento in cui Vi perviene la presente comunicazione di accettazione.”

Risulta inoltre accertato dal CTU, che la debitrice, nonostante la messa in liquidazione della società agricola, oltre ad avere dato in affitto l’intera azienda, ha proseguito con un’attività commerciale, per la quale avrebbe dovuto fare revocare la liquidazione, con l’obbligo di istituire i necessari libri contabili e i registri previsti per l’imprenditore commerciale, nonché di effettuare le necessarie denunce presso gli enti pubblici.

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Ciò premesso, come emerge dalla relazione del CTU, redatta nel rispetto dei criteri logico- tecnico- giuridici, e che pertanto si condivide integralmente e si fa propria, non v’è dubbio che la debitrice fino al dicembre 2014 svolgesse un’attività da qualificarsi come agricola, e che l’attività connessa di commercio non prevalesse -secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale prevalente- su quella principale, agricola.

Infatti, la L. S.S. AGRICOLA, fino al momento della messa in liquidazione e della successiva stipula del contratto d’affitto d’azienda con la L. SOC. AGRICOLA a r.l., aveva esercitato un’attività agricola nel settore del florovivaismo, compiendo un ciclo -o una fase di ciclo biologico- consistente nel taglio delle talee, nella piantumazione e poi nella radicazione delle stesse per poi poter vendere i prodotti finali consistenti in giovani piante ai floricoltori.

La società disponeva inoltre di mezzi propri necessari per l’esercizio di detta attività.

L’attività connessa consisteva nella commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente –o addirittura quasi esclusivamente- dall’esercizio dell’attività agricola propria.

Si ricorda, in ogni caso, che con il d.lgs. n. 228 del 18.5.2001 il legislatore è intervenuto sull’art. 2135 c.c. ampliando sia le attività imprenditoriali riconosciute come agricole, sia la valorizzazione delle attività commerciali dell’agricoltore. Si considerano attività connesse all’agricoltura quelle che, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Risulta dunque evidente la recisione del tradizionale nesso fra l’attività agricola e il fattore-terra (Cass. 24995/2010) e l’ampliamente della nozione di imprenditore agricolo, la cui distinzione da quello commerciale appare sempre più labile, anche alla luce della circostanza che le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci possano essere esercitate anche in forma di s.n.c. o s.r.l., ritenute tipicamente società commerciali. Non basta tuttavia, per evitare il fallimento, la sola qualifica formale di imprenditore agricolo, essendo invece necessario accertare che, sostanzialmente, esso non eserciti in maniera assoluta o prevalente, attività commerciale, indipendentemente dalle modalità organizzative ed esecutive e dai fattori dimensionali (Cass. 12215/2012).

E’ stato precisato sul punto come la demarcazione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale vada accertata in concreto in riferimento sia alla riconducibilità dell’attività espletata nell’ambito di quelle descritte dall’art. 2135 cc, sia al fatto che i prodotti siano stati realizzati mediante processi agro-biologici, sia, infine, alle caratteristiche del mercato cui i prodotti agricoli sono destinati.

Nella fattispecie in esame non v’è dubbio che la L. S.S. AGRICOLA svolgesse attività agricola, anche con riferimento all’attività connessa, consistente appunto nella commercializzazione di piantine ottenute prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola propria.

E’ altresì pacifico che l’affitto dell’azienda alla L. SOC. AGRICOLA a r.l. non abbia fatto perdere alla debitrice la natura di attività agricola.

La giurisprudenza della Suprema Corte sul punto ha espresso un orientamento univoco nel sostenere che la dismissione dell’attività agricola, come nel caso dell’affitto dell’azienda agricola a terzi, non è sufficiente a modificare la natura dell’imprenditore facendolo transitare dalla categoria agricola a quella commerciale.

In altre parole, non può essere considerato fallibile l’imprenditore agricolo, che, concessa la propria azienda in affitto, abbia dismesso la sua attività agricola (Cass. Civile, sez. I. 15.6.2017, n. 14885; Cass. Civile, sez. I 1.9.2015, n. 17397).

Sicché l’eventuale fallibilità dell’imprenditore va accertata verificando se dopo la dismissione della propria attività agricola egli non sia rimasto inattivo ed abbia intrapreso un’altra attività, di tipo commerciale.

Ritornando al caso in esame, è emerso che la L. S.S. AGRICOLA non si è limitata a stipulare un “contratto di affitto di fondi rustici con annessi fabbricati”, da qualificarsi sostanzialmente quale contratto di affitto di azienda (in relazione al quale non si sottace qualche perplessità sulla contestuale cessione di crediti, di cui non si conosce oltretutto l’ammontare, in favore della affittuaria; cfr. documento 3 allegato alla perizia del CTU), né si è limitata a porre in essere attività di liquidazione dell’impresa; in realtà dal 2015 la stessa ha iniziato a svolgere un attività commerciale, consistita nell’acquisto di beni destinati alla rivendita in favore dell’affittuaria.

Ciò lo si desume anche dal fatto che la L. S.S. AGRICOLA, essendo società semplice - per la quale non vige alcuna presunzione assoluta della soggettività IVA con la conseguenza che l’affitto dell’unica azienda agricola avrebbe dovuto comportare la sospensione della partita IVA con tutti i relativi obblighi connessi, come l’emissione delle relative fatture, la registrazione delle stesse, la liquidazione IVA, la presentazione della dichiarazione annuale - avrebbe dovuto presentare entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate un modello di cessazione dell’attività con sospensione degli obblighi IVA.

La debitrice, invece, dopo la stipula del contratto d’affitto d’azienda, non ha sospeso la propria posizione IVA, anzi, ha continuato ad utilizzare la propria soggettività IVA per l’esercizio di un’attività economico commerciale, emettendo fatture di vendita, ottenendo delle fatture d’acquisito, procedendo alla registrazione di dette fatture e alla relativa liquidazione IVA, e presentando anche le rispettive dichiarazioni annuali IVA.

Non si condivide la tesi difensiva secondo cui tale attività andrebbe qualificata come connessa e funzionale all’attività agricola svolta dall’affittuaria.

Infatti sono da considerare connesse le attività che, esercitate dal MEDESIMO imprenditore agricolo, sono dirette- inter alias- alla commercializzazione e la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Il tenore letterario dell’art. 2135 cc è inequivocabile laddove prevede il necessario collegamento soggettivo fra colui che svolge attività di imprenditore agricola e colui che svolge le relative attività connesse. Il principio si ricava dal terzo comma del citato articolo: “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata…”.

Detto principio è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia previdenziale, con gli arresti Sez. lavoro, 18.8.1999, n. 8697 e 15.5.2013, n. 11707. In tale sede si sono individuati parametri definitori in relazione alla natura delle attività connesse, affermando la necessità di un collegamento soggettivo fra imprenditore agricolo e imprenditore che svolge attività connesse. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto qualificare attività connessa quella svolta in favore e nell’esclusivo interesse dei soci, che nel caso di specie consisteva in tenuta di contabilità da parte di un consorzio (“ Va qualificato come imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 Imprenditore agricolo (1). e ai fini previdenziali, il consorzio o la cooperativa svolgente, nell'esclusivo interesse dei soci, un'attività di servizio in funzione ausiliaria — quale lo svolgimento di incombenze amministrative e contabili —, tenuto presente il carattere non tassativo della specificazione delle attività connesse a quelle tipicamente agricole (Cass. n. 8697/1999Va qualificato come imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 c.c. e ai fini previdenziali, il consorzio o la cooperativa svolgente, nell'esclusivo interesse dei soci, un'attività di servizio in funzione ausiliaria - quale (come nella specie) lo svolgimento di incombenze amministrative e contabili - tenuto presente il carattere non tassativo della specificazione (contenuta nell'art. 2135, comma 2) delle attività connesse a quelle tipicamente agricole (indicate nel comma 1).). In relazione all'inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali, l'elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell'art. 2135 Imprenditore agricolo (1).

(nel testo vigente anteriormente alla riforma operata ex art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 (in Suppl. ordinario n. 149 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137). - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (1). (1) Vedi articolo 1, comma 369 della legge 23 dicembre 2005, n. 266., applicabile ratione temporis) è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle tipiche attività connesse menzionate dalla norma, anche attività atipiche, quali ad esempio la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate (Cass. n. 11707/2013)”; in De Jure).

Per contro la L. S.S. AGRICOLA dopo avere dismesso la sua impresa agricola, trasferendola in affitto alla L. SOC. AGRICOLA a r.l., la cui compagine societaria non risulta, per quanto emerge dal registro delle imprese, coincidere con quella della odierna debitrice, ha modificato la sua attività imprenditoriale, svolgendo esclusivamente attività di importazione dall’estero (Brasile) e acquistando di prodotti che rivendeva successivamente all’affittuaria.

Pertanto, è di palmare evidenza la mancata coincidenza fra il soggetto che svolge attività agricola - l’affittuaria L. SOC. AGRICOLA a r.l. - e l’affittante L. S.S. AGRICOLA, che dal 2015 ha iniziato a commerciare in prodotti e a rendere in favore di terzi, estranei alla propria compagine societaria, prestazioni di beni e servizi.

Non può essere pertanto condivisa dal Tribunale l’impostazione difensiva della debitrice, la quale pur ammettendo che quest’ultima abbia acquistato prodotti all’estero per conto della affittuaria, sostiene che tale attività si sia resa necessaria per garantire, da un lato, la continuità delle importazioni, dall’altro la funzionalità e la prosecuzione dell’azienda affittata; conseguentemente, a dire della difesa, dovrebbe trattarsi di “attività certamente connessa a quella agricola oggetto dell’azienda sociale gestita dall’affittuaria…; la società in definitiva non ha svolto alcuna attività commerciale limitandosi semmai al compimento di attività funzionali al trasferimento dell’azienda e alla prosecuzione del ciclo biologico da parte della conduttrice…; dal punto di vista della rilevanza ai fini della attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale, la pretesa attività di intermediazione (meramente formale) è comunque da ritenere connessa all’attività agricola condotta in regime di affitto da L. AGRICOLA srl”.

Si devono disattendere le argomentazioni difensive sopra esposte, dal momento in cui le due società- affittante ed affittuaria- non presentano, almeno formalmente e sotto il profilo giuridico, alcuna connessione soggettiva fra di loro, con la conseguenza che l’attività di commercio e la prestazione di beni e servizi da parte della affittante non è fatta nell’esclusivo interesse dei propri soci.

Di fatto si è potuto accertare, per mezzo della CTU contabile, che la debitrice dal momento in cui ha ceduto l’azienda in affitto, ha svolto una nuova attività imprenditoriale di natura commerciale, essendosi esclusivamente incentrata sull’attività di acquisto di beni in nome proprio, ma per conto dell’affittuaria, compiendo attività inquadrabile nell’ambito del contratto di commissione. A nulla rileva a parere del Tribunale che gli acquisti effettuati siano stati rivenduti per la quasi totalità all’affittuaria, realizzando margini inesistenti o minimi.

Come accertato dalla CTU per l’anno 2015, la debitrice, per quanto emerge dalla dichiarazioni annuali IVA, ha realizzato un volume di affari di euro 560.513, di cui euro 120.000 per canoni di affitto ed euro 440.513 per la vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, mentre ha effettuato acquisti per un totale di euro 1.170.691, di cui destinati alla vendita o prestazione di servizi per euro 1.158.246; importo che secondo la difesa ammonterebbe a soli euro 740.532,84, affermazione comunque disattesa dal CTU, il quale rileva che in tal caso sarebbe stata redatta in modo errato la dichiarazione annuale IVA.

La debitrice ha dunque svolto indubbiamente una attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività menzionata dall’art. 2195, comma 1, n. 2) c.c., norma da cui si ricava la nozione di imprenditore commerciale, fallibile.

Al di là della correttezza dei dati contabili, anche nell’ipotesi sostenuta dalla difesa della L. S.S. AGRICOLA emerge che, quantomeno, l’importo di circa 100.000,00 non risulta essere stato rifatturato alla affittuaria; somma sulla quale la stessa debitrice concorda sulla mancata ri-fatturazione, ma per cui non fornisce alcuna spiegazioni circa l’effettiva destinazione della stessa.

Da quanto sopra esposto ed argomentato non si può che giungere alla conclusione che la L. S.S. AGRICOLA negli anni 2015 e 2016 abbia svolto attività di impresa commerciale, primariamente di intermediazione, acquistando e rivendendo prodotti destinati all’attività di una società agricola terza, utilizzando la propria soggettività IVA; in via secondaria evidentemente utilizzando detti prodotti per altra finalità, che ad oggi non è dato conoscere, e per la quale non è stata fornita alcuna prova da parte della debitrice (cfr. differenza fra volume d’affari e fatture relative ai beni acquistati per la rivendita).

Incontestato è lo stato di insolvenza della stessa.

Pacifici sono altresì i requisiti di cui all’art. 1, comma 2 LF.

Visti gli artt. 1 ss. legge fallimentare; art. 2195 e 2135 codice civile, In relazione all'inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali, l'elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell'art. 2135 cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alla riforma operata ex art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, applicabile 'ratione temporis') è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle tipiche attività connesse menzionate dalla norma, anche attività atipiche, quali ad esempio la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate.

P.Q.M.

dichiara il fallimento

di:

L. S.S. AGRICOLA in liquidazione, con sede legale in Merano (BZ) Via Piedimonte, 8,

e dei soci:

omissis

Così deciso in Bolzano il 18/07/2017

Presidente relatore

Dott.ssa Francesca Bortolotti