Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19453 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 1992, n. 4304. Est. Pannella.


Ammissione al passivo - Domanda - Effetti - Prescrizione - Interruzione - Ammissibilità - Durata - Efficacia interruttiva nei confronti dei coobbligati solidali del fallito - Ammissibilità



La domanda di ammissione al passivo fallimentare attua l'interruzione permanente della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura del processo esecutivo concorsuale e tale effetto si produce anche nei confronti dei coobbligati solidali del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma cod. civ.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Mario CORDA Consigliere

" Pietro PANNELLA Rel. "

" Giuseppe BORRÈ "

" Rosario DE MUSIS "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SANDRO BALDI, elettivamente domiciliato in Roma, V.le di Villa Grazioli, 29 c-o l'avv.to Antonio Bavaro che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Franco Battistoni Ferrara, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 c-o l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope-legis.

Controricorrente

e contro

NICOLÒ CENTENARO.

Intimato

Avverso la decisione n. 6569-87 della Commissione Tributaria Centrale dell'1.10.87;

Udito per il ricorrente l'avv. Battistoni Ferrara che chiede l'accoglimento;

Udito per il resistente l'avv.to Arena che chiede il rigetto;

Udito il Consigliere Dr. Pannella che svolge la relazione;

Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Leo Antonino che conclude per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sandro Baldi e Nicolò Centenari cedettero con atto del 13 marzo 1960 la propria azienda alla s.a.s. Sismet di dell'Acqua. Conclusosi il procedimento contenzioso tributario conseguente all'accertamento di valore operato dall'ufficio del registro sull'atto di trasferimento, il fisco intimava (fra gli altri) al Baldi il parziale pagamento dell'imposta dovuta, dando atto che era stata recuperata parte dell'importo mediante domanda di insinuazione al passivo del fallimento della soc. Sismet (9 marzo 1962) dichiarato nelle more.

La commissione di primo grado rigettava il ricorso dei contribuenti, con decisione che fu poi riformata dalla Commissione d'appello sul rilievo che il credito tributario era prescritto, in quanto la domanda di insinuazione proposta dall'ufficio non aveva interrotto la prescrizione rispetto ai coobbligati solidali. La Commissione tributaria centrale annullava quest'ultima pronuncia e dichiarava legittima la pretesa d'ufficio, considerando che la prescrizione dell'imposta (relativa all'atto 13 marzo 1960) non si era ancora compiuta. Osservava: A) che la domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale e, quindi, l'interruzione della prescrizione a favore del creditore, con carattere permanente sino alla chiusura del fallimento; B) che l'interruzione della prescrizione, ex art. 1310 1 comma C.C. produce effetto rispetto agli altri debitori obbligati in solido. Ricorrono per cassazione il Baldi ed il Centenaro con un unico motivo illustrato con memoria. L'Amministrazione delle Finanze resiste con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo articolato sotto tre profili i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2 co., 2943 e 2945 c.c. e 94 R.D. 16.3.42 n. 217, sostengono: a) che, contrariamente all'opinione esegetica di una certa giurisprudenza, la corretta interpretazione della disposizione del 2 comma dell'art.2945 c.c. dev'essere assunta nel senso che l'enunciato "interruzione" sia partecipe del concorso di due concetti: interruzione vera e propria della prescrizione e sospensione della stessa: la interruzione attuandosi nel momento iniziale, la sospensione protraendosi nel tempo successivo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; b) che la domanda di ammissione al passivo fallimentare non può dar luogo all'effetto interruttivo di cui al 2 comma dell'art. 2945 c.c., giacché il decreto di accoglimento del giudice delegato non è suscettibile di passare in cosa giudicata, attesa la sua efficacia solamente endofallimentare, con la conseguenza dell'inesistenza di un "limite temporale" indicativo della cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione; c) che, volendo ritenere verificabile l'effetto interruttivo, or cennato, il periodo di "sospensione" dell'interruzione dovrebbe considerarsi cessato alla data della pronuncia del provvedimento di ammissione sia per decreto del giudice delegato sia per sentenza del tribunale.

La censura non è condivisibile.

Quanto al punto a), va chiarito che non una certa giurisprudenza ma il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema - riguardo all'esegesi del 2 co. dell'art. 2945 c.c. - è nel senso che il termine di "interruzione" della prescrizione che non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non si scinde ne' si trasforma nel concetto giuridico della sospensione, ma realizza un effetto permanente di per sè stesso per l'intero corso del giudizio (sent. ss.vv. 10.11.73 n. 2970 - sent. 5.3.79 n. 1361 - sent. 25.1.78 n. 333 - sent. 11.11.74 n. 3541). Tale giurisprudenza lascia chiaramente intravedere che il problema esegetico della disposizione legislativa suindicata è sorto nell'esigenza dell'intendimento del rapporto fra detta disposizione e le differenti discipline sancite nei primi due diversi commi dell'art. 1310 c.c.. È stato, perciò, necessario distinguere fra l'interruzione permanente della prescrizione applicabile al 1 comma dell'art. 1310 c.c., e la sospensione della prescrizione, applicabile al 2 comma del medesimo articolo.

Ed invero il concetto di sospensione della prescrizione, quale si legge nel predetto 2 comma, si riferisce essenzialmente alla nozione del codice civile che lo collega sempre a cause strettamente personali al soggetto per cui si verifica, sia che riguardino rapporti particolari di lui con l'altra parte dell'obbligazione e sia che abbiano radici esclusivamente in lui (artt. 2941 e 2942 c.c.) certo è che - in entrambi i casi - trattasi di fatti ai quali gli altri consorti sono estranei.

Si comprende allora la ragione della persistente unitarietà del concetto di interruzione della prescrizione particolarmente, là dove si ricorre all'idea dell'interruzione permanente: è viva l'esigenza di evitare confusione fra le nozioni di "interruzione" e di "sospensione" della prescrizione soprattutto nei rapporti interni ed esterni dei creditori e debitori in solido.

Quanto ai punti b) e c), va considerato che l'inconsistenza dell'assunto si rivela evidente ove si riflette che dal combinato - disposto dell'art. 94 del R.D. 16.3.42 n. 267 e degli artt. 2943 e segg. c.c. va dedotto che la domanda di ammissione al passivo fallimentare attua l'interruzione permanente della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura del processo esecutivo concorsuale, del quale "l'ammissione dei crediti allo stato passivo" costituisce una delle diverse fasi processuali interinali, non aventi fine a sè stesse.

In questi sensi è il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, del quale non v'è ragione per dissentire o discostarsi (Sent. 2.3.73 n. 577 - Sent. 19.6.81 n. 4014 - Sent. 7.4.83 n. 2449 - Sent. 30.1.85 n. 585 - Sent. 15.1.86 n. 195). Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento solidale delle spese processuali e dell'onorario, nella misura di cui al dispositivo, in favore della costituita Amministrazione delle Finanze, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale delle spese processuali nella misura di L. 24.400, oltre L. 1.500.000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 27.3.91.